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Sospensione dell’attivita': i chiarimenti del Ministero

Federica Gozzini

Autore: Federica Gozzini

Categoria: Approfondimento

12/11/2009

Una circolare del Ministero del lavoro fornisce alcune indicazioni in merito all’art. 14 del D.Lgs. 81/2008 relativo alla sospensione dell'attività: novità del correttivo, presupposti, effetti, revoca, ricorsi, inottemperanza, interdizione.

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La Direzione Generale per l'Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, ha emanato la circolare n. 33 del 10 novembre 2009, con la quale ha fornito alcuni chiarimenti in merito alle modifiche apportate dal correttivo all’art. 14 del D.Lgs 81/2008 relativo al provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale.

La circolare fornisce un quadro unitario delle indicazioni di cui occorre tener conto per una corretta interpretazione del provvedimento stesso e chiarisce che “si devono ritenere superate le indicazioni già fornite in materia con precedenti circolari”.

 

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I soggetti affidatari del potere
Il provvedimento di sospensione può essere adottato dagli organi di vigilanza del Ministero del lavoro e dalle AA.SS.LL.. Questi uffici esercitano il loro potere mediante il personale ispettivo, che mai può adottare direttamente il provvedimento interdittivo.

L’accertamento deve avvenire “nel rispetto delle competenze in tema di vigilanza”, quindi il personale ispettivo può agire esclusivamente “in quegli ambiti in cui lo stesso personale ha competenza”:
- l’art. 13, comma 2 del D.lgs. 81/08 indica gli ambiti di competenza del Ministero del Lavoro;
- il Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, di cui all’art. 46, agirà in materia di prevenzione incendi;
- il personale ispettivo delle AA.SS.LL., avrà competenza sull’accertamento “della reiterazione delle violazioni della disciplina in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro” e, in virtù di una competenza di carattere generale in materia, riguardo “ogni altro ambito o settore merceologico.”
 
Discrezionalità del provvedimento
Nonostante nel D.lgs. 81/08 venga utilizzato il termine “possono adottare provvedimenti di sospensione”, con la circolare n. 33 viene precisato che l’interruzione dell’attività “debba essere di norma ogni qual volta ne siano accertati i presupposti”.

Solo in caso di circostanze particolari va attentamente valutata l’opportunità di non adottare il provvedimento:
- “laddove la sospensione dell’attività possa determinare a sua volta una situazione di maggior pericolo per l’incolumità dei lavoratori o di terzi è opportuno non emanare alcun provvedimento”;
- “in tutte quelle ipotesi in cui si venga a compromettere il regolare funzionamento di una attività di servizio pubblico” con esclusione dei casi in cui la sospensione “sia funzionale alla tutela del primario diritto costituzionale alla salute” dei cittadini.

Nel caso di sospensione dell’attività imprenditoriale per impiego di lavoratori irregolari, la circolare indica l’opportunità di non adottare il provvedimento:
- “quando lo stesso rechi un grave danno agli impianti e alle attrezzature ovvero ai beni”
- “nel caso in cui il lavoratore in nero risulti l’unico occupato dall’impresa”, come indicato dal nuovo comma 11bis dell’art. 14. In questo caso il lavoratore, inteso come qualsiasi prestatore di lavoro a prescindere dalla tipologia contrattuale, verrà allontanato fino alla sua completa regolarizzazione.

I presupposti per l’adozione del provvedimento
Il provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale è prevista qualora venga riscontrata:
a) la presenza di lavoratori “in nero”: “l’impiego di personale non risultante dalla documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 20 per cento del totale dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro”, calcolato sul totale dei lavoratori presenti in azienda, regolari e non.
E’ irregolare il lavoratore:
- “impiegato senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro”  
- “tutti i soggetti comunque riconducibili alla ampia nozione di cui all’art. 2, comma 1 lett. A) del D.lgs. 81/08 rispetto ai quali non si è provveduto a formalizzare il rapporto”, compresi i soci lavoratori, i lavoratori autonomi occasionali, i tirocinanti e gli stagisti.

b) il caso di “gravi e reiterate violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro.
Le gravi violazioni sono quelle individuate nell’Allegato I al D.lgs. 81/08 e in futuro, con un decreto del Ministero del lavoro.
Il D.Lgs. 106/09 ha inoltre stabilito che “si ha reiterazione quando, nei cinque anni successivi alla commissione di una violazione oggetto di prescrizione dell’organo di vigilanza ottemperata dal contravventore o di una violazione accertata con sentenza definitiva, lo stesso soggetto commette più violazioni della stessa indole”, cioè della “medesima disposizione e quelle di disposizioni diverse individuate, nelle more della adozione del decreto citato, nell’allegato I”.

