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Piattaforme di lavoro elevabili: le norme su ispezioni e formazione

Redazione

Autore: Redazione

Categoria: Edilizia

08/02/2011

Le norme in tema di ispezioni periodiche e formazione del personale nelle piattaforme di lavoro elevabili. Gli obblighi del datore di lavoro, le verifiche periodiche, le procedure di ispezione, la formazione e l’addestramento per i lavoratori.


In relazione al convegno “Regolamentazione dell’uso sicuro di attrezzature di sollevamento potenzialmente pericolose. Attrezzature di lavoro: sorveglianza, controllo, verifiche periodiche. Formazione e addestramento. Stato dell’arte. Requisiti e professionalità dei soggetti coinvolti” - convegno che si è tenuto il  6 ottobre 2010 alla Convention “ Ambiente Lavoro” di Modena – PuntoSicuro ha già presentato alcuni degli interventi sui cedimenti strutturali e sul rischio di intrappolamento nelle piattaforme di lavoro elevabili ( PLE).
 
Concludendo la presentazione di questo evento - organizzato da IPAF Italia (International Powered Access Federation), un’organizzazione che promuove l’uso efficace e sicuro dei mezzi mobili di accesso aereo - ci soffermiamo sugli aspetti relativi alle norme in tema di ispezioni e formazione.
 
Nell’intervento “PLE: norme in tema di ispezioni periodiche e formazione del personale”, a cura del Dott. Ing. Roberto Cianotti – Presidente commissione UNI Apparecchi di Sollevamento, vengono citati diversi articoli del Decreto legislativo 81/2008.
 
Ad esempio l’art. 71 (Obblighi del datore di lavoro) dove al comma 8 si indica che il datore di lavoro, secondo le indicazioni fornite dai fabbricanti ovvero, in assenza di queste, dalle pertinenti norme tecniche o dalle buone prassi o da linee guida, provvede affinché:
- le attrezzature di lavoro la cui sicurezza dipende dalle condizioni di installazione siano sottoposte a un controllo iniziale (dopo l’installazione e prima della messa in esercizio) e ad un controllo dopo ogni montaggio in un nuovo cantiere o in una nuova località di impianto, al fine di assicurarne l’installazione corretta e il buon funzionamento;
-  le attrezzature soggette a influssi che possono provocare deterioramenti suscettibili di dare origine a situazioni pericolose siano sottoposte ad interventi di controllo periodici,  ad interventi di controllo straordinari  (per garantire il mantenimento di buone condizioni di sicurezza).
Inoltre (comma 11) il datore di lavoro sottopone le attrezzature di lavoro riportate in allegato VII a verifiche periodiche volte a valutarne l’effettivo stato di conservazione e di efficienza ai fini di sicurezza. Si rimanda poi ad un decreto attuativo per le modalità di effettuazione delle verifiche periodiche nonché per i criteri per l’abilitazione dei soggetti pubblici o privati.
 


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Dopo questo excursus relativo alla legislazione su questi temi, l’intervento si sofferma su alcune definizioni (verifica periodica, prima verifica periodica, indagine supplementare)  e ricorda, ad esempio, che la prima verifica periodica è finalizzata a:
-  “identificare l’attrezzatura di lavoro controllandone la rispondenza ai dati riportati nelle istruzioni per l’uso del fabbricante. In particolare, devono essere rilevate le seguenti informazioni: nome del costruttore, tipo e numero di fabbrica dell’apparecchio, anno di costruzione, matricola assegnata dall’INAIL in sede di comunicazione di messa in servizio.
 Deve inoltre essere disponibile la seguente documentazione:dichiarazione CE di conformità; dichiarazione di corretta installazione (ove previsto da disposizioni legislative); tabelle/diagrammi di portata (ove previsti); diagramma delle aree di lavoro (ove previsto); istruzioni per l’uso;
- accertare che la configurazione dell’attrezzatura di lavoro sia tra quelle previste nelle istruzioni d’uso redatte dal fabbricante;
- verificare la regolare tenuta del ‘registro di controllo’, ove previsto dai decreti di recepimento delle direttive comunitarie pertinenti o, negli altri casi, delle registrazioni di cui all’articolo 71, comma 9, del D.Lgs. n. 81/2008;
-  controllarne lo stato di conservazione;
-  effettuare le prove di funzionamento dell’ attrezzatura di lavoro e di efficienza dei dispositivi di sicurezza”.
 
Il relatore nel suo  intervento fa riferimento alla norma italiana CEI UNI EN ISO/IEC 17020,  “Criteri generali per il funzionamento dei vari tipi di organismi che effettuano attività di ispezione”. Una norma che “specifica i criteri generali per la competenza degli organismi imparziali che svolgono attività di ispezione, indipendentemente dal settore interessato”. E che ne specifica i criteri di indipendenza.
La norma indica i requisiti (contenuti in 14 sezioni)  e le varie procedure richieste (ad esempio per l'azione correttiva, per la cura e la manutenzione delle attrezzature, per la selezione di fornitori, per l'acquisto, per l'esecuzione delle ispezioni, …).
 
