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Chiarimenti sul lavoro notturno per il personale navigante

Redazione

Autore: Redazione

Categoria: Approfondimento

04/12/2007

Il Ministero del lavoro ha risposto ad una richiesta di chiarimenti dell’Assaereo sull’esonero dal lavoro notturno per il personale navigante dipendente da aziende di trasporto aereo.

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La mancanza di chiarezza sull’esonero dal lavoro notturno del personale navigante dipendente da aziende di trasporto aereo ha spinto l’Assaereo, l’Associazione Nazionale Vettori e Operatori del Trasporto Aereo, a avanzare istanza di interpello al Ministero del lavoro chiedendo chiarimenti.
Infatti l’articolo 2 del Decreto Legislativo n.66/2003, diretto a regolamentare in modo uniforme su tutto il territorio nazionale i profili di disciplina del rapporto di lavoro connessi alla organizzazione dell'orario di lavoro, esclude dall’ambito di applicazione il lavoro della gente di mare e quello del personale di volo nell’aviazione civile.
 
Lo stesso decreto, tuttavia contiene una norma secondo cui “dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo sono abrogate tutte le disposizioni legislative e regolamentari nella materia disciplinata dal decreto legislativo medesimo, salve le disposizioni espressamente richiamate”.
 
In questo senso l’Assaereo voleva chiarire se erano abrogate anche le normative sul lavoro notturno di cui all’art. 5 della L. n. 903/1977, successivamente trasposta nell’art. 53 del D.Lgs. n. 151/2001.

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A questa richiesta risponde il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale con l'interpello n. 33 del 16 novembre 2007. Nota che riconferma che l’articolo 2 del D.Lgs. n. 66/2003 si estende all’intero testo legislativo e che per il personale di volo rimangono dunque in vigore le normative relative al D.Lgs. n. 151/2001.
 
È pertanto vietato adibire le donne al lavoro, dalle ore 24 alle ore 6, dall'accertamento dello stato di gravidanza fino al compimento di un anno di età del bambino.
 
Inoltre non sono obbligati a prestare lavoro notturno:
- la lavoratrice madre di un figlio di età inferiore a tre anni o, in alternativa, il lavoratore padre convivente con la stessa;
 - la lavoratrice o il lavoratore che sia l'unico genitore affidatario di un figlio convivente di età inferiore a dodici anni.
“Ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera c), della legge 9 dicembre 1977, n. 903, non sono altresì obbligati a prestare lavoro notturno la lavoratrice o il lavoratore che abbia a proprio carico un soggetto disabile ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni”.
 
Fonte: MINISTERO del LAVORO e della PREVIDENZA SOCIALE, Direzione Provinciale del Lavoro di Modena.
 

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