Per visualizzare questo banner informativo è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'

Per visualizzare questo banner informativo è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'

Per visualizzare questo banner informativo è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'

Logo PuntoSicuro
  • Iscriviti
  • Abbonati ora
  • Accedi
Il quotidiano sulla sicurezza
  • Home
  • Articoli
    • Sicurezza sul lavoro
    • Incendio, emergenza e primo soccorso
    • Security
    • Ambiente
    • Sicurezza
    • Tutti gli articoli
  • Documenti
  • Banca Dati
    • Banca Dati PuntoSicuro
    • Servizio di attestazione
    • Servizio I tuoi preferiti
  • Approfondimenti
    • Normativa sicurezza sul lavoro: D. Lgs. 81/2008
    • Normativa antincendio: D.M. 10 marzo 1998
    • Normativa primo soccorso: D.M. 388/2003
    • Protezione Dati Personali: GDPR 2016/679
    • Normativa Accordi Stato Regioni
    • Normativa Coronavirus
  • FORUM
  • PUBBLICITÀ

Hai dimenticato lo username?

Inserisci l'indirizzo Email associato al tuo account per ricevere il tuo username.

Errore! L'email inserita non è valida
Torna al Login

Per utilizzare questa funzionalità di condivisione sui social network è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'.

Accetta i cookie


Crea PDF

La disponibilità giuridica e le responsabilità in materia di sicurezza

La disponibilità giuridica e le responsabilità in materia di sicurezza
Rolando Dubini

Autore: Rolando Dubini

Categoria: Appalti e costi della sicurezza

16/04/2015

La nozione di “disponibilità giuridica” e le correlate responsabilità in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Una sentenza della Corte di Cassazione e una circolare del Ministero del Lavoro. A cura di Rolando Dubini.

La disponibilità giuridica e le responsabilità in materia di sicurezza

La nozione di “disponibilità giuridica” e le correlate responsabilità in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Una sentenza della Corte di Cassazione e una circolare del Ministero del Lavoro. A cura di Rolando Dubini.

 
Nel linguaggio giuridico, per disponibilità giuridica si intende il diritto di disporre, ossia di utilizzare in senso giuridico il bene o il luogo di cui trattasi.
 
La disponibilità giuridica può anche essere definita come la capacità di imporre all'oggetto affidato una destinazione funzionale nei limiti dei poteri possessori conferiti; ed è giuridica perché si vuol porre l'accento sul rapporto di diritto che lega il possessore all'oggetto più che alla mera relazione materiale di fatto. Tale diritto si concretizza nella possibilità, per il titolare del diritto, di:
 
1) alienare il bene in questione;
 
2) costituire sul bene stesso diritti reali minori (o di godimento), come usufrutto o comodato;
 
3) locare il bene;
 
4) svolgere presso un determinato luogo attività lavorative di qualunque genere in forza di un atto attestante la disponibilità giuridica del locale ove sarà svolta l'attività, (es. atto di compromesso o preliminare da cui risulti la disponibilità del locale; oppure contratto di assistenza o manutenzione che consenta l'accesso negli ambienti ove verrà svolta l'attività dedotta in contratto, oppure convenzione o concessione che consente al contraente esecutore di frequentare luoghi chiusi o aperti per svolgere attività lavorative, cessione di aree di lavoro formalizzata contrattualmente,  ecc.).
 


Pubblicità
MegaItaliaMedia
 
La sentenza Cassazione Penale, Sez. 4, 12 ottobre 2007, n. 37588 in materia di lavori appaltati, appalto e contratto d'opera riguarda la sussistenza della responsabilità del legale rappresentante di una ditta sub-appaltante del servizio di raccolta rifiuti per infortunio mortale per colpa consistita in imprudenza, negligenza e imperizia nonché nella violazione di norme in materia di prevenzione e in particolare dell'art. 7 del D. Lgs. 626/94.
 
