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L’Approfondimento

Rolando Dubini

Autore: Rolando Dubini

Categoria: Approfondimento

15/06/2006

A cura dell’avv. Rolando Dubini. In vigore dal 14 giugno le nuove norme sul rumore: il Titolo V-bis del D.Lgs. n. 626/94.

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Articolo a cura dell’Avv. Rolando Dubini. [Segnaliamo che in Banca Dati è disponibile il testo aggiornato del D.Lgs. 626/94 ].

 

E' stato pubblicato sulla G.U n. 124 del 30 maggio 2006 il Decreto Legislativo 195/06che introduce il nuovo titolo V-bis "Protezione da Agenti Fisici" nel D. Lgs. n. 626/94: le nuove norme (artt. dal 49-bis al 49-duodecies) sostituiscono il precedente D. Lgs. n. 277/91 (capo IV).

PREMESSA
1) Abrogazioni:
D. Lgs. n. 195/96 Art. 5. Abrogazioni
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogate le disposizioni di cui al Capo IV del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277, e, limitatamente al danno uditivo, non si applica l'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303; la voce «rumori» nella Tabella allegata allo stesso decreto n. 303 del 1956 e' soppressa.
 
Questa disposizione cancella a far data dal 14 giugno 2006 il Capo IV del D. Lgs. n. 277/1991, il che significa che eventuali mancate valutazioni, o inadeguate, carenti o insufficienti valutazioni dei rischi, che ad esempio non considerano lavorazioni effettivamente rumorose, saranno sanzionate in base agli artt. 4 comma 2 e 89 del D. Lgs. n. 626/94, venendo così transitoriamente riassorbite nella disciplina generale che prevede a carico del datore di lavoro l'obbligo indelegabile di valutazione di TUTTI i rischi lavorativi (art. 4 comma 1 D. Lgs. n. 626/94).
Per quanto riguarda invece la parziale inapplicabilità dell'art. 24 del D.p.r. n. 303/56 all'ineffabile legislatore italiano è sfuggito clamorosamente che detto articolo non esiste più, in quanto è già stato abrogato dal D. Lgs. n. 187/2005 che all'art. 13. comma 4 così dispone " 4. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogati l'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, e la voce 48 della tabella delle lavorazioni di cui all'articolo 33 del medesimo decreto n. 303 del 1956"

D. Lgs. n. 195/2006 - Art. 7. Entrata in vigore
1. Le disposizioni di cui agli articoli 2 e 3 si applicano trascorsi sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
 
Questo articolo è di grande importanza: gli obblighi e le sanzioni specifiche del Capo IV del D. Lgs. n. 277/91 sono abrogate immediatamente, dal 14 giugno 2006 [da tale data non potranno più essere contestate contravvenzioni a detto D. Lgs. n. 277/91 capo IV, ma solo del D. Lgs. n. 626/94, se del caso], come dispone esplicitamente l'art. 5 del D. Lgs. n. 195/2006, mentre gli obblighi degli articoli 2 e 3 [e quindi tutto il nuovo e specifico apparato sanzionatorio] entreranno vigore solo il 14 dicembre 2006.
Ecco gli obblighi che entrano in vigore solo dal 14 dicembre 2006, e che potranno essere sanzionati in modo specifico solo a partire da tale data [prima di allora si dovranno applicare le prescrizioni generali del D. Lgs. n. 626/94 vigente]:

Titolo V-bis PROTEZIONE DA AGENTI FISICI
Capo I Disposizioni generali
Art. 49-bis. Campo di applicazione
Art. 49-ter. Definizioni
Art. 49-quater. Valori limite di esposizione e valori di azione
Art. 49-quinquies. Valutazione del rischio
Art. 49-sexies. Misure di prevenzione e protezione
Art. 49-septies. Uso dei dispositivi di protezione individuali
Art. 49-octies. Misure per la limitazione dell'esposizione
Art. 49-nonies. Informazione e formazione dei lavoratori
Art. 49-decies. Sorveglianza sanitaria
Art. 49-undecies. Deroghe
Art. 49-duodecies. Linee guida
 
Modifiche all'articolo 89 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 sulle sanzioni.
 
PARTE SECONDA - LE NOVITA'

Vanno evidenziate le novità.
1) La valutazione del rumore diventa parte integrante della valutazione dei rischi;
Difatti il nuovo art. 49-quinquies D. Lgs. n. 626/94 - Valutazione del rischio [in vigore dal 14 dicembre 2006] al comma 1 prevede che " 1. Nell'ambito della valutazione dei rischi di cui all'articolo 4, il datore di lavoro valuta il rumore durante il lavoro prendendo in considerazione in particolare".
 
