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Inail: un manuale per l’uso in sicurezza delle piattaforme mobili

Inail: un manuale per l’uso in sicurezza delle piattaforme mobili
Redazione

Autore: Redazione

Categoria: Attrezzature e macchine

19/03/2013

Una pubblicazione per promuovere l'uso efficace e sicuro delle piattaforme di lavoro mobili elevabili. Il quadro legislativo di riferimento, le cause di incidente e la valutazione dei rischi. Focus su doveri e responsabilità nel nolo delle PLE.

Roma,19 Mar – Nei  lavori edili in quota va sempre più diffondendosi l’uso della piattaforma di lavoro mobile elevabile (PLE, o in inglese MEWP), chiamata in gergo anche autocestello.
All’uso di questa attrezzatura - che viene spesso utilizzata sia per attività a grandi altezze (in alternativa all’utilizzo di opere provvisionali), sia per lavorazioni a quote relativamente basse (in alternativa a scale e ponti su ruote) - sono purtroppo correlati molti infortuni gravi.
 
Per questo motivo, inserita nella collana “Cantiere laboratorio”, è stata realizzata da  Inail Direzione regionale per le Marche, con la collaborazione di IPAF ( International Powered Access Federation), la pubblicazione“ PLE nei cantieri. L’uso delle piattaforme di lavoro mobili in elevato nei cantieri temporanei o mobili”.
 
Nel documento si ricorda che per utilizzare in sicurezza una  piattaforma di lavoro mobile elevabile “devono essere presi in considerazioni vari elementi. Alcuni di questi sono correlati alla tipologia e alle caratteristiche della macchina utilizzata; altri all’ambiente di lavoro; altri ancora alla tipologia di lavoro da eseguire con l’ausilio della PLE. Molti di questi elementi, se non correttamente considerati e valutati, possono causare infortuni gravissimi,anche mortali”.
 
E tra le cause più frequenti di incidenti si annoverano:
-il ribaltamento della macchina dovuto a errato posizionamento o stabilizzazione o a cedimento del terreno, il cedimento o ribaltamento causato da sovraccarico;
-il ribaltamento durante la fase di carico o scarico su mezzi di trasporto;
-l’urto con altri mezzi in movimento;
-l’urto con strutture fisse;
-l’intrappolamento tra la base e la struttura;
-la discesa incontrollata per guasto ai componenti;
-l’intrappolamento con parti mobili;
-le cadute dal cestello;
-la manutenzione carente e i cedimenti strutturali”.

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E dunque la pubblicazione nasce per promuovere l'uso efficace e sicuro delle piattaforme di lavoro mobili elevabili, offrendo a tutti gli addetti ai lavori le conoscenze di base in materia. Ad esempio illustrando il quadro legislativo di riferimento, le tipologie delle piattaforme, i criteri di scelta e modalità d'uso, gli elementi da considerare nella valutazione dei rischi, la gestione delle emergenze e le procedure operative.
 
Riguardo all’aspetto normativo segnaliamo che il documento è aggiornato non solo al Decreto legislativo 81/2008 ma anche all’ Accordo del 22 febbraio 2012 della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano. Accordo concernente l’individuazione delle attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori - nonché le modalità per il riconoscimento di tale abilitazione, i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi ed i requisiti minimi di validità della formazione – entrato in vigore il 12 marzo 2013.
 
Ci soffermiamo oggi su un aspetto solo apparentemente secondario: doveri e responsabilità in caso di nolo delle PLE.
 
Infatti il ricorso al nolo di tali attrezzature è un fenomeno ricorrente ed in crescita continua “per una serie di motivi che complessivamente possono essere sintetizzati nella loro non convenienza all’acquisto, non solo per l’investimento iniziale richiesto, ma anche in relazione agli aspetti connessi alla loro gestione nel tempo (uso discontinuo, oneri di manutenzione, obbligo dei controlli e delle verifiche di legge, ecc.)”.
Etra l’altro le leggi vigenti in materia antinfortunistica “non dedicano molto spazio alla regolamentazione del nolo delle attrezzature di lavoro (per esempio, di un’autogrù, escavatori, gru a torre,PLE, ecc.)”.
 
