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Dimissioni volontarie: campo di applicazione e modalita' operative

Tiziano Menduto

Autore: Tiziano Menduto

Categoria: Approfondimento

28/03/2008

Una circolare del Ministero del Lavoro chiarisce i casi in cui il modello “informatico” unico di dimissioni volontarie non è richiesto. Soppresso un capoverso della precedente circolare del 4 marzo.

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Tra gli obiettivi che hanno portato all'adozione del modulo telematico per le dimissioni volontarie, previsto dal decreto del 21 gennaio 2008 del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, vi è la volontà di evitare il fenomeno delle cosiddette “lettere di dimissioni in bianco” che alcuni datori di lavoro hanno imposto di firmare al lavoratore, senza indicazione di data, all’atto dell’instaurazione del rapporto di lavoro o in corso dello stesso.
 
In concreto, con il nuovo modulo, il lavoratore che intende dimettersi volontariamente deve personalmente o tramite un suo delegato, registrarsi in una pagina del sito del Ministero del Lavoro (www.lavoro.gov.it) e compilare on-line il modello, inviarlo telematicamente e stamparne copia per il datore di lavoro.
 
Per chiarire e puntualizzare i nuovi aspetti della procedura il Ministero del Lavoro aveva già pubblicato la Lettera circolare del 4 marzo 2008, ora torna sull’argomento, dopo un primo bilancio del sistema, con la circolare del 25 marzo 2008 con oggetto: “Legge 17 ottobre 2007, n. 188 e Decreto interministeriale 21 gennaio 2008 – Dimissioni Volontarie. Ulteriori precisazioni”.
 
In questa circolare vengono raccolte le risposte alle riflessioni, commenti e segnalazioni giunti sulla linea diretta aperta dal ministero con i soggetti interessati al provvedimento.
L’obiettivo è quello di mantenere un comportamento uniforme su tutto il territorio nazionale, “rispetto ad una normativa che innova completamente la materia dell’interruzione del rapporto di lavoro, operata volontariamente dal lavoratore”.
 
Finalità e campo di applicazione
La circolare ribadisce che le nuove procedure si applicano in tutti i casi di recesso unilaterale del lavoratore, sia in ambito privato che in ambito pubblico, pur nel rispetto del preavviso necessario.
Il criterio di uniteralità esclude così dall’applicazione del decreto tutti quei casi in cui la cessazione del rapporto di lavoro deriva da accordi di risoluzione consensuale tra le parti.
Ad esempio nei casi:
- di “risoluzione consensuale”, effettuata ai sensi dell’art. 1372, da cui si evince l’accordo delle parti;
- di “dimissioni incentivate” che “si verificano quando il datore di lavoro può favorire le dimissioni del dipendente offrendo un incentivo economico per lasciare il posto di lavoro” e il lavoratore non viene privato della possibilità di scegliere;
- di “cessioni di contratto”, in quanto la cessazione deriva da un accordo trilaterale.
 
Inoltre riguardo alle tipologie di lavoro la nuova disciplina delle dimissioni volontarie non si applica:
- nelle prestazioni di lavoro accessorio (ai sensi dell’art. 70 D.Lgs. 276/2003);
- a stage e tirocini;
- nelle prestazioni di lavoro occasionale svolte in regime di piena autonomia (ex art. 2222) e senza coordinamento tra prestatore d’opera e committente;
- nei rapporti di agenzia (ex art. 1742 del codice civile);
- alla cessazione del rapporto di lavoro a tempo determinato per la decorrenza dei termini;
- nei casi di collocamento di quiescenza e di collocamento in pensione;
- alle dimissioni durante il periodo di prova;
- ai licenziamenti su iniziativa del datore di lavoro.
 

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Aspetti soggettivi
La circolare sopprime l’ottavo capoverso del paragrafo 4 della precedente circolare del 4 marzo e la parte relativa agli “aspetti soggettivi”, che indicava che la norma si applica a “tutti i datori di lavoro”, si arricchisce di queste eccezioni:
- dimissioni di “componenti di organi di amministrazione e controllo di società e partecipanti a collegi e commissioni purché si configurano come rapporti di lavoro autonomi e non come collaborazioni coordinate e continuative;
- rapporti di pubblico impiego che, ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. 165/2001, “rimangono disciplinati dai rispettivi ordinamenti, in quanto non privatizzati e contrattualizzati” (magistrati ordinari, avvocati e procuratori dello Stato, personale militare e delle forze di polizia, personale della carriera diplomatica e prefettizia, dipendenti della Banca d’Italia, vigili del fuoco,...)
 
Modalità operative
La circolare ricorda che il nuovo modulo per le dimissioni volontarie deve essere compilato dal lavoratore:
- direttamente, previa autenticazione, scaricando il modello dal sito del Ministero del lavoro. Il “sistema rilascia un codice alfanumerico di identificazione che rende univoco il modello e, pertanto, non contraffabile”.
- rivolgendosi ad uno dei soggetti individuati dall’articolo 1 della legge 188/2007 : centri per l’impiego, uffici comunali, le direzioni provinciali del lavoro e la direzione regionale di Aosta, ispettorati del lavoro delle province autonome di Trento e Bolzano e quelli provinciali della Regione Sicilia.
 
Infine la circolare fornisce alcune semplici indicazioni sulla compilazione del modulo in relazione ai campi che è obbligatorio compilare.
 
La circolare del 25 marzo 2008 con oggetto: “Legge 17 ottobre 2007, n. 188 e Decreto interministeriale 21 gennaio 2008 – Dimissioni Volontarie. Ulteriori precisazioni”
 
Tiziano Menduto


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Rispondi Autore: Daniele Trevisan - likes: 0
02/04/2008 (09:05)
Quello che non capisco è come possa contrastare le dimissioni "in bianco" queta regolamentazione!

L'eccezzione della “risoluzione consensuale” non potrebbe essere nuovamente preparata con un documento nuovamente "in bianco" da tiare fuori dal cassetto al momento opportuno ?

Cordiali Saluti

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