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Danno biologico e silicosi

Redazione

Autore: Redazione

Categoria: Attività estrattive, minerali

03/02/2004

Dall’Inail le istruzioni operative riguardanti gli indennizzi dovuti ai lavoratori italiani colpiti da silicosi contratta nelle miniere del Belgio.

Con l’introduzione dell’indennizzo da parte dell’Inail del danno biologico avvenuta nel 2000 (D.Lgs. 38/2000), si sono posti problemi di raccordo della nuova normativa con disposizioni precedenti, tra le quali la Legge n. 1115/1962, riguardante le prestazioni economiche dovute ai lavoratori italiani colpiti da silicosi contratta nelle miniere di carbone in Belgio.

In particolare, mentre non vi sono dubbi circa l'estensione del nuovo regime "danno biologico" ai suddetti lavoratori, ai quali spettano le stesse prestazioni economiche previste dal sistema di tutela italiano per i lavoratori che hanno contratto la silicosi per esposizione al rischio nel territorio nazionale (art. 1 della legge 1115/62),vi sono problemi invece in merito alle modalità di applicazione dell'art. 2 della legge 1115/62.
L’art 2 prevede che in presenza di una prestazione economica "analoga o di invalidità" erogata dalle competenti istituzioni belghe, è necessario fare un raffronto tra la prestazione italiana e quella belga e, nel caso in cui quest'ultima sia inferiore, corrispondere al lavoratore la differenza.
Ad oggi i Ministeri competenti non hanno ancora chiarito su quali basi la comparazione debba essere effettuata, considerando che le due prestazioni economiche si fondano su diversi titoli, in quanto quella belga considera solo le conseguenze patrimoniali delle menomazioni, ma non prende in considerazione il danno biologico.

In attesa di conoscere le definitive determinazioni ministeriali, l’Inail ha comunicato alle sue sedi che è necessario continuare ad applicare l’art. 2 della legge n. 1115/62 con le stesse modalità seguite prima dell'entrata in vigore dell'art. 13 del decreto legislativo n. 38/2000, e cioè mediante il mero raffronto tra gli importi della prestazione italiana e di quella belga, prescindendo dal titolo in base al quale vengono erogate.

Sul piano operativo sono date le seguenti indicazioni:
Quando la prestazione italiana è erogata in forma di rendita (menomazione di grado pari o superiore al 16%), si confronta il suo importo complessivo con quello della rendita belga e si liquida al lavoratore l'eventuale differenza sempre sotto forma di rendita mensile;
Mentre quando la prestazione italiana è erogata in capitale (menomazioni di grado compreso tra il 6 ed il 15 %), la comparazione va necessariamente effettuata tra ammontare dell'indennizzo in capitale italiano e ammontare del valore capitale della rendita belga calcolato sulla base dei parametri tecnici abitualmente utilizzati in ambito INAIL. L'eventuale differenza verrà corrisposta al lavoratore in capitale. Nel documento Inail è poi precisata la linea di condotta da applicarsi in questa ipotesi.

Istruzioni Inail
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