Intanto facciamo alcune distinzioni:  
-“mera fornitura” di attrezzature: su tale questione è intervenuto in passato il Ministero del lavoro e delle politiche sociali con la circolare n. 4/2007. Il documento Inail ricorda che “tipica attività di mera fornitura di attrezzature è la messa a disposizione dell’utilizzatore di una betoniera o di un escavatore senza operatore”, invece tipica attività non catalogabile nella mera fornitura di attrezzature è quella della “messa a disposizione di autogrù con operatore perla posa in opera di manufatti in c.a.p. nella costruzione di un capannone industriale”.
-“nolo a freddo”: “quando il noleggiante mette a disposizione dell’utilizzatore la sola attrezzatura di lavoro”. Il nolo a freddo, “quando non prevede l’installazione, è, pertanto,equivalente alla mera fornitura di un’attrezzatura”;
-“nolo a caldo”: “quando il noleggiante mette a disposizione dell’utilizzatore l’attrezzatura di lavoro insieme ad un proprio lavoratore con specifiche conoscenze e competenze per il suo utilizzo nei luoghi in cui opera lo stesso utilizzatore in regime di appalto o subappalto”. Il nolo a caldo “non coincide totalmente con la mera fornitura, poiché quest’ultima ricomprende anche le forniture con installazione, anche senza operatore per il loro utilizzo o funzionamento, come quella della gru a torre o del ponteggio metallico fisso con montaggio e smontaggio”.
 
Riguardo ai contratti d’appalto, “nella mera fornitura di attrezzature (per esempio, di una piattaforma di lavoro elevabile), è pacifico che il noleggiante non partecipa in maniera diretta all’esecuzione dei lavori. Pertanto non potrà mai identificarsi il contratto di nolo a freddo con quello di subappalto”.
Nel caso di nolo a caldo, invece, “è necessario analizzare più approfonditamente la prestazione del lavoratore incaricato dell’utilizzo dell’attrezzatura nel cantiere, al fine di stabilire se il contratto è legittimamente di nolo a caldo ovvero è da considerarsi di subappalto”.
 
Riguardo al rapporto tra noleggiante e noleggiatore nel “nolo a freddo” il datore di lavoro noleggiante di PLE deve “garantire la conformità della macchina:
-alle disposizioni legislative e regolamentari di recepimento della ‘direttiva macchine’. La conformità è documentata attraverso la dichiarazione di conformità del costruttore, il libretto d’uso e manutenzione, marcatura CE;
-ovvero, nel caso di macchine costruite in assenza di disposizioni legislative e regolamentari e di quelle messe a disposizione dei lavoratori antecedentemente alle norme legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto, ai requisiti generali di sicurezza di cui all’allegato V del D.Lgs.  81/2008 e s. m. e i.mediante un attestato di conformità del noleggiante”.
 
Inoltre il datore di lavoro deve:
-attestare il buono stato di conservazione, manutenzione ed efficienza ai fini di sicurezza. L’attestazione deve essere supportata dai rapporti di manutenzione degli ultimi tre anni (art. 71 c. 8, D.Lgs. 81/2008 e s. m. e i.), da copia dell’ultima verifica di legge secondo le periodicità stabilite nell’allegato VII del D.Lgs. 81/2008 e s. m. e i. (le PLE devono essere sottoposte a verifica annuale);
-acquisire e conservare agli atti una dichiarazione del datore di lavoro noleggiatore che riporti l’indicazione del/i lavoratore/i incaricato/i dell’uso dell’attrezzatura di lavoro, che deve risultare formato (e addestrato) conformemente alle disposizioni stabilite dal titolo III Capo I del D.Lgs. 81/2008 e s. m. e i. e in possesso di specifica abilitazione, qualora prevista dalla legge (art. 73, c. 5, D.Lgs. 81/2008 e s. m. e i.). Nello specifico il lavoratore incaricato deve avere conoscenze tali da determinare capacità di analisi e valutazione sia dei rischi specifici propri che dei rischi interferenti, nonché competenze tali da determinare capacità di utilizzo dell’attrezzatura di lavoro”.
Il datore di lavoro noleggiatore ha invece indirettamente “l’onere di provare che il lavoratore incaricato dell’uso dell’attrezzatura di lavoro non sia un operatore improvvisato ma abbia formazione (e addestramento) conforme alle disposizioni legislative e sia in possesso di specifica abilitazione, qualora prevista dalla legge”.
 
Concludiamo ricordando che nel caso di nolo a caldo di un’attrezzatura in cantiere che non configuri una situazione di subappalto, il noleggiatore (l’impresa esecutrice) deve attuare le disposizioni di cui all’articolo 26 del D.Lgs. 81/2008. In concreto, “non essendo assimilabile il‘nolo a caldo’ alla tipologia di ‘mera fornitura’ di attrezzature, l’impresa esecutrice è tenuta ad adempiere principalmente l’obbligo della redazione del DUVRI ( documento unico di valutazione dei rischi interferenti), per eliminare o ridurre al minimo i rischi d’interferenza con l’ambiente, l’organizzazione del cantiere e con le altre attività lavorative ed effettuare un’azione di coordinamento direttamente in cantiere, efficace sotto il profilo prevenzionale”.
 
