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DURC: non e' consentita l’autocertificazione
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Al fine del rilascio del DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva) non è consentita la possibilità di autocertificare la regolarità contributiva ai fini INPS, INAIL e Casse Edili da parte delle imprese che svolgono lavori privati.
Lo ha precisato il Ministero del Lavoro con una lettera circolare del 14.07.2004 riguardante l’interpretazione dell’art.86 del D.Lgs n.276/2003.
L’autocertificazione infatti vanificherebbe la finalità di contrasto al lavoro sommerso per la quale il documento è stato istituito.
La verifica della regolarità contributiva, “comporta un accertamento di ordine tecnico, che non può , per sua natura essere demandato al dichiarante, ma va effettuato necessariamente dagli Istituti e dai soggetti privati incaricati della riscossione dei contributi obbligatori”.
Unico caso in cui non viene applicata la disciplina del rilascio del DURC è quella dei lavori in economia, realizzati da soggetti privati che realizzano direttamente e per proprio conto le opere edili.
Al fine del rilascio del DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva) non è consentita la possibilità di autocertificare la regolarità contributiva ai fini INPS, INAIL e Casse Edili da parte delle imprese che svolgono lavori privati.
Lo ha precisato il Ministero del Lavoro con una lettera circolare del 14.07.2004 riguardante l’interpretazione dell’art.86 del D.Lgs n.276/2003.
L’autocertificazione infatti vanificherebbe la finalità di contrasto al lavoro sommerso per la quale il documento è stato istituito.
La verifica della regolarità contributiva, “comporta un accertamento di ordine tecnico, che non può , per sua natura essere demandato al dichiarante, ma va effettuato necessariamente dagli Istituti e dai soggetti privati incaricati della riscossione dei contributi obbligatori”.
Unico caso in cui non viene applicata la disciplina del rilascio del DURC è quella dei lavori in economia, realizzati da soggetti privati che realizzano direttamente e per proprio conto le opere edili.
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