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Nuove disposizioni per la sicurezza delle piattaforme di lavoro elevabili

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A due anni dall’emanazione del parere espresso dal Ministero del Lavoro riguardo al divieto di traslazione dei ponti sviluppabili su carro (ritenuto superato alla luce delle innovazioni introdotte dal DPR 459/96), il dicastero torna sui suoi passi.

 

Nel parere era stata ammessa la possibilità di traslazione con operatori a bordo per i ponti sviluppabili su carro ovvero le piattaforme di lavoro elevabili costruiti in conformità del DPR 459/96.

 

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In realtà è stato evidenziato che i documenti normativi generalmente utilizzati dai fabbricanti (prEN 280, EN 280) si prestano ad una non chiara ed univoca interpretazione relativamente ad uno dei requisiti di sicurezza individuato dalla Direttiva macchine.

Per quanto riguarda le caratteristiche del “carro di base” (punto 5.2.2 della prEN 280 e 5.3.2 della EN 280), è stabilito che “per le piattaforme di lavoro elevabili di tipo 3 - cioè quelle per le quali la traslazione è controllata da un punto di comando sulla piattaforma di lavoro - il raggiungimento degli estremi limiti di inclinazione deve essere indicato da un segnale udibile dalla piattaforma”, mentre per quel che riguarda la “struttura estensibile” (punto 5.3.1. del prEN 280/98 e 5.4.1.3.1 della EN 280/01) si richiede che “per evitare il ribaltamento della piattaforma di lavoro mobile elevabile o il superamento delle sollecitazioni ammesse nella struttura della piattaforma di lavoro mobile elevabile, le posizioni consentite della struttura estensibile devono essere limitate automaticamente da arresti meccanici, da dispositivi di limitazione non meccanici o da dispositivi di sicurezza elettrici”.

Nella pratica applicazione di queste disposizioni è stato osservato che alcuni costruttori esteri hanno ritenuto di interpretare restrittivamente la norma ed hanno dotato le piattaforme in questione solo di un segnale acustico, mentre risulta che molti costruttori italiani, segnatamente di piattaforme a pantografo, hanno adottato un’interpretazione più rigorosa e cautelativa ed abbinano al segnale acustico anche un dispositivo che arresta o impedisce i movimenti pericolosi quando il carro di base supera la pendenza nominale.
Questo differente modo di interpretare le medesime disposizioni normative ha comportato conseguenze sia per i costruttori sia per gli utilizzatori di questa tipologia di macchine.

Il Ministero a integrazione della nota del 2003 ha richiamato “l’attenzione dei datori di lavoro, ove utilizzino macchine non dotate di dispositivi per l’arresto dei descritti movimenti pericolosi in caso di superamento della pendenza massima ammissibile, sulla necessità di provvedere affinché le attività operative comportanti la traslazione con operatore a bordo della piattaforma sviluppata siano, di volta in volta, valutate e programmate in modo che le effettive condizioni ambientali e le modalità e procedure operative previste risultino compatibili con le indicazioni e limitazioni di uso fornite dal costruttore - e riportate nel manuale d’istruzione della macchina - di modo che possano ritenersi esclusi i rischi di instabilità in precedenza descritti.”

Il testo completo della circolare è consultabile in Banca Dati.
 
 


 

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