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FAQ: uso in sicurezza PLE

FAQ: uso in sicurezza PLE

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Categoria: Attrezzature e macchine

21/03/2017

Alcune delle domande e risposte sull’uso in sicurezza delle piattaforme di lavoro elevabili (PLE) pubblicate dall’ATS Brianza: formazione, noleggio e usi particolari.


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Piattaforme di Lavoro Mobili Elavabili (PLE)
Piattaforme di Lavoro Mobili Elavabili (PLE) - Macchine e Attrezzature: Abilitazione e formazione degli operatori (art. 73, c.5 D. Lgs. 81/2008, Accordo Stato Regioni 22/02/2012)

 

Pubblichiamo alcune delle domande e risposte (FAQ) sull’uso in sicurezza delle piattaforme di lavoro elevabili (PLE) pubblicate dall’ ATS Brianza.

 

 

Nel caso di utilizzo di una piattaforma di lavoro elevabile (PLE) l’operatore deve essere in possesso di una specifica formazione?

Sì. Per questa tipologia di attrezzatura di lavoro, ai sensi dell’art 73, comma 5, del D.Lgs. n. 81/2008 (cd “Testo Unico sulla sicurezza del lavoro”), è richiesta una specifica abilitazione degli operatori. Le modalità, le ore ed i contenuti della formazione sono regolamentati dall’ Accordo Stato Regioni del 22 febbraio 2012.

Il conseguimento della specifica abilitazione è necessario anche nel caso di utilizzo saltuario od occasionale delle attrezzature di lavoro individuate nel citato Accordo.

La specifica abilitazione non è invece necessaria nel caso in cui non si configuri alcuna attività lavorativa connessa all’utilizzo dell’attrezzatura di lavoro. Rientrano tra dette attività le operazioni di semplice spostamento a vuoto dell’attrezzatura di lavoro, la manutenzione ordinaria o straordinaria, ecc.. (punto 2 della Circolare Min. lavoro, circ. 11 marzo 2013, n. 12).

 

Nel caso della gestione delle emergenze/guasti, gli operatori (a terra) addetti al recupero degli occupanti della piattaforma di lavoro devono essere in possesso di una specifica formazione?

Sì. Il citato decreto legislativo n. 81/2008, con l’articolo 73, prevede tra gli obblighi del datore di lavoro che i lavoratori incaricati dell’uso delle attrezzature di lavoro dispongano di ogni necessaria informazione e ricevano una formazione e un addestramento adeguati sia riguardo alle condizioni di impiego che alle situazioni “anormali prevedibili” quali, ad esempio, l’arresto imprevisto della macchina per guasto o mancanza di energia o malore dell’operatore.

Da qui la necessità di formare ed addestrare il personale presente nel sito di utilizzo della PLE affinché possa intervenire con la necessaria tempestività e competenza da terra e possa eseguire correttamente le procedure per la discesa di emergenza della piattaforma di lavoro previste dal fabbricante in caso di necessità.

Inoltre, è l’utilizzo di una PLE deve prevedere anche la redazione del piano di emergenza che individua le procedure specifiche per il recupero degli operatori presenti in piattaforma. La gestione delle emergenze è in capo al datore di lavoro e prevede precisi obblighi quali 1) programmazione degli interventi; istruzioni sulle modalità di intervento in caso di pericolo grave e immediato che non possa essere evitato; 3) formazione in materia di primo soccorso; informazione per l’attivazione dei servizi di emergenza.

 

Nel caso di utilizzo di una Piattaforma di lavoro elevabile quali DPI deve utilizzare l’operatore?

È responsabilità del datore di lavoro valutare i rischi presenti durante le lavorazioni, individuare idonei dispositivi di protezione individuale e fornirli ai lavoratori; questo in estrema sintesi quanto prescritto dall’articolo 77 (Obblighi del datore di lavoro) del D.Lgs. n. 81/2008. In aggiunta, il citato decreto dispone che sui ponti sviluppabili e simili gli “operai addetti devono fare uso di idonea cintura di sicurezza” (punto 4.1 Allegato VI).

È, dunque, obbligatorio indossare su tutte le piattaforme di lavoro mobili elevabili, che la legislazione italiana definisce “ponti sviluppabili”, un idoneo sistema di protezione dalle cadute.

