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Codice di comportamento ad uso degli Ispettori del lavoro
E' stato pubblicato in data 16 luglio 2001, dalla Direzione Generale degli Affari Generali e del Personale- Divisione Coordinamento Ispezione del Lavoro, il Codice di comportamento ad uso degli Ispettori del Lavoro.
L'elaborazione di questo documento, in linea con le attuali trasformazioni economico-sociali del mercato del lavoro, è improntata alla trasparenza dell'attività dell'ispettore e allo svolgimento di una tecnica ispettiva sempre più qualificata.
Il codice, presentato nella circolare n.70/2001, integra e specifica le regole contenute nel codice di comportamento dei dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni (DPCM 28.11.00), puntualizzando il significato del ruolo ispettivo, soprattutto per gli ispettori di recente assunzione e in vista dell'aumento di organico indicato nella finanziaria 2001.
Gli articoli, che costituiscono il documento, evidenziano come l'attività di vigilanza non debba più puntare esclusivamente alle sanzioni, ma si inserisca con maggiore attenzione nelle varie fasi dell'attività dell'impresa, tutelando i diritti dei lavoratori e la correttezza delle dinamiche di mercato.
Nella Parte I, riguardante le norme istituzionali, l'art.9 specifica che "Nel dare inizio alla sua attività, il personale ispettivo avrà l'accortezza di conferire con il datore di lavoro e con chi ne fa le veci…"; "In caso di assenza del datore di lavoro, allo scopo di garantire la tutela della privacy, il verbale deve essere consegnato, a chi ne fa le veci, previa sottoscrizione, in busta chiusa" (art. 22).
Nella Parte II relativa alle norme deontologiche l'art. 31, ad esempio, sottolinea che "Nei rapporti con le aziende, il personale ispettivo deve instaurare, laddove possibile, un rapporto di collaborazione e di reciproca fiducia, offrendo spiegazioni in ordine alle materie sulle quali è tenuto a vigilare e dando idonee indicazioni sulla corretta interpretazione delle norme che disciplinano il rapporto di lavoro".
L'elaborazione di questo documento, in linea con le attuali trasformazioni economico-sociali del mercato del lavoro, è improntata alla trasparenza dell'attività dell'ispettore e allo svolgimento di una tecnica ispettiva sempre più qualificata.
Il codice, presentato nella circolare n.70/2001, integra e specifica le regole contenute nel codice di comportamento dei dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni (DPCM 28.11.00), puntualizzando il significato del ruolo ispettivo, soprattutto per gli ispettori di recente assunzione e in vista dell'aumento di organico indicato nella finanziaria 2001.
Gli articoli, che costituiscono il documento, evidenziano come l'attività di vigilanza non debba più puntare esclusivamente alle sanzioni, ma si inserisca con maggiore attenzione nelle varie fasi dell'attività dell'impresa, tutelando i diritti dei lavoratori e la correttezza delle dinamiche di mercato.
Nella Parte I, riguardante le norme istituzionali, l'art.9 specifica che "Nel dare inizio alla sua attività, il personale ispettivo avrà l'accortezza di conferire con il datore di lavoro e con chi ne fa le veci…"; "In caso di assenza del datore di lavoro, allo scopo di garantire la tutela della privacy, il verbale deve essere consegnato, a chi ne fa le veci, previa sottoscrizione, in busta chiusa" (art. 22).
Nella Parte II relativa alle norme deontologiche l'art. 31, ad esempio, sottolinea che "Nei rapporti con le aziende, il personale ispettivo deve instaurare, laddove possibile, un rapporto di collaborazione e di reciproca fiducia, offrendo spiegazioni in ordine alle materie sulle quali è tenuto a vigilare e dando idonee indicazioni sulla corretta interpretazione delle norme che disciplinano il rapporto di lavoro".
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