“La legge prevenzionistica”, afferma la sentenza, “estende gli obblighi di prevenzione dell'imprenditore ai rischi connessi ai lavori affidati ad imprese appaltatrici, subappaltatrici o a lavoratori autonomi, ‘all'interno della propria azienda, o di una singola unità produttiva della stessa, nonché nell'ambito dell'intero ciclo produttivo dell'azienda medesima’ (confr. Cass. n. 159727 del 2006). L'espressione, con la non casuale disomogeneità dei termini utilizzati, si presta a ricomprendere nella sfera di operatività della norma non solo e non tanto la struttura ‘fisica’ in cui si svolge l'attività imprenditoriale, il che sarebbe addirittura ovvio, ma, ove questa consista nella prestazione di un servizio e abbia, in quanto tale, carattere diffuso sul territorio, l'intera area economico/geografica entro la quale l'attività stessa è destinata a realizzarsi. L'idea di fondo è insomma che il datore di lavoro, quand'anche disarticoli il ciclo produttivo avvalendosi di strumenti contrattuali che gli consentano di alleggerire sul piano burocratico-organizzativo la struttura aziendale, contestualmente dislocandone, almeno in parte, i rischi, è costituito garante dell'incolumità fisica e della salvaguardia della personalità morale di tutti coloro che contribuiscono alla realizzazione del programma imprenditoriale avuto di mira, alla stregua di una lettura dinamica e costituzionalmente orientata del principio ispiratore dell'intera disciplina, icasticamente espresso dall'art. 2087 cod. civ.”.
 
La questione è stata affrontata dal Ministero del Lavoro, con la circolare n. 24 del 14 novembre 2007: “...il Ministero ha precisato che l’obbligo di pianificazione a carico del committente trova applicazione non solo in tutti gli appalti cosiddetti ‘interni’ nei confronti di imprese o lavoratori
autonomi ... ma anche nel caso di affidamento di lavori o servizi rientranti ‘nell’ambito dell’intero ciclo produttivo della azienda medesima’ e che ciò comporta che l’obbligo di redazione del documento unico di valutazione del rischio sussiste anche nelle ipotesi di appalti ‘extraziendali’ che tuttavia risultino necessari al fine della realizzazione del ciclo produttivo dell’opera o del servizio. ... E' da ritenere che da tale ambito debbano escludersi le attività che, pur rientrando nel ciclo produttivo aziendale, si svolgano in locali sottratti alla giuridica disponibilità del committente, e, quindi, alla possibilità per lo stesso di svolgere nelle medesime aziende gli adempimenti stabiliti dalla legge”.
 
 
Rolando Dubini, avvocato in Milano
 
 
 
 
 


Creative Commons License Questo articolo è pubblicato sotto una Licenza Creative Commons.
 

I contenuti presenti sul sito PuntoSicuro non possono essere utilizzati al fine di addestrare sistemi di intelligenza artificiale.

Per visualizzare questo banner informativo è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'


Pubblica un commento

Rispondi Autore: Andrea_Ariani immagine like - likes: 0
18/04/2015 (18:16:28)
Ma scusate, sentenze più recenti non c'erano da portare in esempio?
Qua si parla di una sentenza del 2007, con ancora la 626......
Rispondi Autore: Antonio Cicorella immagine like - likes: 0
21/04/2015 (13:34:06)
Molti sottovalutanoi fattori di rischio nel settore del commercio e la figura professionale dei/delle cassieri/cassieri.
Bell'articolo.
Ing. Cicorella. A.
Rispondi Autore: Rolando Dubini immagine like - likes: 0
04/08/2015 (19:29:18)
No, non ci sono sentenze più recenti. Il concetto giuridico di disponibilità giuridica è un concetto del diritto civile, ripreso dalla legge di sicurezza del lavoro.
Rispondi Autore: Fabrizio Capelli immagine like - likes: 0
30/10/2020 (16:02:32)
Buongiorno, il gestore di un impianti di distrubuzione di carburante, in cui lo stesso non può apportare modifiche, eseguire lavori ed opere di qualsiasi tipo, a meno di espresso autorizzazione della compagnia di bandiera, ha la capacità giuridica dell'impianto?
Se non le ha la valutazione del rischio, il documento contro le esplosioni etc, in merito all'impianto stesso di erogazione carburante deve essere redatto dal gestore o dalla compagnia di bandiera?

Grazie della risposta

Pubblica un commento

Banca Dati di PuntoSicuro

Banca dati, normativa sulla sicurezza

Altri articoli sullo stesso argomento:

UE: risoluzione su subappalti e sicurezza dei lavoratori

Come il committente verifica la presenza del preposto dell’appaltatore

Costi della non sicurezza, strumenti per conoscerli e imprese certificate

Appalti: obblighi e responsabilità del datore di lavoro - committente


Forum di PuntoSicuro Entra

FORUM di PuntoSicuro

Quesiti o discussioni? Proponili nel FORUM!