E’ da rilevare che nel libro di uso e manutenzione, fornito a corredo della macchine spesso è esplicitato il divieto di utilizzo per lo sbarco in quota. In questo caso, il sistema di protezione dalle cadute deve essere tale da impedire del tutto la caduta dall’alto, cioè deve utilizzare cordini di posizionamento o di trattenuta. Gli elementi che compongono il sistema sono esplicitati, per esempio, nella pubblicazione INAIL sull’ ” Uso della piattaforma di lavoro mobile in elevato (PLE)”.

L’utilizzo della PLE, secondo la citata pubblicazione, richiede l’utilizzo anche dei seguenti DPI: elmetto di protezione per l’industria EN 397 dotato di sottogola; calzature per uso professionale EN 346 e guanti di protezione EN 388.

Altri dispositivi di protezione individuale possono essere necessari a seconda delle lavorazioni eseguite o dell’ambiente di lavoro, ad esempio guanti, occhiali, otoprotettori etc.

 

Devo noleggiare una Piattaforma di lavoro elevabile quali sono gli obblighi del noleggiatore?

Chiunque venda, noleggi o conceda in uso o locazione finanziaria macchine, apparecchi già immessi sul mercato usati e privi di marcatura CE deve attestare, sotto la propria responsabilità, che gli stessi siano conformi, al momento della consegna, alla legislazione previgente nonché il buono stato di conservazione, manutenzione ed efficienza ai fini della sicurezza (art. 72, comma 1, D.lgs. n. 81/2008).

Inoltre, chiunque noleggi o conceda in uso la PLE, senza operatore, al momento della cessione, oltre ad attestarne il buono stato di conservazione, manutenzione ed efficienza a fini di sicurezza, deve farsi rilasciare una dichiarazione del datore di lavoro che riporti l’indicazione del lavoratore o lavoratori incaricati del loro uso, i quali devono risultare formati conformemente del loro uso e in possesso di specifica abilitazione (art. 72, comma 2, D.lgs. n. 81/2008).

 

Qual è la differenza tra noleggio a caldo e noleggio a freddo?

Si distinguono due tipologie di noleggio: 1) noleggio a caldo (con operatore); 2) noleggio a freddo (senza operatore). Con il primo viene locato il solo macchinario; con il secondo oltre al macchinario, il locatore mette a disposizione dell'imprenditore anche un proprio dipendente con una specifica competenza nel suo utilizzo. (cfr. Cassazione Penale, Sez. 4, sentenza n. 23604 del 5 giugno 2009)

 

Nel caso di utilizzo “a caldo” (noleggio con operatore) di una PLE, per il secondo operatore a bordo, che non manovra l’attrezzatura, quale specifica formazione è richiesta?

In questo caso è indispensabile l’addestramento per l’uso delle cinture di sicurezza ovvero quei DPI che, ai sensi del decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475, appartengono alla terza categoria.

 

Nel caso di noleggio o concessione in uso, senza operatore, di una attrezzatura di lavoro riportata nell’Allegato VII al D.lgs. n. 81/2008 chi deve inoltrare la richiesta di verifica?

Fermo restando gli obblighi del datore di lavoro di cui all’articolo 71, comma 11, del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., per le attrezzature cedute allo stesso a titolo di noleggio senza operatore o concesse in uso, la richiesta di verifica periodica può essere inoltrata dal noleggiatore o dal concedente in uso, anche in considerazione della previsione di cui all’articolo 23, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. oltre che nell’ottica della semplificazione delle procedure (punto 3 della Circolare Min. lavoro, circ. 13 agosto 2012, n. 23).

 

Devo operare nelle vicinanze di una linea elettrica. Quali misure devo attuare ai fini della sicurezza ?

Secondo quanto definito dal Testo Unico sulla Sicurezza del lavoro (D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., artt. 83 e 117), è fatto obbligo al datore di lavoro di provvedere affinché i lavori svolti in vicinanza di parti attive (che di solito sono lavori non elettrici) non siano eseguiti a distanze inferiori ai limiti di cui alla Tabella 1 dell’Allegato IX al Testo Unico, salvo disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi.

Spesso in aree di cantiere o in alcune situazioni lavorative si sono riscontrati infortuni mortali o gravi conseguenti al contatto o all’avvicinamento di attrezzature di lavoro o di macchine utensili a linee aeree. Con la pubblicazione del D.Lgs. 81/2008 e della norma CEI 11-27, IV Edizione, e con il recepimento della norma EN 50110-1:2013, sono a disposizione dei datori di lavoro tutte le disposizioni legislative e normative da mettere in atto per prevenire il rischio di simili infortuni.

