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Pubblichiamo un chiarimento del Ministero del lavoro circa le caratteristiche del servizio di prevenzione e protezione unico nei casi di aziende costituite da più unità produttive, tratto dal sito del Ministero - sezione sicurezza lavoro.
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Le caratteristiche del SPP unico
Pubblichiamo un chiarimento del Ministero del lavoro circa le caratteristiche del servizio di prevenzione e protezione unico nei casi di aziende costituite da più unità produttive, tratto dal sito del Ministero - sezione sicurezza lavoro.
Quali sono le caratteristiche del servizio di prevenzione e protezione unico?
Il servizio di prevenzione e protezione rappresenta, nell’ambito delle norme antinfortunistiche dettate dal testo unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro, lo strumento normativo per eccellenza nella gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro.
La possibilità di istituire il servizio di prevenzione e protezione unico nei casi di aziende costituite da più unità produttive, così come previsto dall’art. 31, comma 8 del d.lgs. 81/2008, è dettata dall’opportunità di una gestione più efficace in quanto centralizzata del SPP e dall’esigenza di risolvere problemi sorti in passato riguardo alla valutazione della sussistenza della ”autonomia finanziaria e tecnico funzionale” dell’unità produttiva, necessaria al fine di determinare l’insorgenza dell’obbligo di istituire un SPP all’interno della stessa, così come prescritto dal combinato disposto degli articoli 31, comma 1 e 2, e 2 comma 1, lettera t) del citato D.Lgs. n. 81/2008.
La medesima facoltà è stata estesa dal legislatore anche ai gruppi di imprese, per la cui definizione occorre far riferimento alla nozione di cui all’art. 2359 del codice civile, ai sensi della quale il fenomeno di aggregazione societaria sussiste per effetto del “controllo” di diritto, di fatto o contrattuale di una società nei confronti di un’altra.
Alla luce di quanto sopra, atteso anche che le società appartenenti a un gruppo, in assenza di limitazioni normativamente previste, possono anche svolgere attività di specie diversa e non funzionalmente collegate, nel caso di gruppi di imprese non solo è ammessa la facoltà ai vari datori di lavoro di delegare alla società capogruppo il compito di istituire il servizio di prevenzione e protezione ma anche la possibilità, per tutte le aziende collegate, di utilizzare tale servizio istituito da uno dei datori di lavoro delle aziende appartenenti al gruppo stesso.
Resta ferma, comunque, anche in tali ipotesi, la necessità di rispettare le previsioni di cui ai commi 6 (con riferimento alla necessità di istituire un servizio di prevenzione e protezione interno a ciascuna struttura di riferimento ove ricorrano le condizioni ivi indicate) e comma 7 dell’articolo 31”.
In tal senso si ricorda che l’esigenza dell’istituzione di un SPP interno deriva dalla necessità, particolarmente sentita riguardo a determinate aziende, che gli ASPP e i RSPP possiedano una esperienza diretta e personale del processo produttivo dell’azienda e una conoscenza delle potenzialità rischiose legate ai fattori ambientali, strutturali, tecnici e organizzativi dell’ambiente di lavoro.
Il servizio di prevenzione e protezione rappresenta, nell’ambito delle norme antinfortunistiche dettate dal testo unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro, lo strumento normativo per eccellenza nella gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro.
La possibilità di istituire il servizio di prevenzione e protezione unico nei casi di aziende costituite da più unità produttive, così come previsto dall’art. 31, comma 8 del d.lgs. 81/2008, è dettata dall’opportunità di una gestione più efficace in quanto centralizzata del SPP e dall’esigenza di risolvere problemi sorti in passato riguardo alla valutazione della sussistenza della ”autonomia finanziaria e tecnico funzionale” dell’unità produttiva, necessaria al fine di determinare l’insorgenza dell’obbligo di istituire un SPP all’interno della stessa, così come prescritto dal combinato disposto degli articoli 31, comma 1 e 2, e 2 comma 1, lettera t) del citato D.Lgs. n. 81/2008.
La medesima facoltà è stata estesa dal legislatore anche ai gruppi di imprese, per la cui definizione occorre far riferimento alla nozione di cui all’art. 2359 del codice civile, ai sensi della quale il fenomeno di aggregazione societaria sussiste per effetto del “controllo” di diritto, di fatto o contrattuale di una società nei confronti di un’altra.
Alla luce di quanto sopra, atteso anche che le società appartenenti a un gruppo, in assenza di limitazioni normativamente previste, possono anche svolgere attività di specie diversa e non funzionalmente collegate, nel caso di gruppi di imprese non solo è ammessa la facoltà ai vari datori di lavoro di delegare alla società capogruppo il compito di istituire il servizio di prevenzione e protezione ma anche la possibilità, per tutte le aziende collegate, di utilizzare tale servizio istituito da uno dei datori di lavoro delle aziende appartenenti al gruppo stesso.
Resta ferma, comunque, anche in tali ipotesi, la necessità di rispettare le previsioni di cui ai commi 6 (con riferimento alla necessità di istituire un servizio di prevenzione e protezione interno a ciascuna struttura di riferimento ove ricorrano le condizioni ivi indicate) e comma 7 dell’articolo 31”.
In tal senso si ricorda che l’esigenza dell’istituzione di un SPP interno deriva dalla necessità, particolarmente sentita riguardo a determinate aziende, che gli ASPP e i RSPP possiedano una esperienza diretta e personale del processo produttivo dell’azienda e una conoscenza delle potenzialità rischiose legate ai fattori ambientali, strutturali, tecnici e organizzativi dell’ambiente di lavoro.
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Rispondi Autore: Alberto Oleotti - likes: 0 | 07/04/2010 (11:22) |
Buongiorno. Leggendo la risposta del Ministero al quesito mi sembra che ci possa essere una contraddizione, nel senso che parrebbe impossibile applicare il comma 8 in alcune situazioni. Il comma 7 dell'art. 31 impone nei casi di cui al comma 6 che il RSPP debba essere "interno" alle aziende ovvero unità produttive. Questo passaggio a mio giudizio si applica appunto alle "aziende", o a loro "unità produttive", ma se fosse da estendere, per la verità come da dettato normativo, anche ai Gruppi di aziende si configurerebbe l'ipotesi in cui un Gruppo industriale non possa applicare la regola di cui al comma 8, cioè costituire un unico servizio di prevenzione e protezione, se il gruppo fosse costituito da società che singolarmente rientrano nei casi stabiliti dal comma 7. Questa situazione, cioè che vi sia una capogruppo e delle società controllate, magari di dimensioni > 200 lavoratori o esercenti attività quali quelle elencate al comma 6, è abbastanza comune per i Gruppi di società. Per posizione nel testo della norma, il comma 8 sembra dettare una regola speciale, rispetto alle disposizioni più generali di cui ai commi precedenti. Io credo che, nel caso dei Gruppi di aziende, debba valere il principio che il comma 6 impone l’istituzione in specifici casi di un “servizio interno” e che il comma 8 permetta l’organizzazione di un unico servizio con un unico RSPP interno ( magari anche con degli ASPP) dando al termine “interno” il significato di “funzionalmente inserito” nella struttura e nella organizzazione del Gruppo Aziendale, anche se tale RSPP è eventualmente alle dipendenze della sola Capogruppo. Alcuni Autori sostengono che, anche in relazione alle recenti modifiche introdotte nella normativa si cui si parla, per la definizione di “interno”possa essere consentita questa interpretazione. Grazie e cordiali saluti. Alberto Oleotti |