Nel caso invece in cui il nolo a caldo “trasfonde in un vero e proprio contratto di subappalto”, il noleggiante è “equiparato ad impresa esecutrice e soggiace,pertanto, a tutti gli obblighi disposti dal TUS (D.Lgs. 81/2008, ndr) a carico delle imprese esecutrici.
E per stabilire chi è titolare delle posizioni di garanzia nei confronti dell’operatore impiegato nel nolo a caldo, “è necessario inquadrare nel corretto modo il contratto che intercorre tra il noleggiante e il noleggiatore”(“non è tanto l’oggetto formale del contratto che rileva, ma l’effettiva prestazione concordata tra le parti”).
 
 
L’indice generale del documento:
 
Presentazione
Introduzione
 
CAPITOLO 1 - Inquadramento legislativo
Conformità
Conformità della macchina alle direttive europee - obblighi del fabbricante
Le macchine in allegato IV
Le procedure di valutazione della conformità e di commercializzazione
Altre direttive applicabili
Confine fra nuova direttiva macchine e direttiva bassa tensione
La norma UNI EN 280
Altrenorme riguardanti le PLE
Controlli e manutenzione
Controlli secondo il D.Lgs. 81/2008
Controlli secondo la Norma UNI ISO 18893:2011
Verifiche di legge
Verifiche secondo il D.Lgs. 81/2008
Verifiche secondo il decreto 11 aprile 2011
Altre disposizioni importanti contenute nel decreto
Informazione, formazione e addestramento
Secondo il D.Lgs. 81/2008
 
CAPITOLO 2 - Nolo delle piattaforme di lavoro mobili in elevato
Introduzione
Il quadro legislativo di riferimento
Concetto di “mera fornitura” di attrezzature
Concetto di “nolo a freddo” e “nolo a caldo”
Distinzione tra contratto d’appalto, subappalto e di nolo
Rapporti tra noleggiante e noleggiatore nel “nolo a freddo”
Rapporti tra noleggiante e noleggiatore nel “nolo a caldo”
Tutela dell’operatore addetto all’uso di un’attrezzatura nel nolo a caldo
 
CAPITOLO 3 - Come scegliere le piattaforme di lavoro mobili in elevato
Tipologie delle macchine
Criteri di scelta
Elementi principali da valutare
 
CAPITOLO4 - Valutazione dei rischi
Fattori di rischio
Elementi da considerare nella valutazione dei rischi
Portata del terreno
Inclinazione del terreno
Portata della piattaforma (carico nominale)
Area di lavoro
Valutazione delle interferenze con altre attrezzature di lavoro
Valutazione degli ostacoli in quota
Linee aeree elettriche in tensione
Velocità del vento e condizioni meteorologiche
Caduta massi negli scavi in galleria
 
CAPITOLO 5 - Modalità d’uso delle piattaforme di lavoro mobili in elevato
Ispezione della macchina
DPI da utilizzare
Modalità di utilizzo e prassi operative
Spostamento
Rifornimento di carburante
Ricarica della batteria
Uso delle PLE per accesso in quota
Uso della PLE nelle gallerie in costruzione
Disgaggio in sicurezza fondamentale come prima attività al fronte
Strutture di protezione contro la caduta di gravi nelle piattaforme elevabili
Sistema di controllo, di verifica e di identificazione dei responsabili al fronte
 
CAPITOLO 6 - Gestione emergenze durante l’uso delle piattaforme di lavoro mobili in elevato
Premessa
Procedura per il recupero di emergenza con l’uso dei comandi della macchina
Esempi di procedura per il recupero di emergenza
1.Recupero da terra
2.Mancanza di energia (macchine con energia ausiliaria d’emergenza)
3.Recupero manuale da terra per assenza di energia
Procedura per il recupero di emergenza con l’uso di DPI di discesa
Dotazione del sistema
Scelta del kit o dei componenti da assemblare consigliati per l’uso nelle PLE
Preparazione del Kit
Analisi delle possibili circostanze definite “emergenza” e loro gestione
Autoevacuazione- procedura operativa
Salvataggio statico verso il basso - procedura operativa
Salvataggio autonomo - procedura operativa
 
APPENDICE LEGISLATIVA
 
 
Inail Marche, “ PLE nei cantieri. L’uso delle piattaforme di lavoro mobili in elevato nei cantieri temporanei o mobili”,pubblicazione della collana “Cantiere laboratorio” realizzata da Inail Direzione regionale per le Marche, con la collaborazione di IPAF, edizione febbraio 2012 (formato PDF, 9.76 MB).
 
 
RTM
 
 
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