Gru mobili e bypass del limitatore di carico o di momento
Il Ministero dello sviluppo economico ha emesso recentemente una circolare in merito al rischio di uso improprio del dispositivo di bypass del limitatore di carico o di momento delle gru mobili.
La circolare nasce dalla constatazione che l'applicazione dei punti 4.2.6.3.1, 4.2.6.3.2 e 4.2.6.3.3 della norma CEN 13000: 2004 (norma armonizzata alla direttiva 98/37), “non conferisce presunzione di conformità al requisito di sicurezza 4.2.1.4. (controllo delle sollecitazioni) - in connessione con i punti 1.1.2c) (situazione di utilizzo anormale prevedibile), 1.2.5 (selettore modale), 1.3.1, 4 e 1.2.1 1 (stabilita) e 4.1.2.3 (resistenza meccanica) - dell'All. I della direttiva 98/37.”
In sostanza, la Commissione europea ha riconosciuto che la norma in questione non prevede misure adeguate per prevenire il rischio di uso improprio (da parte dell'operatore) del dispositivo di by-pass del limitatore di carico o di momento, quando il costruttore decida di applicarlo.
In effetti, l'uso di tale by-pass - la cui installazione può essere prevista per consentire l'effettuazione di manovre molto particolari (montaggio-smontaggio, manutenzione del braccio, ecc.) o per superare condizioni di emergenza - comporta praticamente una drastica esclusione di uno specifico dispositivo di sicurezza fondamentale contro alcuni rischi caratteristici (cedimento strutturale per sovraccarico meccanico, perdita di stabilità e conseguente rovesciamento/ribaltamento) di tali macchine.
L’uso deve quindi poter avvenire “nel quadro dell'adozione di un complesso di contromisure che garantiscano che, al momento dell'azionamento:
- da una parte, vi sia la ragionevole certezza che l'operatore abbia piena consapevolezza delle condizioni di rischio maggiorato - per sé e le altre persone - in cui opera, e delle gravi responsabilità (in rapporto alle possibili conseguenze del proprio comportamento) che si assume,
- dall'altra, risulti ridotta l'entità dei rischi conseguenti all'esclusione di un dispositivo di sicurezza mediante l'adozione di misure che comunque portino a condizioni di sicurezza migliorata.
La circolare chiede quindi ai costruttori di gru mobili che tengano conto di quanto rilevato dalla Commissione europea e mettano in commercio macchine in linea coi requisiti di sicurezza.
Per gli utilizzatori di gru mobili la circolare sottolinea la necessità - in caso risulti effettivamente installato sulle macchine già in servizio il dispositivo in argomento - che essi prendano in debita considerazione la situazione di pericolosità possibile con l’utilizzo del by-pass ed adottino le necessarie misure in modo da prevenire ugualmente l'uso improprio dello stesso, in particolare verificando che:
- la presenza del dispositivo di by-pass del limitatore risulti effettivamente necessaria in rapporto alle condizioni di impiego normali o eccezionali previste dal fabbricante;
- le istruzioni per l'uso contengano le specifiche procedure da osservarsi nelle suddette condizioni;
- il dispositivo di comando del by-pass sia del tipo a chiave e ad azione mantenuta;
- l'intervento del by-pass sia accompagnato dall'attivazione di un avvertitore acustico e luminoso e determini una modalità di funzionamento in condizioni di sicurezza migliorate (quali ad es: riduzione delle velocità dei movimenti pericolosi, intermittenza dei movimenti, temporizzazione dell'intervento del dispositivo, ecc.), salvo che dalla valutazione dei rischi effettuata dal fabbricante e basata sulle specifiche caratteristiche costruttive e funzionali della macchina, dette modalità non risultino superflue.
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO, CIRCOLARE del 28 marzo 2007, n. 18752.
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