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Trattazione prioritaria per i processi in materia di infortuni

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Si segnala che il Decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92 recante “misure urgenti in materia di sicurezza pubblica”, convertito in legge con modificazioni dalla legge 24 luglio 2008, n. 125 ha stabilito una importante corsia preferenziale per quanto riguarda i processi relativi ai delitti commessi in violazione delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all’igiene sul lavoro.

 
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La precedenza ai questi processi si aggiunge alla conferma, sempre effettuata dalla legge di conversione del decreto legge 92/08, delle maggiori pene per l'omicidio colposo con violazione delle norme di prevenzione infortuni e circolazione stradale, con l'aumento del massimo di pena da 5 a 7 anni.
 
A cura di Rolando Dubini.
 
 
Art. 2-bis. Modifiche alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.
 
1. L’articolo 132-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, è sostituito dal seguente:
 
«Art. 132-bis (Formazione dei ruoli di udienza e trattazione dei processi). -
 
1. Nella formazione dei ruoli di udienza e nella trattazione dei processi é assicurata la priorità assoluta:
 
a) ai processi relativi ai delitti di cui all’articolo 407, comma 2, lettera a), del codice e ai delitti di criminalità organizzata, anche terroristica;
 
b) ai processi relativi ai delitti commessi in violazione delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all’igiene sul lavoro e delle norme in materia di circolazione stradale, ai delitti di cui al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonché ai delitti puniti con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni;
 
c) ai processi a carico di imputati detenuti, anche per reato diverso da quello per cui si procede;
 
d) ai processi nei quali l’imputato é stato sottoposto ad arresto o a fermo di indiziato di delitto, ovvero a misura cautelare personale, anche revocata o la cui efficacia sia cessata;
 
e) ai processi nei quali é contestata la recidiva, ai sensi dell’articolo 99, quarto comma, del codice penale;
 
f) ai processi da celebrare con giudizio direttissimo e con giudizio immediato.
 
2. I dirigenti degli uffici giudicanti adottano i provvedimenti organizzativi necessari per assicurare la rapida definizione dei processi per i quali é prevista la trattazione prioritaria.».
 
Tratto da “Guide di Dada.Net”.


 

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