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Sostegno alle famiglie delle vittime del lavoro
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Un contributo tra i 1500 e i 2500 euro per consentire alle famiglie delle vittime del lavoro di fare fronte alle difficoltà economiche immediate derivanti dal decesso del congiunto.
Con un decreto del Ministero del Lavoro sono stati ora fissati i benefici previsti dalla Finanziaria 2007 ( Legge 27 dicembre 2006, n. 296) relativi al “Fondo di sostegno per le famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro”.
La Finanziaria aveva istituto il Fondo “al fine di assicurare un adeguato e tempestivo sostegno ai familiari delle vittime di gravi incidenti sul lavoro, anche nei i casi in cui le vittime medesime risultino prive della copertura assicurativa obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali” ed aveva conferito al Fondo la somma di 2,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.
Con il Decreto 2 Luglio 2007, pubblicato nei giorni scorsi in G.U., il Ministero del Lavoro ha ritenuto opportuno stabilire che, in fase di prima applicazione della normativa, le prestazioni erogate dal Fondo debbano consistere in un beneficio una tantum che tale beneficio sia erogato ai soli familiari dei lavoratori deceduti a causa di infortuni sul lavoro.
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L'importo del beneficio di è determinato sulla base del numero dei familiari superstiti del lavoratore, secondo le seguenti quattro tipologie:
Tipologia | Numero dei superstiti | Importo (EURO) |
A | 1 | 1.500 |
B | 2 | 1.900 |
C | 3 | 2.200 |
D | Più di 3 | 2.500 |
L'importo del beneficio è ridotto del 50% quando gli aventi diritto appartengano ad un nucleo familiare con un reddito complessivo, riferito all'anno precedente a quello in cui si è verificato l'infortunio causa del decesso del lavoratore, superiore a 50.000 euro.
Nei casi di erogazione del beneficio da parte del Fondo, l'INAIL liquida un'anticipazione della rendita ai superstiti di cui all'art. 85 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124.
L'importo dell'anticipazione è pari ai tre dodicesimi della rendita annua calcolata sulla retribuzione valida ai fini della determinazione del minimale di legge per la liquidazione delle rendite di cui all'art. 116, comma 3, del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124.
I benefici a carico del Fondo sono erogati entro trenta giorni dalla presentazione dell'istanza da parte dei familiari superstiti indicati “quando, previo sommario accertamento, risulti che il decesso sia stato causato da un infortunio sul lavoro.”
In Banca Dati è possibile consultare il testo completo del provvedimento:
Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale Decreto 2 Luglio 2007 Determinazione dell'importo destinato al Fondo di sostegno per le famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro, di cui all'articolo 1, comma 1187, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.In Banca Dati è possibile consultare il testo completo del provvedimento:
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