Per visualizzare questo banner informativo è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'

Notizie FLASH

14APR

PFAS e malformazioni congenite

10APR

Convegno SLAM: Sicurezza sul Lavoro e Interazioni con l’AMbiente

09APR

Garante privacy: no al controllo dello stile di guida dei lavoratori

Consulta gli ultimi documenti della Banca Dati

Banca dati, normativa sulla sicurezza
14/04/2026: Direttiva (Ue) 2026/470 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 febbraio 2026 che modifica le direttive 2006/43/CE, 2013/34/UE, (UE) 2022/2464 e (UE) 2024/1760 per quanto riguarda taluni obblighi relativi alla rendicontazione societaria di sostenibilità e taluni obblighi relativi al dovere di diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità – OMNIBUS I
14/04/2026: Imparare dagli errori – Le attività di pulizia, gli infortuni e le cadute – le schede di Infor.mo. 10507 e 18055
13/04/2026: Corte di Cassazione Civile, Sez. 6 - Sentenza n. 38056 del 29 dicembre 2022 - Infortunio mortale durante i lavori di movimentazione di mobilio: elevatore installato in modo difforme alle istruzioni indicate nel manuale d'uso. Mancata formazione
13/04/2026: Corte di Cassazione Penale, Sez. 4 - Sentenza n. 15778 del 23 aprile 2025 - Braccio incastrato nell'ingranaggio rotante della macchina adibita allo stampo di materiale plastico. Assenza del manuale d'uso del macchinario e incompleta valutazione dei rischi.
ACCEDIABBONATI ORA

Per visualizzare questo banner informativo è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'

Articoli per categorie


GESTIONE EMERGENZA ED EVACUAZIONE

Crans Montana: quando il luogo di lavoro è anche un luogo di divertimento


RSPP, ASPP

Le responsabilità penali dell’RSPP: una selezione di sentenze del 2025


INFORMAZIONE, FORMAZIONE, ADDESTRAMENTO

Quando è entrato in vigore l'Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025?


PREVENZIONE INCENDI

Crans Montana: riflessioni su prevenzione, rischi e cultura delle emergenze


TUTTE LE CATEGORIE

Per visualizzare questo banner informativo è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'

PuntoSicuro Media Partner

PuntoSicuro Media Partner Healthy Workplaces

REDAZIONE DI PUNTOSICURO

  • Direttore: Luigi Meroni

  • Redazione: Federica Gozzini e Tiziano Menduto

CONTATTI

  • redazione@puntosicuro.it

  • (+39) 030.5531825

CHI SIAMO

  • Cos'è PuntoSicuro
  • Newsletter
  • FAQ Newsletter
  • Forum
  • Video PuntoSicuro
  • Fai pubblicità su PuntoSicuro

PUNTOSICURO È UN SERVIZIO

Logo Mega Italia Media

SEGUICI SUI SOCIAL

FacebookTwitterLinkedInInstagramYouTubeFeed RSS

PuntoSicuro è la testata giornalistica di Mega Italia Media. Registrazione presso il Tribunale di Brescia, n. 56/2000 del 14.11.2000 - Iscrizione al Registro degli operatori della comunicazione n. 16562. ISSN 2612-2804. È sito segnalato dal servizio di documentazione INAIL come fonte di informazioni di particolare interesse/attualità, è media partner della Agenzia Europea per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro EU-OSHA per le campagne di sensibilizzazione su salute e sicurezza.
I contenuti degli articoli possono contenere pareri personali degli autori. Non si risponde per interpretazioni che dovessero risultare inesatte o erronee.
I documenti della Banca dati di PuntoSicuro non possono essere considerati testi ufficiali: una norma con valore di legge può essere ricavata solo da fonti ufficiali (es. Gazzetta Ufficiale). Per informazioni su copyright e modalità di consultazione: Condizioni di abbonamento.
I prodotti e i servizi pubblicitari sono commercializzati da Punto Sicuro con queste Condizioni di vendita.

Mega Italia Media S.p.A. | Via Roncadelle, 70A - 25030 Castel Mella (BS) - Italia
Tel. (+39) 030.2650661 | E-Mail: info@megaitaliamedia.it | PEC: megaitaliamedia@legalmail.it
C.F./P.Iva 03556360174 | Numero REA BS-418630 | Capitale Sociale € 500.000 | Codice destinatario SUBM70N | Codice PEPPOL 0211:IT03556360174

Privacy Policy | Cookie Policy | Dichiarazione di accessibilità