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Carrelli semoventi: chiarimenti sui requisiti essenziali di sicurezza

Redazione

Autore: Redazione

Categoria: Attrezzature e macchine

08/01/2013

Una circolare del Ministero del Lavoro si sofferma sulle problematiche di sicurezza dei carrelli semoventi a braccio telescopico con riferimento a quanto richiesto dalla Direttiva 2006/42/CE. I limitatori del momento e le norme EN 1459 e EN 15000.

 
Roma, 8 Gen – Le circolari emanate dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in relazione alla sicurezza sul lavoro assolvono un’importante funzione. Hanno l’obiettivo di impedire eventuali errori interpretativi della normativa, garantire il rispetto delle vigenti disposizioni ed evitare eventuali disomogeneità di comportamento.
 
Il 24 dicembre 2012 il Ministero del Lavoro - Direzione Generale delle Relazioni Industriali e dei Rapporti di Lavoro, già Direzione Generale della Tutela delle Condizioni di Lavoro, Divisione VI – ha emanato due circolari relative alle attrezzature di lavoro: la circolare n. 30 e la circolare n. 31.
 
Ci soffermiamo oggi brevemente sulla Circolare n. 31 del 24 dicembre 2012 che ha per oggetto le “problematiche di sicurezza dei carrelli semoventi a braccio telescopico - requisito essenziale di sicurezza 4.2.2 dell'allegato I alla Direttiva 2006/42/CE”.
 
Ricordiamo a questo proposito che la Direttiva 2006/42/CE recita al punto sopracitato:
 
4.2. REQUISITI PER LE MACCHINE MOSSE DA ENERGIA DIVERSA DA QUELLA UMANA
 
(...)
 
4.2.2. Controllo delle sollecitazioni
Le macchine con un carico massimo di utilizzazione pari almeno a 1 000 kg o il cui momento di rovesciamento è pari almeno a 40 000 Nm devono essere dotate di dispositivi che avvertano il conducente e impediscano i movimenti pericolosi in caso:
- di sovraccarico sia per eccesso di carico massimo di utilizzazione, sia per superamento del momento massimo di utilizzazione dovuto a tale carico, o
- di superamento del momento di rovesciamento.
 
 
A questo proposito il Ministero  indica che “a seguito delle varie richieste pervenute all’autorità nazionale del controllo del mercato nonché alcuni quesiti concernenti lo stato dell'arte applicabile ai carrelli semoventi a braccio telescopico non girevoli nel periodo che intercorre tra il 6 Marzo 2010 (data di entrata in vigore in Italia della Direttiva 2006/42/CE) e l'ottobre 2010 (data di entrata in vigore della norma armonizzata EN 15000:2008 Sicurezza dei carrelli industriali — Carrelli semoventi a braccio telescopico — Specifiche, caratteristiche e requisiti di prova per gli indicatori e i limitatori del momento del carico longitudinale)”, al fine di eliminare possibili disomogeneità di comportamento e di garantire il rispetto delle vigenti disposizioni, si è ritenuto necessario emanare la presente circolare.
 
Innanzitutto la circolare sottolinea che la “norma EN 1459:1998/A1:2006, armonizzata alla Direttiva 98/37/CE, non prevedeva un limitatore di momento, ma esclusivamente un dispositivo di allarme (acustico o luminoso) della stabilità longitudinale”.
Tuttavia a settembre 2009 è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la EN 15000che prescrive, invece, “l'adozione su tutti i carrelli a braccio telescopico di un limitatore di momento; tale norma costituisce però un riferimento per lo stato dell'arte di tali attrezzature solo a partire da ottobre 2010, come chiaramente indicato nell'introduzione alla norma”.
 
Ricordiamo che un limitatore di momento è uno strumento in grado di limitare, in varie situazioni di lavoro, le funzioni di una attrezzatura di lavoro all’approssimarsi di particolari condizioni critiche di stabilità o strutturali.
 


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Pertanto – continua la circolare – “poiché nel periodo compreso tra marzo e ottobre 2010, non risultava pubblicata alcuna norma armonizzata alla Direttiva 2006/42/CE specifica per i carrelli semoventi a braccio telescopico, onde evitare difformità di comportamento da parte dei soggetti certificatori di prodotto e verificatori, in particolare, in sede di verifica periodica ai sensi dell'art. 71 comma 11 del D.lgs. 81/08, si ritiene opportuno precisare che in tale periodo le misure previste al punto 5.8.5 della norma armonizzata EN 1459:1998/A1:2006 per rispondere al requisito 4.2.1.4 dell'allegato I alla Direttiva 98/37/CE possano ritenersi adeguate a soddisfare anche il requisito 4.2.2 della Direttiva 2006/42/CE”.
 
Requisito 4.2.1.4 dell'allegato I alla Direttiva 98/37/CE
 
Le macchine con un carico massimo di utilizzazione pari almeno a 1 000 kg o il cui momento di rovesciamento è pari almeno a 40 000 Nm, devono essere dotate di dispositivi che avvertano il conducente e impediscano i movimenti pericolosi del carico in caso:
— di sovraccarico delle macchine:
— sia per eccesso di carico massimo di utilizzazione;
— sia per superamento dei momenti dovuti a tali carichi;
— di superamento dei momenti che tendono al rovesciamento dovuti in particolare al carico sollevato.
 
Infine la circolare sottolinea che “il requisito riportato al punto 4.2.1.4 della ‘Direttiva macchine’ viene soddisfatto nella EN 1459:1998/A1:2006 dalle prove di stabilità descritte al punto 5.7, dall'installazione del dispositivo di allarme di stabilità longitudinale specificato nel punto 5.8.4 e da un uso e una manutenzione conformi a quanto definito nel manuale a cui si fa riferimento al punto 7.1 (vedansi appendice G) alla suddetta norma.
 
 
 
 
 
RTM
 


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