In aggiunta, in tale campo, l'INAIL ha elaborato un documento con lo scopo di presentare:
• le disposizioni legislative e normative;

• la statistica degli infortuni registrata nella banca dati di INAIL;

• esempi e procedure per la gestione del rischio;

• schede relative a singole attrezzature di lavoro, di ausilio per la valutazione del rischio e la predisposizione di procedure di lavoro

( Lavori in prossimità di linee elettriche aeree - Valutazione del rischio e misure di prevenzione INAIL 2016)

 

Posso utilizzare un cestello abbinato ad un carrello elevatore (muletto) per l’accesso in quota?

Il punto 3.1.4 dell’Allegato VI “Disposizioni concernenti l’uso delle attrezzature di lavoro” del D.lgs. n.81/2008 prescrive che il sollevamento di persone è permesso soltanto con attrezzature di lavoro e accessori previsti a tal fine. Tuttavia il citato punto prevede l’utilizzo “a titolo eccezionale” di attrezzature utilizzate per il sollevamento di persone non previste a tal fine a condizione che si siano prese adeguate misure in materia di sicurezza, conformemente a disposizioni di buona tecnica che prevedono il controllo appropriato dei mezzi impiegati e la registrazione di tale controllo.

Al riguardo il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con la Circolare 10 febbraio 2011, n. 3326 ha reso noto le indicazioni della Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro, che, nella seduta del 19 gennaio 2011, ha approvato un parere sul concetto di «eccezionalità». La disposizione trova applicazione nei seguenti casi:

1) quando si tratti di operare in situazioni di emergenza;

2) per attività la cui esecuzione immediata è necessaria per prevenire situazioni di pericolo, incidenti imminenti o per organizzare misure di salvataggio;

3) quando pei l'effettuazione di determinale operazioni rese necessarie dalla specificità del sito o del contesto lavorativo le attrezzature disponibili o ragionevolmente reperibili sul mercato non garantiscono maggiori condizioni ci sicurezza.

Pertanto, le operazioni di sollevamento persone con attrezzature non specificamente previste, unicamente nei casi indicati, vanno effettuate secondo specifiche procedure di sicurezza che comprendano a valle di una analisi dei rischi, i criteri per la scelta più appropriata delle attrezzature da impiegare, i requisiti delle apparecchiature accessorie da abbinare ad essi, le modalità operative per le varie fasi di lavoro in cui i sistemi così realizzati sono utilizzati nonché quelle per la sorveglianza ed il controllo delle une e delle altre.

 

 

Cosa si intende per “familiarizzazione”?

Quando la formazione generale viene eseguita su un particolare modello di attrezzatura e l’operatore utilizza altri modelli di PLE non inclusi nel pacchetto formativo iniziale, l'operatore stesso e altre persone sono a rischio senza una familiarizzazione aggiuntiva. La familiarizzazione è un’attività finalizzata a fornire informazioni sulle funzioni di comando e controllo e dei dispositivi di sicurezza secondo le istruzioni del fabbricante di una specifica attrezzatura che viene consegnata a una persona qualificata o un operatore formato per il comando e controllo di tutti i movimenti dell’attrezzatura fornita. Una persona qualificata, secondo la norma UNI ISO 18878:2011, deve far familiarizzare l’operatore con quanto segue prima che possa essere autorizzato a far funzionare un particolare tipo o modello di PLE:

a) Le avvertenze e le istruzioni del fabbricante (collocato in un vano resistente alle intemperie);

b) Le funzioni di comando della PLE specifica;

c) Il funzionamento di ogni dispositivo di sicurezza della PLE specifica

 

 

 

Leggi anche:

Linee guida per l’uso in sicurezza delle piattaforme di lavoro elevabili

Inail: un manuale per l’uso in sicurezza delle piattaforme mobili

 

 

Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano - Accordo del 22 febbraio 2012 concernente l’individuazione delle attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori, nonché le modalità per il riconoscimento di tale abilitazione, i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi ed i requisiti minimi di validità della formazione, in attuazione dell’articolo 73, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche e integrazioni.

