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Chiarimenti sulle procedure di comunicazione di assunzione

Redazione

Autore: Redazione

Categoria: Approfondimento

29/01/2007

Il Ministero del lavoro ha reso disponibile on line una pagina di chiarimenti in riferimento agli adempimenti connessi alla instaurazione, trasformazione e cessazione dei rapporti di lavoro.

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Dopo aver pubblicato la nota del 4 gennaio 2007, relativa agli adempimenti connessi alla instaurazione, trasformazione e cessazione dei rapporti di lavoro, introdotti dall’articolo 1, co. 1180 e ss. della Legge Finanziaria 2007 (vedere PuntoSicuro n. 1623), il Ministero del lavoro ha reso disponibile on line una pagina di chiarimenti sui quesiti più comuni.

Ricordiamo che le nuove procedure hanno introdotto significative innovazioni in materia di comunicazioni obbligatorie:
- obbligo di comunicazione esteso a tutti i datori di lavoro;
- anticipazione del termine di comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro, che da contestuale diventa preventiva;
- pluriefficacia della comunicazione ai centri per l’impiego;
- obbligo di comunicazione esteso a tutti i principali eventi modificativi del rapporto di lavoro;
- previsione dell’obbligatorietà dell’invio telematico delle comunicazioni, secondo modalità e tempi da stabilire con decreto interministeriale, d’intesa con la Conferenza Unificata.  

In particolare riportiamo il primo quesito che chiarisce i destinatari degli obblighi.

Domanda. La comunicazione anticipata deve essere eseguita per il lavoro autonomo in forma coordinata e continuativa e, tra parentesi, agenti e rappresentanti di commercio. Tali soggetti, a differenza di tutti gli altri citati nell'esemplificazione fatta dalla nota operativa, sono imprenditori, con propria partita IVA e assoggettati alla contribuzione previdenziale quali commercianti. Essi producono un reddito d'impresa e possono svolgere la propria attività anche in forma associata (s.n.c., s.a.s., s.r.l.); si può ritenere che, stante il tenore letterale del comma 1180, siano solo i rapporti che riguardano gli altri lavoratori autonomi citati, che NON hanno partita IVA e che producono un reddito assimilato a quello da lavoro dipendente, a rientrare nell'obbligo della comunicazione preventiva. L'indicazione di agenti e rappresentanti di commercio quali figure lavorative coordinare e continuative rappresenta un errore di indicazione nella presente nota?  

Risposta. Si fa presente che tale tipologia è stata inserita sulla base delle seguenti considerazioni:

a) la locuzione usata dal legislatore ”lavoro autonomo in forma coordinata e continuativa, anche nelle modalità a progetto” si riferisce in senso ampio a tutte quelle prestazioni di lavoro autonomo che si concretano in una collaborazione continuativa e sistematica del prestatore d’opera con un unico committente. Si tratta sia di prestazioni rese in forza di un contratto tipico di lavoro autonomo (agente e rappresentate di commercio), sia di altre prestazioni rese in forza di contratti atipici che danno luogo a una collaborazione coordinata e continuativa di carattere prevalentemente personale (co.co.co; co.co.pro);  

b) l’art. 61 del D.Lgs. 276/2003, peraltro, nel disporre che ”i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, prevalentemente personale e senza vincolo di subordinazione” devono essere ricondotti a uno o più progetti….”, mantiene ferma la disciplina per gli agenti e i rappresentanti di commercio. Ciò a palese dimostrazione che essi sono comunemente ritenuti rientranti tra le collaborazioni coordinate a continuative ;  

c) molte sono le analogie tra la disciplina del contratto di agenzia e quello del lavoro subordinato (esistenza di un contratto collettivo di lavoro, preavviso, indennità di fine rapporto);  

d) vengono applicate anche in questa tipologia le norme sul processo del lavoro (l’art. 409 c.p.c. li include tra i rapporti cui si applica il rito del lavoro, “se caratterizzati da una prestazione d’opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale….”);  

e) la ratio della norma sulle comunicazioni che punta a ricomprendere nell’alveo del collocamento anche i c.d. rapporti parasubordinati. E’ vero, tuttavia, che sarebbero da escludere gli “agenti costituiti in società o che si avvalgono di una autonoma struttura imprenditoriale, venendo meno il carattere personale della prestazione” (Cass. 13 luglio 2001, n. 9547). 

In conclusione il rapporto di agenzia rientra tra le collaborazioni coordinate e continuative, se svolto con apporto personale; non vi rientra se svolto in forma imprenditoriale.            

Link alla pagine delle Faq - Frequently Asked Questions - Risposte a domande ricorrenti.
Link alla nota esplicativa del 4 gennaio 2007.
Vedere anche la Circolare Inail del 16 gennaio 2007.

 

 

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