Effetti del provvedimento
Gli effetti del provvedimento vanno “circoscritti alla singola unità produttiva” o al singolo cantiere (per l’edilizia) interessati alle violazioni, e nelle ipotesi di lavoro irregolare decorre “dalle ore dodici del giorno lavorativo successivo (giorno di apertura dell’Ufficio che ha emanato il provvedimento) ovvero dalla cessazione dell’attività lavorativa in corso che non può essere interrotta, salvo che non si riscontrino situazioni di pericolo imminente o grave rischio per la salute dei lavoratori o dei terzi”.

Adozione del provvedimento su segnalazione
Le Amministrazioni pubbliche (per esempio INPS e INAIL) possono segnalare la sussistenza dei presupposti per la sospensione dell’attività imprenditoriale secondo le rispettive competenze.
In questi casi il provvedimento può essere adottato “senza procedere ad ulteriori verifiche, purché non siano trascorsi più di sette giorni dalla data dell’accertamento”.

Revoca del provvedimento
Il provvedimento può essere revocato solo da parte dello stesso organo che lo ha adottato, anche mediante personale diverso, nei casi indicati dall’art. 14, comma 4 del D.lgs. 81/08.

Ai fini della revoca è necessario:
- la completa regolarizzazione dei lavoratori in nero e dell’orario lavorativo dei lavoratori
- il ripristino delle regolari e sicure condizioni di lavoro
- procedere al versamento di una somma aggiuntiva (da 1.500 a 2.500 euro), a prescindere dal numero e dalla gravità degli illeciti e fatta salva l’applicazione delle sanzioni penali, civili e amministrative vigenti

La circolare precisa inoltre che “la regolarizzazione dei lavoratori effettuata ancor prima della emanazione del provvedimento di sospensione determinerà l’annullamento dello stesso in sede di autotutela”.

Provvedimento sospensione e sequestro penale
Qualora emergano le condizioni per l’adozione del provvedimento/sequestro penale di cui agli artt. 354 e 355 c.p.p., il provvedimento di sospensione di cui all’art. 14 del D.lgs. 81/08 non dovrà essere adottato.
Nel caso che “gli ambiti applicativi dei provvedimenti in questione siano diversi ovvero nelle ipotesi in cui l’A.G. non convalidi il sequestro cautelare, sarà possibile adottare il provvedimento di sospensione”.

Inottemperanza al provvedimento
L’art. 14, comma 10 del D.lgs. 81/08 stabilisce che “10. Il datore di lavoro che non ottempera al provvedimento di sospensione di cui al presente articolo é punito con l’arresto fino a sei mesi nelle ipotesi di sospensione per gravi e reiterate violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e con l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 2.500 a 6.400 euro nelle ipotesi di sospensione per lavoro irregolare.”

Il caso di sospensione per lavoro irregolare rientra “nell’ambito applicativo della prescrizione obbligatoria di cui all’art. 301 del T.U.”, quindi una volta proceduto con la regolarizzazione dei lavoratori interessati e al versamento della somma aggiuntiva di euro 1.500 sarà possibile revocare il procedimento di sospensione ed essere ammessi al pagamento di ¼ del massimo dell’ammenda, cioè euro 1.500.

L’inottemperanza per gravi e reiterate violazioni prevenzionistiche non è ammessa alla prescrizione obbligatoria. In questo caso sarà possibile richiedere “l’applicazione della procedura agevolativa di cui all’art. 302” del D.lgs. 81/08.

Ricorsi avverso il procedimento di sospensione
Il provvedimento di sospensione può essere impugnato sia per vizi di merito che di legittimità, facendo ricorso entro 30 giorni alla Direzione regionale del lavoro e al Presidente della Giunta regionale.
Il mancato pronunciamento sul ricorso entro il termine di 15 giorni comporta la perdita di efficacia dell’atto interdittivo.

Provvedimento interdittivo alla contrattazione con le PP.AA.
A seguito dell’adozione del provvedimento di sospensione, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti emanerà un “provvedimento interdittivo alla contrattazione con le pubbliche amministrazioni ed alla partecipazione a gare pubbliche” che farà riferimento “all’impresa nel suo complesso, quindi ad ogni attività contrattuale posta in essere dalla stessa, nei confronti di qualsiasi Amministrazione pubblica."

La durata di questo provvedimento, che rappresenta un ulteriore strumento di carattere sanzionatorio, potrà essere:
“- pari alla citata sospensione nel caso in cui la percentuale dei lavoratori irregolari sia inferiore al 50% del totale dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro;
- incrementata di un ulteriore periodo di tempo pari al doppio della durata della sospensione e comunque non superiore a due anni” nei casi considerati più gravi.
 
Nel caso il provvedimento di sospensione venga revocato ancor prima del termine iniziale, “la comunicazione di cui sopra non sarà dovuta”.
 

Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali - Direzione Generale per l'Attività Ispettiva - Circolare n. 33 del 10 novembre 2009 - provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale di cui all’art. 14 del D.lgs. 81/2008 - modifiche apportate dall’art. 11 del D.lgs. 106/2009.



Federica Gozzini
 



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