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Per visualizzare questo banner informativo è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'Entro il 29 giugno 2008 deve essere adottata la nuova direttiva macchine
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Sul numero di aprile del bollettino della Regione Piemonte “Io scelgo la sicurezza” un articolo di P. Cavallo e S. Alfonzo ricorda che dopo i 12 anni trascorsi dall’emanazione del DPR n. 459 del 24 luglio 1996, che recepiva la direttiva 98/37/CE (chiamata semplicemente “Direttiva Macchine”), dovremmo essere in dirittura d’arrivo, problemi politici permettendo, rispetto al recepimento della successiva direttiva europea 2006/42/CE.
Questa nuova Direttiva Macchine - pubblicata il 9 giugno del 2006 sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea – abroga la direttiva macchine precedente e deve essere recepita dagli Stati membri entro il 29 giugno 2008. Le disposizioni in essa contenute diventerebbero obbligatorie, se non ci saranno proroghe, dal 29 dicembre 2009.
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Se la precedente direttiva 98/37/CE era stata emanata “col fine di consentire ai costruttori o loro mandatari, operanti sia su suolo comunitario che extra, l’immissione sul mercato o la messa in servizio di macchine o componenti di sicurezza solamente se conformi ai RES (requisiti essenziali di sicurezza) di cui all’Allegato I”, si sono evidenziati in questi anni problemi e punti oscuri che verranno probabilmente risolti con l’adozione della nuova direttiva.
Con la direttiva 2006/42/CE gli Stati membri “dovranno adeguarsi per garantire sul loro territorio la sicurezza e la salute delle persone, segnatamente dei lavoratori e, all’occorrenza, degli animali domestici e dei beni, specie nei confronti dei rischi che derivano dall’uso delle macchine”.
Il problema della sicurezza macchine è in Europa molto sentito. La direttiva ci informa infatti che “il settore delle macchine costituisce una parte importante del settore della meccanica ed è uno dei pilastri industriali dell'economia comunitaria. Il costo sociale dovuto all'alto numero di infortuni provocati direttamente dall'utilizzazione delle macchine può essere ridotto integrando la sicurezza nella progettazione e nella costruzione stesse delle macchine nonché effettuando una corretta installazione e manutenzione”.
È indicato, inoltre, che “i requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute dovrebbero essere rispettati al fine di garantire che la macchina sia sicura; questi requisiti dovrebbero essere applicati con discernimento, tenendo conto dello stato dell'arte al momento della costruzione e dei requisiti tecnici ed economici. Qualora la macchina possa essere utilizzata dai consumatori, cioè da operatori non professionisti, il fabbricante ne dovrebbe tenere conto nella progettazione e nella costruzione. Parimenti ne dovrebbe tenere conto qualora la macchina possa essere utilizzata per fornire servizi ai consumatori”.
Tra le novità introdotte dalla direttiva ci sono 12 definizioni tecniche, di cui alcune nuove rispetto alla precedente 98/37/CE.
Forse una delle definizioni di maggior rilievo e interesse è quella che riguarda le “quasi macchine”.
Secondo questa definizione le “quasi macchine” sono “insiemi che costituiscono quasi una macchina, ma che, da soli, non sono in grado di garantire un'applicazione ben determinata”.
Le quasi-macchine sono “unicamente destinate ad essere incorporate o assemblate ad altre macchine o ad altre quasi-macchine o apparecchi per costituire una macchina” disciplinata dalla direttiva.
Per questa tipologia di prodotti, secondo la direttiva, non vige più l’obbligo dell’apposizione della marcatura CE di conformità, ma va redatta la sola Dichiarazione di Incorporazione.
Il fabbricante delle quasi - macchine sarà tenuto ad accompagnarle con un’apposita dichiarazione d’incorporazione e dalle istruzioni per l’assemblaggio delle stesse con le altre parti.
Ricordiamo infine che rientrano nel campo di applicazione della presente direttiva, modificando in questo senso la direttiva 95/16/CE, anche gli ascensori da cantieri per il trasporto di persone o di persone e cose.
“Io scelgo la sicurezza”, aprile 2008 (PDF, 694 kB).
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