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Tutela della sicurezza e legittimita' del licenziamento

Redazione

Autore: Redazione

Categoria: Approfondimento

31/05/2005

Il lavoratore, se vi sono situazioni pregiudizievoli per la sua salute, può astenersi dalle prestazioni che lo espongano ai relativi pericoli? Il tema è stato affrontato da una recente sentenza della Cassazione.

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“Nel caso in cui il datore di lavoro non adotti, a norma dell'art. 2087 cod. civ., tutte le misure necessarie per tutelare l'integrità fisica e le condizioni di salute dei prestatori di lavoro, il lavoratore ha - in linea di principio - la facoltà di astenersi dalle specifiche prestazioni la cui esecuzione possa arrecare pregiudizio alla sua salute. Conseguentemente, se il lavoratore prova la sussistenza di tale presupposto, è ingiustificato il licenziamento intimato a causa dell’inadempimento delle prestazioni lesive, ferma restando la necessità di valutare l'eventuale responsabilità disciplinare del lavoratore anche dal punto di vista dell'elemento soggettivo”.

In applicazione di tale principio, nelle scorse settimane la Corte di Cassazione (Sez. Lavoro) ha cassato una sentenza della Corte d’Appello di Bari che aveva ritenuto legittimo il licenziamento di un lavoratore dipendente, addetto alle pulizie presso una casa di cura. L'addetto non aveva portato a termine il lavoro per quattro giorni, ritenendo una delle mansioni pericolosa per la sua salute.
La Corte d'Appello aveva ritenuto legittimo il licenziamento, senza accertare compiutamente i concreti pericoli per la salute addotti dal lavoratore a giustificazione del suo comportamento.

La Cassazione nella recente sentenza ha accolto il ricorso presentato dal lavoratore e ha annullato la sentenza della Corte di Appello, evidenziando che “il lavoratore, ove effettivamente sussistano situazioni pregiudizievoli per la sua salute o per la sua incolumità, possa legittimamente astenersi dalle prestazioni che lo espongano ai relativi pericoli, in quanto è coinvolto un diritto fondamentale, espressamente previsto dall’art.32 della Costituzione, che può e deve essere tutelato in via preventiva, come peraltro attesta anche la norma specifica di cui all’art. 2087 cc (cfr. Cass. 30 agosto 2004 n.17314 e 30 luglio 2003 n.11704).”

La sentenza è consultabile qui.

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