Check list per gli accessori di sollevamento
Monza, 1 Giu – Nei tanti infortuni sul lavoro connessi all’uso di mezzi di sollevamento ricadono anche gli infortuni dovuti a problemi con gli accessori di sollevamento. Infortuni che possono dipendere, ad esempio, da caduta dei carichi, dall’uso improprio dell’attrezzatura di lavoro e dalla perdita accidentale di stabilità del carico.
Partendo dalla constatazione che in Regione Lombardia la maggior parte degli incidenti connessi all’uso in sicurezza delle attrezzature di lavoro destinate al sollevamento avviene nel comparto industria, il Servizio Impiantistica e Sicurezza (SIS) dell' ATS Brianza - in collaborazione con AISEM (Associazione Italiana Sistemi di Sollevamento, Elevazione e Movimentazione) - ha realizzato materiale informativo con “utili informazioni finalizzate ad agevolare il datore di lavoro a prendere in considerazione i rischi derivanti dall'impiego degli accessori di sollevamento ove la documentazione del fabbricante a corredo delle attrezzature dei sollevamento utilizzate risultino non disponibili. Laddove, infatti, il manuale del fabbricante risulti disponibile o comunque reperibile, le indicazioni in esso contenute costituiscono il riferimento per il datore di lavoro”.
Nel documento “Uso in sicurezza degli accessori di sollevamento nel comparto industria - Lista di controllo”, a cura di Claudio Lorenzo Albera e Mliko Troisi (con il contributo di AISEM), si sottolinea che dall’attività ispettiva effettuata nel 2015, presso il territorio dell’ATS Brianza, è emerso che “nel 45% delle aziende controllate, afferenti al comparto industria, sono state riscontrate criticità relative agli accessori di sollevamento”.
Il documento, pensato per aiutare il datore di lavoro ad effettuare una valutazione dei rischi e quindi individuare i problemi e le relative soluzioni possibili, riporta una serie di domande mirate a “riscontrare i principali requisiti di sicurezza degli accessori di sollevamento” e a valutarne l’uso corretto.
La prima domanda ricorda che per la movimentazione dei carichi devono essere a disposizione accessori di sollevamento conformi alla Direttiva Macchine 2006/42/CE.
A questo proposito si ricorda che la Direttiva indica che gli accessori di sollevamento sono ‘componenti o attrezzature non collegate alle macchine per il sollevamento, che consentono la presa del carico, disposti tra la macchina e il carico oppure sul carico stesso, oppure destinati a divenire parte integrante del carico e ad essere immessi sul mercato separatamente; anche le imbracature e le loro componenti sono considerate accessori di sollevamento’.
Nel documento, che vi invitiamo a leggere integralmente, sono presenti diverse immagini di attrezzature che rientrano o non rientrano nella definizione di accessori di sollevamento.
E si segnala, con riferimento alla Circolare 18 novembre 2005, n. 6649 del Ministero delle attività produttive, che i cassoni e i contenitori metallici “non essendo né accessori di sollevamento, né accessori di imbracatura non possono essere considerati compresi nel campo di applicazione della direttiva macchine”. E si sottolinea che l’uso di accessori di sollevamento autocostruiti “oltre a non essere conforme alle disposizioni della Direttiva macchine, è vietato in quanto può essere causa di incidenti gravi”.
Il documento chiede poi di verificare se gli accessori di sollevamento utilizzati sono appropriati in funzione dei carichi da movimentare ovvero sono utilizzati secondo le indicazioni fornite dal fabbricante. Per esempio – continua il documento – “nel caso di sollevamento di lamiere gli accessori più appropriati saranno ad esempio; morse, magneti, staffe”, ecc.
E si sa sempre dove si trova il baricentro del carico?
Il documento indica che “se il gancio non è allineato con il centro di gravità (baricentro), una volta sollevato il carico, lo stesso ruota pregiudicando la propria stabilità e quella dell’attrezzatura di sollevamento. La posizione del centro di gravità del carico dovrebbe essere stabilita in relazione al possibile punto di aggancio della braca”.
In particolare per sollevare il carico senza ondulazioni o sobbalzi è necessario “rispettare le seguenti condizioni:
a) per le imbracature a tirante singolo ed anello continuo il punto di aggancio dovrebbe essere posto verticalmente sopra il centro di gravità;
b) per le imbracature a doppio tirante, i punti di aggancio dovrebbero essere su uno dei lati e sopra il centro di gravità;
c) per le imbracature a tirante triplo o quadruplo, i punti di aggancio dovrebbero essere distribuiti sul piano attorno al centro di gravità. È preferibile che la distribuzione sia equa e che i punti di aggancio siano sopra il centro di gravità”.
I lavoratori devono poi essere in grado di determinare con precisione il peso dei carichi.
Infatti “in aggiunta alla posizione del baricentro un’altra variabile fondamentale che deve essere nota prima di iniziare le operazioni di sollevamento è la massa del carico da sollevare. Allo scopo, potrebbero essere utilizzati diversi strumenti (dinamometri, indicazioni sul carico, bolle, ecc.). In alternativa, qualora sia nota la tipologia di materiale, la massa potrebbe essere determinata attraverso calcoli”.
Inoltre sull’accessorio di imbracatura deve essere indicato, in modo ben leggibile, il carico massimo.
In particolare gli accessori di sollevamento, devono recare le “seguenti indicazioni:
- identificazione del materiale, qualora tale informazione sia necessaria per la sicurezza di utilizzo, carico massimo di esercizio (WLL);
- per gli accessori di sollevamento sui quali la marcatura è materialmente impossibile, le indicazioni devono essere riportate su una targa o un altro mezzo equivalente fissato saldamente all'accessorio. Le indicazioni devono essere leggibili e situate in un punto in cui non rischino di scomparire per effetto dell'usura né di compromettere la resistenza dell'accessorio”.
E gli accessori di sollevamento devono essere corredati da apposite istruzioni d’uso e libretto di manutenzione.
Ai sensi del punto 4.4 della Direttiva macchine, “ogni accessorio di sollevamento, o ciascuna partita di accessori di sollevamento commercialmente indivisibile, deve essere accompagnato da istruzioni che forniscano almeno le seguenti indicazioni:
a) uso previsto;
b) limiti di utilizzazione;
c) istruzioni per il montaggio, l'uso e la manutenzione;
d) coefficiente di prova statica utilizzato”.
Si ricorda poi che è responsabilità del datore di lavoro “valutare i rischi presenti durante le lavorazioni, individuare idonei dispositivi di protezione individuale e fornirli ai lavoratori”. Senza dimenticare che, “qualora sia necessario accedere, per il controllo, alle parti alte dell’attrezzatura di lavoro, è necessario indossare idonei DPI anticaduta. In questo caso è necessario provvedere allo specifico addestramento in quanto questa tipologia di DPI rientra nella cd III categoria”.
Concludiamo segnalando che la lista di controllo che vi invitiamo a leggere riporta ulteriori domande e informazioni su diversi temi: compiti, punti di ancoraggio, misure organizzative, pianificazione, segnaletica, controlli, formazione, …
ATS Brianza, “ Uso in sicurezza degli accessori di sollevamento nel comparto industria - Lista di controllo”, a cura di Claudio Lorenzo Albera e Mliko Troisi (SIS ATS Brianza) con il contributo dell’Associazione italiana sistemi di sollevamento, elevazione e movimentazione – AISEM, versione con approfondimenti (formato PDF, 1.08 MB).
RTM
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