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Appalti,subappalti e sicurezza sul lavoro
Con la sentenza n.14361/02, la Corte di Cassazione, terza sezione penale, ha stabilito che nel caso il subappalto di opere mascheri un appalto di mere prestazioni di lavoro, sia l'appaltatore sia il subappaltatore rispondono della morte del lavoratore dovuta al mancato rispetto delle misure di sicurezza nel cantiere.
Il caso affrontato dalla Suprema Corte riguarda un lavoratore morto a causa di una caduta dal tetto di un capannone per la rottura di un pannello. L'uomo, dipendente di una ditta che aveva ottenuto in appalto i lavori di ristrutturazione in seguito subappaltati ad una ditta individuale, non era dotato della cintura di sicurezza obbligatoria per i lavori in altezza.
La Cassazione ha confermato la decisione dei giudici di merito che avevano affermato la responsabilità penale sia dell'appaltatore sub-appaltante (A), in quanto il contratto integrava in realtà un appalto di mere prestazioni di mano d'opera, sia del subappaltatore, in realtà anche appaltante (B), in quanto aveva accettato di creare uno schermo contrattuale per la gestione del personale dipendente formalmente dalla ditta sub-appaltante, una situazione che tuttavia non lo esimeva dalle sue funzioni in materia di sicurezza.
In questa particolare situazione di ''fornitura di mere prestazioni di mano d'opera'', la responsabilità dell'appaltante (B) si aggiunge e non si sostituisce a quella dell'appaltatore (A) che rimane pur sempre garante della sicurezza delle persone da lui formalmente dipendenti.
Creando questo schermo contrattuale di interposizione il subappaltatore aveva permesso al subappaltante di creare una situazione nella quale i lavoratori non erano coordinati ed erano senza controllo per quanto riguarda le misure di prevenzione degli infortuni sul lavoro.
Il caso affrontato dalla Suprema Corte riguarda un lavoratore morto a causa di una caduta dal tetto di un capannone per la rottura di un pannello. L'uomo, dipendente di una ditta che aveva ottenuto in appalto i lavori di ristrutturazione in seguito subappaltati ad una ditta individuale, non era dotato della cintura di sicurezza obbligatoria per i lavori in altezza.
La Cassazione ha confermato la decisione dei giudici di merito che avevano affermato la responsabilità penale sia dell'appaltatore sub-appaltante (A), in quanto il contratto integrava in realtà un appalto di mere prestazioni di mano d'opera, sia del subappaltatore, in realtà anche appaltante (B), in quanto aveva accettato di creare uno schermo contrattuale per la gestione del personale dipendente formalmente dalla ditta sub-appaltante, una situazione che tuttavia non lo esimeva dalle sue funzioni in materia di sicurezza.
In questa particolare situazione di ''fornitura di mere prestazioni di mano d'opera'', la responsabilità dell'appaltante (B) si aggiunge e non si sostituisce a quella dell'appaltatore (A) che rimane pur sempre garante della sicurezza delle persone da lui formalmente dipendenti.
Creando questo schermo contrattuale di interposizione il subappaltatore aveva permesso al subappaltante di creare una situazione nella quale i lavoratori non erano coordinati ed erano senza controllo per quanto riguarda le misure di prevenzione degli infortuni sul lavoro.
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