Dopo aver riportato alcune indicazioni sull’importanza che il personale responsabile delle ispezioni abbia qualifica, formazione, addestramento ed esperienza adeguati, sono fornite informazioni su procedure e metodologia di ispezione:
- “i requisiti per la conduzione delle ispezioni sono usualmente specificate in regole, norme e specifiche tecniche. Quando i metodi di ispezione non sono definiti in regole, norme e specifiche tecniche, lo stesso organismo ispettivo deve definire e documentare le procedure;
- in talune circostanze l’utente può fornire informazioni da tenere in considerazione nell’esecuzione delle verifiche da parte dell’organismo di ispezione. Se l’organismo usa tali informazioni, dovrebbe dimostrare la validità di tali informazioni;
- un metodo standardizzato è quello che è stato pubblicato , ad esempio, su norme internazionali, nazionali o regionali, o da consolidate organizzazioni o in coordinamento tra organismi ispettivi o su rilevanti testi scientifici”.
 
L’autore riporta alcuni riferimenti a diverse norme internazionali, per esempio la ISO 18893:2004, “Mobile elevating work platforms – Safety principles, inspection, maintenance and operation”. 
Riporta inoltre specifici riferimenti, che vi invitiamo a leggere nel documento originale:
- alle disposizioni concernenti l’uso delle attrezzature di lavoro che servono a sollevare e movimentare carichi, contenute nell’allegato VI del D. Lgs. 81/2008;
- alla Direttiva Europea 98/37/EC  - Machinery Working Group WG-2005.46rev2 (“equipment used with machinery designed for lifting goods for the purpose of lifting persons”);
- ad altri documenti europei.
 
In particolare si sofferma sulla norma EN 14502.1 che riporta, ad esempio, una lista dei pericoli significativi, delle situazioni ed eventi pericolosi in relazione al cestello:
- “inadeguatezza della resistenza meccanica;
pericolo di caduta, urto, di contatto diretto;
-  adeguatezza dei sistemi di protezione”.
 
Infine il documento si occupa della necessita di informazione, formazione e addestramento adeguati (art. 73, D.Lgs. 81/2008) per i lavoratori addetti all’uso delle PLE.
 
La norma ISO 18878.2 “Mobile elevating work platforms Operator (driver) training” fornisce metodi per la “preparazione del materiale didattico e l’amministrazione di corsi di formazione per operatori (conduttori) di piattaforme mobili di lavoro elevabili ( PLE). E’ applicabile alle PLE, come definito in ISO 16368, che sono intese per muovere persone in posizioni da dove esse possono eseguire lavori dalla stessa piattaforma di lavoro”.
 
In particolare l’operatore “deve essere formato sui seguenti soggetti:
-  selezione di una PLE appropriata;
-  scopo ed uso dei manuali di istruzione, le targhe di avvertimento e di istruzione ed il regolamento di sicurezza del custode;
-  ispezione prima dell’avviamento (vedasi ISO 18893);
-  fattori che influenzano la stabilità (vedasi ISO 18893);
-  pericoli comuni e come evitarli (vedasi ISO 18893);
-  ispezione dell’ambiente di lavoro (vedasi ISO 18893);
-  conoscenza generale dello scopo inteso e la funzione di tutti i comandi della PLE, compreso i comandi di emergenza;
-  l’uso di dispositivi di protezione individuale adeguati al lavoro da eseguire, al cantiere e l’ambiente;
-  traslazione sicura;
-  il trasporto (se appropriato);
-  assicurare la PLE da uso non autorizzato;
-  uso di una PLE mal funzionante;
-  conduzione effettiva della PLE”. 
 
La relazione si conclude ricordando che “prima di essere autorizzato a condurre una particolare marca o modello di PLE, l’operatore dovrà essere familiarizzato da una persona qualificata su quanto segue:
-  gli avvertimenti e le istruzioni del costruttore;
-  le funzioni di comando specifiche della particolare PLE;
-  le funzioni di ogni dispositivo di sicurezza specifico della particolare PLE”.
 


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Rispondi Autore: Roberto Delfanti - likes: 0
08/02/2011 (07:27:21)
Grazie, stavo proprio cercando una cosa simile
Rispondi Autore: CARLO ALDEGHI - likes: 0
08/02/2011 (11:09:42)
IL DOCUMENTO SCARICABILE E' PROTETTO DA PASSWORD
Rispondi Autore: CARLO ALDEGHI - likes: 0
08/02/2011 (11:10:17)
IL DOCUMENTO SCARICABILE E' PROTETTO DA PASSWORD
Rispondi Autore: ALDEGHI CARLO - likes: 0
08/02/2011 (11:10:39)
HO TOPPATO ALLA GRANDE SCUSATE

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