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Un commento sull’iter del Testo Unico

Rolando Dubini

Autore: Rolando Dubini

Categoria: Approfondimento

13/07/2007

Articolo a cura di Rolando Dubini. “La buona riforma della sicurezza del lavoro del governo.”

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Il lavoro parlamentare, nonostante i tentativi reiterati dell'opposizione di far mancare il numero legale al senato in aula al momento del voto, e i 180 emendamenti presentanti alla camera nel tentativo di affossare la riforma, procede speditamente, e il testo attuale è stato notevolmente migliorato dai soli parlamentari della maggioranza (con l'unica eccellente e lodevole eccezione del senatore di AN Oreste Tofani, presidente commissione infortuni, che ha proposto un importante emendamento, approvato) e rispetto allo scarno legge delega iniziale è ora divenuto in importantissimo disegno di riforma della sicurezza del lavoro, con fondamentali norme immediatamente operative.

Giovedì 5 luglio 2007. - Presidenza del presidente della XI Commissione Gianni PAGLIARINI. - Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Giampaolo Patta.

La seduta comincia alle 13.45.

Norme in materia di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro. C. 2636 Fabbri e C. 2849 Governo, approvato dal Senato.

(Esame e rinvio).

Le Commissioni iniziano l'esame del provvedimento.

Augusto ROCCHI (RC-SE), relatore per la XI Commissione, prima di passare ad illustrare i contenuti dei progetti di legge in esame, rileva come si tratti di provvedimenti di grande rilevanza, su cui la stessa Commissione e le massime cariche dello Stato hanno più volte richiamato l'attenzione e sollecitato il Parlamento ad intervenire.

Sebbene la materia non si caratterizzi certo per un vuoto normativo, vi è senz'altro l'esigenza di superare i limiti e le manchevolezze della disciplina vigente, che l'esperienza ha messo in luce, anche mediante la predisposizione di un testo unico. I frequenti infortuni sul lavoro rendono particolarmente urgente un intervento che investa il tema della sicurezza in senso stretto, ma anche dei rischi connessi alla crescente precarietà, nonché la disciplina degli appalti e dei contratti pubblici.

Auspica quindi un rapido esame dei progetti di legge in titolo, in modo tale che l'Assemblea possa giungere ad approvare un testo prima dell'interruzione estiva dei lavori.

Rileva altresì che le diversità formali, ma anche di impostazione complessiva, tra i due progetti, rendono difficile ipotizzare l'elaborazione di un testo unificato, mentre è senz'altro possibile che i contenuti della proposta n. 2636 Fabbri vengano in evidenza in sede di esame degli schemi dei decreti legislativi emanati sulla base delle deleghe contenute nel disegno di legge n. 2849. Passando quindi ad illustrare i contenuti dei citati progetti di legge, ricorda che il disegno di legge n. 2849, approvato dal Senato, e l'abbinata proposta di legge n. 2636 Fabbri recano disposizioni relative alla tutela della salute e sicurezza dei lavoratori.

In particolare, il disegno di legge n. 2849 contiene all'articolo 1 la delega al Governo ad adottare, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della legge, uno o più decreti legislativi per il riassetto e la riforma delle disposizioni vigenti in materia di salute e sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, in conformità all'articolo 117 della Costituzione e garantendo l'uniformità della tutela dei lavoratori sul territorio nazionale attraverso il rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, anche con riguardo alle differenze di genere e alla condizione dei lavoratori immigrati.