2) Non cambia la possibilità di autocertificazione
E' ovviamente consentita l'autocertificazione del rischio di cui al citato articolo 4 comma 11, poiché le nuove disposizioni rinviano, per quanto in esse non previsto, alla disposizione generale di cui all'art. 4 nel suo insieme, come peraltro avviene per altri fattori di rischio previsti dal D. Lgs. n. 626/94.
L'art. 49 quinquies comma 6 [in vigore dal 14 dicembre 2006] aggiunge che "6. La valutazione di cui al comma 1 individua le misure di prevenzione e protezione necessarie ai sensi degli articoli 49-sexies, 49-septies, 49-octies e 49-nonies ed e' documentata in conformita' all'articolo 4, comma 2", va posto in relazione alle situazioni nelle quali vi è l'obbligo di documentare l'avvenuta valutazione dei rischi con un elaborato scritto, ma non vanifica la regola generale dell'art. 4 comma 11 sull'autocertificazione.
Resta vero, però, che l'autocertificazione è una attestazione di una attività di valutazione dei rischi comunque ed effettivamente svolta, e se non è accompagnata da documenti scritti che ne suffragano l'effettività potrà essere oggetto di prescrizione per inadempimento dell'obbligo di valutazione, che è un obbligo reale, non formale e/o documentale.
 
3) Sono fissati nuovi limiti di esposizione a 87 dBA
D. Lgs. n. 626/94 Art. 49-quater [in vigore dal 14 dicembre 2006].
Valori limite di esposizione e valori di azione 1. I valori limite di esposizione e i valori di azione, in relazione al livello di esposizione giornaliera al rumore e alla pressione acustica di picco, sono fissati a:
a) valori limite di esposizione rispettivamente LEX,8h= 87 dB(A) e ppeak= 200 Pa (140 dB(C) riferito a 20 (micro)Pa);
b) valori superiori di azione: rispettivamente LEX,8h= 85 dB(A) e ppeak= 140 Pa (137 dB(C) riferito a 20 (micro)Pa);
c) valori inferiori di azione: rispettivamente LEX,8h= 80 dB(A) e ppeak= 112 Pa (135 dB(C) riferito a 20 (micro)Pa).
 
4) L'obbligo di informazione e formazione scatta a partire da una esposizione di 80 dBA (valore inferiore di azione):
D. Lgs. n. 626/94 Art. 49-nonies. Informazione e formazione dei lavoratori [in vigore dal 14 dicembre 2006]
1. Nell'ambito degli obblighi di cui agli articoli 21 e 22, il datore di lavoro garantisce che i lavoratori esposti a valori uguali o superiori ai valori inferiori di azione vengano informati e formati in relazione ai rischi provenienti dall'esposizione al rumore, con particolare riferimento:
a) alla natura di detti rischi;
b) alle misure adottate in applicazione del presente titolo volte a eliminare o ridurre al minimo il rischio derivante dal rumore, incluse le circostanze in cui si applicano dette misure;
c) ai valori limite di esposizione e ai valori di azione di cui all'articolo 49-quater;
d) ai risultati delle valutazioni e misurazioni del rumore effettuate in applicazione dell'articolo 49-quinquies insieme a una spiegazione del loro significato e dei rischi potenziali;
e) all'uso corretto dei dispositivi di protezione individuale dell'udito;
f) all'utilità e ai mezzi impiegati per individuare e segnalare sintomi di danni all'udito;
g) alle circostanze nelle quali i lavoratori hanno diritto a una sorveglianza sanitaria e all'obiettivo della stessa;
h) alle procedure di lavoro sicure per ridurre al minimo l'esposizione al rumore.
 
5) obbligo di fornire i mezzi di protezione personale a partire 80dBA
D. Lgs. n. 626/94 Art. 49-septies.Uso dei dispositivi di protezione individuali [in vigore dal 14 dicembre 2006]
1. Il datore di lavoro, qualora i rischi derivanti dal rumore non possono essere evitati con le misure di prevenzione e protezione di cui all'articolo 49-sexies, fornisce i dispositivi di protezione individuali per l'udito conformi alle disposizioni contenute nel Titolo IV ed alle seguenti condizioni:
a) nel caso in cui l'esposizione al rumore superi i valori inferiori di azione il datore di lavoro mette a disposizione dei lavoratori dispositivi di protezione individuale dell'udito;
b) nel caso in cui l'esposizione al rumore sia pari o al di sopra dei valori superiori di azione fa tutto il possibile per assicurare che vengano indossati i dispositivi di protezione individuale dell'udito;
c) sceglie dispositivi di protezione individuale dell'udito che consentono di eliminare il rischio per l'udito o di ridurlo al minimo, previa consultazione dei lavoratori o dei loro rappresentanti;
d) verifica l'efficacia dei dispositivi di protezione individuale dell'udito.
2. Il datore di lavoro tiene conto dell'attenuazione prodotta dai dispositivi di protezione individuale dell'udito indossati dal lavoratore solo ai fini di valutare il rispetto dei valori limite di esposizione. 
 
