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Chiarimenti sulle sanzioni contro il lavoro irregolare

Redazione

Autore: Redazione

Categoria: Approfondimento

03/04/2007

Una lettera circolare del Ministero del Lavoro fornisce indicazioni sull’interpretazione di alcune misure previste dalla Finanziaria.

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Con la lettera circolare del 29 marzo 2007, la Direzione generale per l’Attività Ispettiva del Ministerro del Lavoro ha fornito alcuni chiarimenti interpretativi sul comma 1178 della Finanziaria 2007 che prevede l’applicabilità della sanzione da € 4.000 ad € 12.000 in caso di “omessa istituzione” ed “omessa esibizione” dei libri matricola e paga.

La lettera circolare circoscrive il campo di applicazione alle ipotesi in cui non sia possibile verificare, attraverso “altra idonea documentazione”, la regolare costituzione dei rapporti di lavoro.
Tale documentazione è costituita ad esempio dalla comunicazione preventiva di assunzione, ma anche dalla denuncia nominativa degli assicurati o dalla lettera di assunzione con indicazione degli estremi di registrazione sul libro matricola.

Riguardo alla unicità dei libri paga e matricola, è considerata l’eventualità che l’azienda abbia più unità produttive o le ipotesi di attività di breve durata (ossia le attività caratterizzate da mobilità o svolte in sedi con pochi lavoratori e priva di adeguata attrezzatura amministrativa, come frequentemente avviene nel settore dell’edilizia e dell’impiantistica) nelle quali è materialmente impossibile esibire i libri obbligatori presso ciascun “luogo in cui si esegue il lavoro”.
La lettera circolare introduce a tale proposito elementi di novità e di semplificazione, costituiti in particolare dalla possibilità di tenere sul luogo di lavoro delle copie dei libri originali “dichiarate conformi” da parte del datore di lavoro o del professionista di cui lo stesso datore di lavoro si avvale.

“Si ritiene – afferma la lettera circolare – che gli originali dei libri matricola e paga possano essere tenuti presso la sede legale dell’impresa che provvederà invece a tenere, presso “ciascun luogo in cui si esegue il lavoro”, una copia (anche fotostatica e per estratto) di tale documentazione, dichiarata conforme all’originale […]”.
La lettera circolare specifica poi le caratteristiche della dichiarazione di conformità e degli aggiornamenti dei libri derivanti da successive assunzioni o cessazioni dei rapporti di lavoro.

Il provvedimento è consultabile qui.

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