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Sostegno alle famiglie delle vittime del lavoro

Redazione

Autore: Redazione

Categoria: Approfondimento

11/10/2007

In G.U. il decreto che determina i benefici erogati dal Fondo di sostegno per le famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro.

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Un contributo tra i 1500 e i 2500 euro per consentire alle famiglie delle vittime del lavoro di fare fronte alle difficoltà economiche immediate derivanti dal decesso del congiunto.
 
Con un decreto del Ministero del Lavoro sono stati ora fissati i benefici previsti dalla Finanziaria 2007 ( Legge 27 dicembre 2006, n. 296)  relativi al “Fondo di sostegno per le famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro”.
 
La Finanziaria  aveva istituto il Fondo “al  fine  di  assicurare  un  adeguato e tempestivo sostegno ai familiari  delle  vittime  di gravi incidenti sul lavoro, anche nei i casi  in  cui  le  vittime  medesime  risultino prive della copertura assicurativa  obbligatoria  contro  gli  infortuni  sul  lavoro  e le malattie  professionali” ed aveva conferito al Fondo  la somma di 2,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.
 
Con il Decreto 2 Luglio 2007, pubblicato nei giorni scorsi in G.U., il Ministero del Lavoro ha ritenuto opportuno stabilire che, in fase di prima applicazione  della  normativa, le prestazioni erogate dal Fondo debbano  consistere in un beneficio una tantum  che tale beneficio sia erogato ai soli familiari dei lavoratori deceduti a causa di infortuni sul lavoro.

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L'importo  del beneficio di è determinato sulla base  del  numero  dei  familiari  superstiti  del lavoratore, secondo le seguenti quattro tipologie:
 
Tipologia 
Numero dei superstiti 
Importo (EURO)
A
1
1.500
B
2
1.900
C
3
2.200
D
Più di 3
2.500
  
 
L'importo  del beneficio è ridotto del 50% quando gli aventi diritto appartengano ad un nucleo familiare con un reddito complessivo,  riferito  all'anno  precedente  a  quello  in cui si è verificato l'infortunio causa del decesso del lavoratore, superiore a 50.000 euro.
 
Nei casi di erogazione del beneficio da parte del   Fondo,   l'INAIL  liquida  un'anticipazione  della  rendita  ai superstiti  di  cui  all'art.  85  del  D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124.
L'importo dell'anticipazione è pari   ai   tre   dodicesimi  della  rendita  annua  calcolata  sulla retribuzione  valida  ai  fini  della  determinazione del minimale di legge per la liquidazione delle rendite di cui all'art. 116, comma 3, del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124.
 
I benefici a carico del Fondo sono erogati entro trenta giorni dalla presentazione dell'istanza da parte dei familiari superstiti indicati “quando,  previo  sommario  accertamento,  risulti che il decesso sia stato causato da un infortunio sul lavoro.”

In Banca Dati è possibile consultare il testo completo del provvedimento:
Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale Decreto 2 Luglio 2007  Determinazione dell'importo destinato al Fondo di sostegno per le famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro, di cui all'articolo 1, comma 1187, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.


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