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Volontariato: RSPP, RLS, valutazione dei rischi e sorveglianza sanitaria
Milano, 25 Ago – PuntoSicuro si è soffermato più volte in questi anni, anche alla luce delle novità della legislazione italiana, sulla tutela dei lavoratori e dei volontari nelle organizzazioni di volontariato (OdV). Tuttavia qualche dubbio riguardo al mondo del volontariato, agli adempimenti normativi facoltativi o obbligatori in materia di sicurezza, rimane sempre.
Ed infatti un recente interpello - Interpello n. 8/2014 del 13 marzo 2014 – è ad esempio intervenuto per rispondere ad uno specifico quesito relativo all'obbligo di redazione del documento di valutazione dei rischi per i volontari.
Per fare chiarezza sugli adempimenti richiesti dalla normativa vigente è stato anche elaborato (maggio 2014) un documento dall’associazione Ciessevi (Centro Servizi per il Volontariato nella Provincia di Milano) dal titolo “La tutela dei lavoratori e dei volontari nelle OdV e negli enti non profit a base volontaria” e a cura dell’avv. Marco Quiroz Vitale e dell’ing. Massimiliano Zinesi.
Il documento, già presentato da PuntoSicuro in relazione a adempimenti e tutele generali, riporta alcuni utili approfondimenti.
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Innanzitutto viene analizzato il concetto di “datore di lavoro” in una organizzazione di volontariato.
A questo proposito si segnala che, “fatto salvo il caso di una OdV che non si avvalga dell’opera di nessun lavoratore subordinato o ad esso equiparato (dove sostanzialmente non è presente e riconoscibile alcun datore di lavoro), analizzando il richiamo legislativo alla responsabilità dell’organizzazione con riferimento all’esercizio dei poteri decisionali e di spesa confrontato con la intrinseca ‘democraticità’ delle OdV, che spesso affidano tutte le decisioni all’organo direttivo, il datore di lavoro di una OdV risulta essere rappresentato, in linea generale, da tutte le persone componenti l’organo direttivo”.
Un altro approfondimento riguarda il Servizio di Prevenzione e Protezione (SPP). Quali OdV devono istituirlo?
Il SPP deve essere istituito “dalle sole OdV che si avvalgano dell’opera di almeno un lavoratore subordinato o ad esso equiparato (basta quindi un lavoratore a progetto che operi presso la sede o un lavoratore dipendente, anche part-time, per essere soggetti all’obbligo di istituzione) ed è composto dall’insieme delle risorse, anche umane, finalizzate all’attività di prevenzione e protezione dei rischi”.
E si segnala che, con l’entrata in vigore del D.Lgs. 81/2008 “non è più necessario comunicare (come invece era previsto dal D.Lgs. 626/1994) né all’ASL né alla Direzione Provinciale del Lavoro il nominativo della persona designata nel ruolo di RSPP e che (in continuità con quanto previsto D.Lgs. 626/1994) la nomina del RSPP è uno degli obblighi non delegabili da parte del datore di lavoro”.
Riguardo invece al Medico Competente (MC), la legislazione non determina un obbligo generalizzato di nomina ma indica “una serie di attività (con una casistica articolata e complessa che in alcuni casi richiede anche delle valutazioni di merito) per le quali è necessaria la sorveglianza sanitaria”.
In questo senso considerando che in molti casi è necessaria una specifica analisi e valutazione della attività “è sostanzialmente impossibile determinare in via generale quali OdV siano tenute alla nomina del medico competente. Si ritiene comunque opportuno sottolineare che è sufficiente “che almeno un lavoratore subordinato sia adibito ad una mansione che preveda lo svolgimento di una delle attività previste dalla normativa” (ad esempio: utilizzo di attrezzature munite di videoterminale per almeno 20 ore settimanali, esposizione a determinati livelli di rumore e/o vibrazioni, esposizione a livelli non moderati di sostanze e preparati pericolosi, esposizione a determinati agenti biologici e/o cancerogeni e/o mutageni, movimentazione manuale dei carichi comportante determinati rischi, ... ) per rendere necessaria la sorveglianza sanitaria e quindi la nomina del medico competente.
Il documento si sofferma inoltre su un aspetto “problematico” della sorveglianza sanitaria.
A livello normativo i volontari “hanno la facoltà (nel caso svolgano un’attività per la quale è prevista) di avvalersi, seppur con oneri a proprio carico, della sorveglianza sanitaria”.