Ai fini dell'esercizio della delega, il disegno di legge prevede una serie di principi e criteri direttivi, tra cui si segnalano i seguenti: l'applicazione della normativa in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro a tutti i lavoratori e lavoratrici, autonomi e subordinati, nonché ai soggetti ad essi equiparati [comma 2, lettera c)]; la razionalizzazione dell'apparato sanzionatorio, amministrativo e penale, tenendo conto delle funzioni svolte da ciascun soggetto, con particolare riguardo alla responsabilità del preposto, e della natura formale o invece sostanziale della violazione [comma 2, lettera f)]; la revisione dei requisiti, delle tutele, delle attribuzioni e delle funzioni dei soggetti del sistema di prevenzione aziendale, in particolare rafforzando il ruolo del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale, nonché introduzione della figura del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza del sito produttivo [comma 2, lettera g)]; la realizzazione del coordinamento su tutto il territorio nazionale delle attività in materia di salute e sicurezza sul lavoro [comma 2, lettera i)]; la previsione di un sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi [comma 2, lettera m)]; la promozione della cultura e delle azioni di prevenzione [comma 2, lettera p)]; la razionalizzazione e il coordinamento delle strutture centrali e territoriali di vigilanza [comma 2, lettera q)]; la revisione della normativa in materia di appalti, prevedendo, tra le altre, misure dirette a migliorare l'efficacia della responsabilità solidale tra appaltante ed appaltatore, a modificare il sistema di assegnazione degli appalti pubblici al massimo ribasso al fine di garantire che l'assegnazione non determini la diminuzione del livello di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, nonché a modificare la disciplina contenuta nel codice degli appalti pubblici prevedendo che i costi relativi alla sicurezza debbano essere specificamente indicati nei bandi di gara e risultare congrui [comma 2, lettera s)]; la rivisitazione delle modalità di attuazione della sorveglianza sanitaria, adeguandola alle differenti modalità organizzative del lavoro e alle particolarità delle lavorazioni [comma 2, lettera t)]; l'introduzione dello strumento dell'interpello relativamente ai quesiti sull'applicazione della normativa sulla sicurezza sul lavoro [comma 2, lettera v)].

I successivi articoli del provvedimento, aggiunti nel corso dell'esame presso il Senato, recano misure precettive volte a rafforzare immediatamente gli strumenti per la sicurezza sul lavoro. In particolare, l'articolo 2 prevede che, nei casi di esercizio dell'azione penale per i delitti di omicidio colposo o di lesione personale colposa commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro, il pubblico ministero ne dà notizia immediatamente all'INAIL ai fini dell'eventuale costituzione di parte civile e dell'azione di regresso.

L'articolo 3 reca modifiche al decreto legislativo n. 626 del 1994, che intervengono sostanzialmente sulle specifiche tutele da adottare nel caso di contratto d'appalto e sulla disciplina relativa alle modalità di elezione nonché alle attribuzioni del rappresentante per la sicurezza. Tra l'altro, si prevede che, ferme restando le disposizioni in materia di sicurezza e salute del lavoro previste dalla normativa vigente sugli appalti pubblici, nei contratti di somministrazione, di appalto e di subappalto, di cui agli articoli 1559, 1655 e 1656 del codice civile, sussiste l'obbligo di indicare specificamente i costi relativi alla sicurezza del lavoro. A tali dati possono accedere, previa richiesta, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e le organizzazioni sindacali dei lavoratori.

L'articolo 4 dispone che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa intesa in sede di Conferenza unificata, sia disciplinato il coordinamento delle attività di prevenzione e vigilanza in materia di sicurezza sul lavoro affidato ai comitati regionali di coordinamento, individuando i settori prioritari di intervento e i piani di attività da attuare a livello territoriale. Le amministrazioni pubbliche più direttamente coinvolte dalla materia in esame devono provvedere ad integrare i rispettivi archivi informativi, anche attraverso la creazione di banche dati unificate. Al fine di rafforzare l'azione ispettiva, si dispone che dal 1o luglio prossimo si proceda all'assunzione dei 300 ispettori del lavoro ai sensi del comma 544 della legge finanziaria 2007 e che le risorse non utilizzate a tal fine nel primo semestre 2007 (4,25 milioni di euro) siano destinate al funzionamento e al potenziamento dell'attività ispettiva, alla costituzione di appositi nuclei di pronto intervento e all'incremento delle dotazioni strumentali.

