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Miglioramento o peggioramento: legge delega o delega in bianco?

Rolando Dubini

Autore: Rolando Dubini

Categoria: Approfondimento

20/02/2007

di Rolando Dubini. Una pessima legge delega predisposta dal Governo in materia di Testo Unico su Sicurezza e igiene del lavoro, che solleva, oltre alle molte altre considerazioni sui contenuti, vistosi dubbi di costituzionalità.

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Articolo a cura dell'avv. Rolando Dubini.

La Costituzione prevede che quanto segue:
Titolo I - Articolo 76
L'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.
Ora la delega proposta dal Governo al Parlamento appare contrastare col contenuto del precetto costituzionale, in quanto generica, priva di definizione esatta, non dettagliata e indefinita riguardo agli oggetti della stessa. Un testo unico di sicurezza del lavoro è necessariamente fondato su un numero notevole di principi, e non su poche affermazioni di principio astratte e assai generiche.
E' inoltre inquietante l'introduzione del concetto di violazioni meramente formali (art. 1 comma 2 lettera d della legge delega): nelle leggi prevenzionistiche vigenti quelle poche violazioni che si potevano definire violazioni meramente formali sono state già da tempo ricondotte al campo sanzionatorio amministrativo, e poichè non esistono attualmente altre violazioni formali (peraltro non meglio definite) oltre quelle già da tempo depenalizzate, questo insistere su un concetto privo di contenuto lascia intravedere, con timore, la volontà pervicace, e preoccupante, di introdurre una surrettizia depenalizazione della materia della sicurezza del lavoro, così come aveva già tentato di fare, in maniera molto più rozza e grossolana, il precedente governo.

Inoltre l'estrema genericità e vaghezza della legge delega, oltre al profilo di incostituzionalità cui si è accennato, lascia lo spazio libero per l'azione extraparlamentare dei gruppi di pressione, escludendo il parlamento democraticamente eletto dal ruolo direttivo e decisivo previsto dalla costituzione nel processo formativo dei procedimenti legislativi.

Anche alcuni capisaldi del Testo unico, naufragato, del precedente governo vengono valorizzati oltremisura, come le buone prassi e gli organismi bilaterali, come se la salute e la sicurezza potessero essere oggetto di trattativa e compromesso tra le parti sociali, quando invece sono un diritto fondamentale dell'individuo e un interesse di tutta la collettività irriducibile e indisponibile. Anche indicare nella sovrapposizione o duplicazione di compiti un problema rilevante, appare profondamente fuorviante, il problema vero non è la sovrapposizione delle funzioni degli organi di vigilanza, che da un punto di vista strettamente legislativo non esiste, ma la mancanza di azioni dovute alla carenza di personale.

Si preannunciano passaggi sicuramente lenti, ma preoccupanti, per la definizione del testo unico: anche perchè non basta il giusto impegno contro il lavoro nero, appalti e subappalti al ribasso, poichè il rischio professionale si annida, e fortemente, anche nelle situazioni lavorative regolari, dove infortuni e malattie professionali richiedono ogni anno un tributo umano inaccettabile. E sembra quasi che si voglia alleggerire in modo generalizzato il peso, peraltro già leggerissimo, degli "impegni" delle aziende in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, anzichè realizzare un vero testo unico capace di saldare il meglio della legislazione degli anni cinquanta (si pensi agli articolo 40-81 del D.p.r. n. 547/1955, gli articoli 20 e 21 del D.p.r. n. 303/56, solo per fare due dei numerosissimi esempi possibili) con quella più recente di derivazione comunitaria.

Ben altro spessore e corposità, a mio giudizio, aveva la proposta, patto di impegno parlamentare, elaborata dall'Associazione Ambiente Lavoro, che realmente esprimeva i principi e criteri direttivi di una eventuale delega indicando anche in modo specifico e definito gli oggetti della delega, a differenza di quel che propone la legge delega governativa, che riproduciamo qui di seguito, con presentazione anche della proposta di Ambiente Lavoro per un confronto con un link alla fine di questo commento.

L'unico punto veramente positivo è il comma 4 che prevede "l’applicazione ai reati di omicidio colposo e lesioni colpose commessi in violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell’igiene e della salute sul lavoro, delle disposizioni sulla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, con previsione di una sanzione pecuniaria non inferiore a mille quote e di sanzione interdittiva non superiore ad un anno", e tuttavia non è una novità in quanto la legge delega in base alla quale venne emanato il D. Lgs. n. 231/2001 già prevedeva l'inclusione di tali reati, ma tale parte della delega venne inspiegabilmente e ingiustificatamente lasciata cadere dal Parlamento.

Schema di disegno di legge recante: "Delega al Governo per l’emanazione di un testo unico per il riassetto normativo e la riforma della salute e sicurezza sul lavoro" approvato dal Consiglio dei Ministri il 16 febbraio 2007.

La proposta del 2005 di Ambiente Lavoro.


Fonte Supereva
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