Si presentano due casi:
- OdV che hanno nominato un medico competente. In questo caso le OdV possono “inserire nell’accordo da stipulare con i volontari” le modalità per l’attuazione della sorveglianza sanitaria “avvalendosi del medico competente già nominato dalla OdV”;
- OdV che, non avendo lavoratori subordinati da sottoporre alla sorveglianza sanitaria, non hanno nominato il medico competente. In questo caso “allo stato attuale appaiono percorribili due soluzioni ben distinte: avviare i volontari presso gli istituti di medicina del lavoro oppure avviarli ad un medico competente di riferimento per l’organizzazione, anche se non formalmente nominato. In entrambi i casi si ritiene opportuno delineare la situazione nell’accordo con i volontari, in modo da assicurare loro l’opportunità di avvalersi della facoltà prevista dalla legislazione vigente”.
E per quanto riguarda le organizzazioni della Protezione Civile (fatto salvo quanto già affermato nel documento in relazione alla sorveglianza sanitaria in capo al Dipartimento di Protezione Civile) “le disposizioni legislative attuali prevedono la realizzazione di un controllo sanitario per tutti i volontari, da prevedersi a cura dell’organizzazione con modalità definite e specifiche”.
Riguardo poi alla figura del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) si ricorda che tale figura “non è prevedibile per le OdV che non si avvalgono dell’opera di alcun lavoratore subordinato o ad esso equiparato”.
Nel caso delle organizzazioni di volontariato con dei lavoratori subordinati è utile “sottolineare come l’elezione al proprio interno di un RLS sia un diritto ed una facoltà dei lavoratori e/o delle rappresentanze sindacali (ove presenti) e come, in nessun caso, il datore di lavoro possa ingerire in detta scelta. Nei casi in cui i lavoratori decidano di non avvalersi di tale opportunità, il D.Lgs. 81/2008 ha determinato (seppur con aspetti non ancora chiariti e da definirsi con futuri provvedimenti) dei meccanismi legislativi che prevedono l’assegnazione di un RLS esterno (definito ‘territoriale’) e la concomitante partecipazione ad un Fondo che verrà istituito presso l’INAIL, attraverso il versamento di una cifra pari a due ore lavorative annue per ogni lavoratore occupato”.
Concludiamo con un approfondimento relativo alla valutazione dei rischi e alla redazione del relativo Documento sulla Valutazione dei Rischi (DVR).
Il documento innanzitutto ricorda che nel computo dei lavoratori, al fine di delineare quali obblighi sussistono per le differenti OdV, non devono essere ricompresi i volontari.
Premesso ciò, vengono riportati i seguenti casi:
- OdV senza alcun lavoratore subordinato o ad esso equiparabile: in questo caso “non è identificabile un datore di lavoro e, pertanto, non è rilevabile l’obbligo di realizzare una vera e propria valutazione dei rischi come intesa e descritta nel D.Lgs. 81/2008. Stanti tuttavia gli obblighi introdotti dal comma 12-bis dell’articolo 3, è necessario affrontare comunque la problematica al fine di poter stabilire quali siano le misure di tutela necessarie (anche attraverso l’interazione con un eventuale committente che benefici dell’opera dei volontari) ed al fine di poter assolvere ai compiti informativi previsti a beneficio dei volontari” (vedi anche quanto indicato a questo proposito nell’ Interpello n. 8/2014);
- OdV che si avvalgono dell’opera di lavoratori subordinati o equiparati con un numero di lavoratori fino a 50 ed in assenza di particolari rischi (chimici, biologici, da atmosfere esplosive, cancerogeni, mutageni e connessi all’esposizione ad amianto, ...): “al fine di comprovare e documentare l’avvenuta valutazione dei rischi è possibile (ma non obbligatorio) utilizzare la modulistica in allegato alle cosiddette procedure standardizzate pubblicate in data 30 novembre 2012”;
- OdV che si avvalgono dell’opera di lavoratori subordinati o equiparati in numero superiore a 50 oppure in presenza di particolari rischi: sussiste “l’obbligo della redazione di un documento sulla valutazione dei rischi, che peraltro deve possedere ‘data certa’ e deve essere aggiornato entro 30 giorni da ogni variazione significativa”.
Ciessevi, “ La tutela dei lavoratori e dei volontari nelle OdV e negli enti non profit a base volontaria”, a cura dell’avv. Marco Quiroz Vitale e dell’ing. Massimiliano Zinesi, edizione maggio 2014, Coordinamento redazionale di Infocontinua Terzo Settore (formato PDF, 421 kB).
RTM
Questo articolo è pubblicato sotto una Licenza Creative Commons.
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Rispondi Autore: franco cecchetti - likes: 0 | 01/04/2016 (09:49:09) |
buon giorno, ho un associazione di volontariato, sono in pensione:mi dedico all'ordine del mio paese nelle pulizie monumentale, con regolare contratto comunale.Ora io per la mia sicurezza cosa mi chiede l'ispettorato! |