Inoltre, si dispone l'avvio di progetti sperimentali, in ambito scolastico e nei percorsi di formazione professionale, volti a favorire la conoscenza delle tematiche in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro. L'articolo 5, al fine di contrastare il lavoro sommerso e promuovere la tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro, è volto ad estendere, a tutti i settori produttivi, i poteri di sospensione dei lavori e di interdizione alla contrattazione con le pubbliche amministrazioni (compresa la partecipazione a gare pubbliche) previsti dall'articolo 36-bis, commi 1 e 2, del decreto-legge n. 223 del 2006, nei casi di violazioni di una certa gravità della disciplina relativa alla regolarità delle assunzioni e all'orario di lavoro che avvengano nel settore dell'edilizia. Inoltre viene aggiunta un'ulteriore fattispecie in cui possono essere adottati tali provvedimenti di sospensione ed interdizione, relativa a gravi e reiterate violazioni della disciplina in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro.

L'articolo 6, per agevolare l'azione di accertamento degli organi ispettivi, prevede che, nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, a decorrere dal 1o settembre 2007, il personale occupato dall'impresa appaltatrice o subappaltatrice deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento. Vengono così estese a tutte le attività espletate in regime di appalto o subappalto gli obblighi relativi alla tessera di riconoscimento per il personale, già previsti dall'articolo 36-bis, commi da 3 a 5, del decreto-legge n. 223 del 2006, con riferimento ai cantieri edili. L'articolo 7 attribuisce agli organismi paritetici di cui all'articolo 20 del decreto legislativo n. 626 del 1994 la possibilità di effettuare nei luoghi di lavoro rientranti nel proprio ambito di competenza sopralluoghi per valutare l'applicazione della disciplina in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro.

L'articolo 8, intervenendo sul decreto legislativo n. 163 del 2006 (cosiddetto codice dei contratti pubblici), include tra i criteri da adottare nella predisposizione delle gare e nella valutazione delle offerte anomale, anche quello dei costi relativi alla sicurezza.

L'articolo 9 è volto ad introdurre apposite sanzioni pecuniarie e interdittive per le persone giuridiche i cui dirigenti siano responsabili dei reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro.

L'articolo 10 concede un credito di imposta per le spese sostenute dai datori di lavoro per la partecipazione dei lavoratori a programmi di formazione in materia di tutela e sicurezza sul lavoro. Il credito di imposta è concesso in via sperimentale per il biennio 2008-2009, entro un limite di spesa di 20 milioni di euro annui. L'articolo 11, con riferimento alle misure volte a favorire l'emersione del lavoro irregolare, sulla base di accordi aziendali o territoriali (commi da 1192 a 1201 della legge finanziaria per il 2007), è volto a modificare la previsione secondo cui nei confronti dei datori di lavoro che presentino l'istanza di regolarizzazione sono sospese le ispezioni o verifiche per un anno a decorrere dall'istanza. Con la modifica introdotta invece si dispone che dalla prevista sospensione delle ispezioni o verifiche sono escluse quelle concernenti la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori. Infine l'articolo 12, al fine di rafforzare l'organico degli ispettori del lavoro, autorizza il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, a decorrere dal mese di gennaio 2008, ad assumere, per un numero massimo complessivo di 300 unità, gli idonei non vincitori dei concorsi pubblici regionali per esami banditi dal medesimo Ministero nell'anno 2004, rispettivamente per 795 posti di ispettore del lavoro e per 75 posti di ispettore tecnico del lavoro, area funzionale C, posizione economica C2, per gli uffici del medesimo Ministero stesso. Rispetto al testo originario del disegno di legge, che prevedeva esclusivamente l'assunzione degli idonei del concorso per ispettori del lavoro, opportunamente si estende la norma anche agli idonei del concorso per ispettori tecnici. In conclusione, si evidenzia che l'attuazione della delega prevista dal disegno di legge approvato dal Senato, tramite la razionalizzazione e l'aggiornamento della vigente normativa, contribuirà a realizzare un quadro normativo che sia in grado di garantire una tutela più adeguata della salute e sicurezza dei lavoratori. Tra l'altro, la delega, prevedendo che la disciplina in questione debba essere applicata a tutti i lavoratori e lavoratrici, autonomi e subordinati, nonché ai soggetti ad essi equiparati, sostanzialmente dispone un'estensione del campo di applicazione della disciplina in questione a tutti i lavoratori, anche a quelli «parasubordinati» e autonomi.


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