 

Valutazione dei rischi per i lavori in prossimità di linee elettriche aeree

 

Ministero del lavoro - Lettera circolare del 10 febbraio 2011 - Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro - Concetto di “eccezionalità” nell’uso di attrezzature di lavoro non progettate a tale scopo per il sollevamento di persone, di cui al punto 3.1.4 dell'allegato VI al Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

 

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Commissione consultiva permanente per la sicurezza sul lavoro - Procedure tecniche da seguire nel caso di sollevamento persone con attrezzature non previste a tal fine – Documento approvato in data 18 aprile 2012



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Rispondi Autore: Ettore Togni - likes: 0
26/03/2017 (08:44:19)
Molto si è scritto sull'argomento, spesso da persone che le PLE le hanno viste in fotografia. L'unico documento attendibile e frutto di ampio confronto tra le varie realtà coinvolte, IPAF compresa, è quello pubblicato dalla Regione Lombardia nel 2014. Da dimenticare tutto quello che è stato pubblicato in precedenza. Per carità dimenticate quel libercolo dell'INAIL Marche 2012 dove addirittura è prevista l'autoevacuazione dell'operatore dal cestello. Rop da macc.
Rispondi Autore: roberto cattaneo - likes: 1
14/03/2019 (15:05:42)
"E’ da rilevare che nel libro di uso e manutenzione, fornito a corredo della macchine spesso è esplicitato il divieto di utilizzo per lo sbarco in quota." Le PLE marcate CE sono conformi alla norma EN280. La norma EN 280 vieta lo sbarco in quota. Quindi, che il fabbricante lo affermi o no, la conformità della macchina alla EN 280 comporta il divieto di sbarco in quota. Non è vero che lo sbarco in quota è vietato solo se lo esplicita il fabbricante.
Rispondi Autore: massimiliano varesio - likes: 0
10/07/2019 (09:36:46)
''E’ da rilevare che nel libro di uso e manutenzione, fornito a corredo della macchine spesso è esplicitato il divieto di utilizzo per lo sbarco in quota. In questo caso, il sistema di protezione dalle cadute deve essere tale da impedire del tutto la caduta dall’alto, cioè deve utilizzare cordini di posizionamento o di trattenuta''.
Mi sembra un po' ambigua la frase: innanzitutto un cordino di posizionamento o di trattenuta non è un anti caduta poichè attaccato agli anelli posti sulla cintura (se presenti), occorre scrivere cordino anti caduta necessario poichè la persona potrebbe essere sbalzata fuori dal cestello e con un posizionamento non vogliamo neanche immaginare il danno fisico causato all'operatore. Chi ha competenza in materia conosce bene il significato delle parole posizionamento, trattenuta, anticaduta, punto di ancoraggio.
sbagliare o confondere una parola con un'altra in questi casi è davvero inaccettabile
Rispondi Autore: simone - likes: 0
01/10/2020 (13:05:54)
Nel caso in cui la mia azienda effettua un lavoro nel mio cantiere di proprietà con l'uso della mia PLE, e su tale ple debba trovarsi a lavorare, affianco al manovratore, un operatore di una altra ditta esterna. In tal caso, anche se si tartta di lavori informatici ma comunque in quota, cin che caso ricadiamo? che documentazione produrre e chiedere per la ditta esterna, occorre DUVRI e relativo POS o è sufficiente l'art 26?
Rispondi Autore: Paolo - likes: 0
03/04/2021 (09:06:13)
Salve, una domanda.
L azienda forma il suo personale nell’ uso del PLE . Il personale può rifiutarsi nell’ uso del PLE oppure è costretto ad usarlo sempre in quanto formato per quell uso?
Rispondi Autore: Fausto - likes: 0
11/05/2021 (21:44:35)
Se la PLE non possiede il manuale di uso e manutenzione ed è impossibile ritrovarlo ma ha la certificazione di conformità fornita dal costruttore, la stessa può ritenersi conforme o no per l'utilizzo?

In altre parole, la sola mancanza del libretto, può determinare la non conformità della PLE ai fini della sicurezza?

Chi fornisce una PLE (a noleggio o mero utilizzo) senza il suddetto manuale, in cosa incorre?
Rispondi Autore: Nicola Schirò - likes: 0
22/06/2023 (10:14:03)
Le PLE possono essere utilizzate da un singolo operatore oppure e obbligatorio la presenza costante di un secondo operatore a terra?

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