6) Valutazione del rischio e dpi
D. Lgs. n. 626/94 Art. 49-septies. Uso dei dispositivi di protezione individuali [in vigore dal 14 dicembre 2006]
2. Il datore di lavoro tiene conto dell'attenuazione prodotta dai dispositivi di protezione individuale dell'udito indossati dal lavoratore solo ai fini di valutare il rispetto dei valori limite di esposizione.
Per quanto riguarda quest'ultimo comma, occorre dire che la sua efficacia di fatto è paralizzata dal principio generale di cui all'articolo 41 del D. Lgs. n. 626/94
D. Lgs. n. 626/94 Art. 41 Obbligo di uso
1. I DPI devono essere impiegati quando i rischi non possono essere evitati o sufficientemente ridotti da misure tecniche di prevenzione, da mezzi di protezione collettiva, da misure, metodi o procedimenti di riorganizzazione del lavoro.
D. Lgs. n. 626/84 Art. 89 Contravvenzioni commesse dai datori di lavoro e dai dirigenti comma 2
2. Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti:
a) con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da euro 1549 a euro 4131 per la violazione degli articoli (omissis) 41 (omissis); 
 
7) L'obbligo di usare i DPI parte da 85 dBA
D. Lgs. n. 626/94 Art. 49-septies. Uso dei dispositivi di protezione individuali [in vigore dal 14 dicembre 2006]
1. Il datore di lavoro, qualora i rischi derivanti dal rumore non possono essere evitati con le misure di prevenzione e protezione di cui all'articolo 49-sexies, fornisce i dispositivi di protezione individuali per l'udito conformi alle disposizioni contenute nel Titolo IV ed alle seguenti condizioni:(...)
b) nel caso in cui l'esposizione al rumore sia pari o al di sopra dei valori superiori di azione fa tutto il possibile per assicurare che vengano indossati i dispositivi di protezione individuale dell'udito;
Tutto il possibile equivale agli obblighi di cui:
a) al D. Lgs. n. 626/94 art. 4 comma 5 lettera f, ai sensi del quale il datore di lavoro, il dirigente, il preposto, nell'ambito delle rispettive attribuzioni e competenze, "f) richiede l'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione;
b) al D.p.r. 19 marzo 1956 n. 303, art. 4. Obblighi dei datori di lavoro, dei dirigenti e dei preposti. "I datori di lavoro, i dirigenti e i preposti che esercitano, dirigono o sovraintendono alle attività indicate all'art. 1, devono, nell'ambito delle rispettive attribuzioni e competenze: (...) d) disporre ed esigere che i singoli lavoratori osservino le norme di igiene ed usino i mezzi di protezione messi a loro disposizione".
 
8) Sorveglianza sanitaria a partire da 85 dBA (da 80 dBA su richiesta del lavoratore o su disposizione del Medico Competente)
Art. 49-decies. Sorveglianza sanitaria [in vigore dal 14 dicembre 2006]
1. Il datore di lavoro sottopone alla sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 16, i lavoratori la cui esposizione al rumore eccede i valori superiori di azione.
2. La sorveglianza sanitaria di cui al comma 1 e' estesa ai lavoratori esposti a livelli superiori ai valori inferiori di azione, su loro richiesta o qualora il medico competente ne conferma l'opportunità.
3. Nel caso in cui la sorveglianza sanitaria riveli, in un lavoratore, l'esistenza di anomalie imputabili ad esposizione a rumore, il medico competente ne informa il datore di lavoro ed il lavoratore.
4. Nei casi di cui al comma 3 il datore di lavoro:
a) riesamina la valutazione del rischio effettuata a norma dell'articolo 49-quinquies;
b) riesamina le misure volte a eliminare o ridurre i rischi a norma degli articoli 49-sexies e 49-septies;
c) tiene conto del parere del medico competente nell'attuazione delle misure necessarie per eliminare o ridurre il rischio;
d) adotta le misure affinché sia riesaminato lo stato di salute di tutti gli altri lavoratori che hanno subito un'esposizione analoga.
 
9) La frequenza della sorveglianza sanitaria è decisa dal Medico Competente;
D. Lgs. n. 626/94 Art. 16 Contenuto della sorveglianza sanitaria
1. La sorveglianza sanitaria è effettuata nei casi previsti dalla normativa vigente.
2. La sorveglianza di cui al comma 1 è effettuata dal medico competente e comprende:
a) accertamenti preventivi intesi a constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro cui i lavoratori sono destinati, ai fini della valutazione della loro idoneità alla mansione specifica;
b) accertamenti periodici per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica.
3. Gli accertamenti di cui al comma 2 comprendono esami clinici e biologici e indagini diagnostiche mirati al rischio ritenti necessari dal medico competente.
 
10) Entrata in vigore: eccezioni
D. Lgs. n. 195/2006 Art. 7. Entrata in vigore
1. Le disposizioni di cui agli articoli 2 e 3 si applicano trascorsi sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
2. Per il settore della navigazione aerea e marittima, l'obbligo del rispetto dei valori limite di esposizione al rumore entra in vigore il 15 febbraio 2011.
3. Per i settori della musica e delle attività ricreative, le disposizioni di cui all'articolo 2 si applicano a decorrere dal 15 febbraio 2008.
Le Aziende dovranno applicare le nuove norme entro il 14/12/06, ad eccezione dei settori della navigazione aerea e della musica e attività ricreative, per i quali valgono rispettivamente le seguenti date: 15/2/2011 e 15/2/2008.
 


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