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Interpello: quali documenti deve consegnare l’impresa appaltatrice?

Interpello: quali documenti deve consegnare l’impresa appaltatrice?

Un interpello segnala che l'acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato e l'autocertificazione dei requisiti di idoneità tecnico professionale sono elementi sufficienti per l'idoneità tecnico professionale.

 
Roma, 11 Apr – Un interpello si sofferma sul tema della valutazione dell'idoneità tecnico professionale – con riferimento all’art. 26 del D.Lgs. 81/2008 - fornendo informazioni sulla documentazione che l' impresa appaltatrice è obbligata a fornire.
 
Il parere della Commissione Interpelli fornito il 13 marzo 2014 nell’Interpello n. 3/2014 ha infatti per oggetto la “risposta al quesito relativo alla richiesta di chiarimenti in merito ai documenti che l'impresa appaltatrice è obbligata a consegnare al Committente”, quesito posto dal  Consiglio Nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili (CNDCEC).

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In particolare il Consiglio Nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili ha avanzato istanza di interpello per sapere se ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008 l'impresa appaltatrice sia tenuta a consegnare al Committente:
- copia del modello LAV (modulo con cui i datori di lavoro adempiono a vari obblighi di comunicazione, ad esempio per l’assunzione, proroga, trasformazione e cessazione rapporto di lavoro dei lavoratori);
- consenso all’utilizzo dei dati sottoscritto da ogni lavoratore;
- copia del DUVRI della ditta appaltatrice;
- dichiarazione che i dipendenti dell'impresa sono in possesso del certificato di idoneità fisica;
- autocertificazione di idoneità tecnico professionale.
 
Per rispondere al quesito la Commissione si sofferma su alcune indicazioni normative.
 
Ad esempio la Commissione premette che l'art. 26, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2008 prevede l'obbligo per il datore di lavoro committente, in caso di affidamento di lavori, servizi e forniture di verificare, "con le modalità previste dal Decreto di cui all'articolo 6, comma 8, lettera g), l'idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori, ai servizi e alle forniture da affidare in appalto o mediante contratto d'opera o di somministrazione”. Il Decreto di cui all’articolo 6, ancora mancante, è relativo al sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi.
La Commissione sottolinea che in attesa dell'emanazione del suddetto decreto, “la verifica è eseguita attraverso le seguenti modalità:
 
- acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato (art. 26, comma 1, D.Lgs. n. 81/2008);
 
- acquisizione dell'autocertificazione dell'impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi del possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale, ai sensi dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al Decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445 (art. 26, comma 1, D.Lgs. n. 81/2008).
 
Si sottolinea inoltre che il comma 2 dell’art. 26 del Testo Unico stabilisce che "nell'ipotesi di cui al comma 1, i datori di lavoro, ivi compresi i subappaltatori:
 
a. cooperano all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto;
 
b. coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva”.
 
Ciò premesso la Commissione fornisce dunque le seguenti indicazioni.
 
Si ritiene che, per il rispetto degli adempimenti previsti dal comma 1 dell'art.26 del D.Lgs. n. 81/2008, l'acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato e dell'autocertificazione dell'impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi del possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale, sono elementi sufficienti a soddisfare la valutazione dell'idoneità tecnico professionale.
 
Inoltre la Commissione sottolinea che “il datore di lavoro committente non può chiedere copia del DUVRI, dal momento che la redazione del suddetto documento, da allegare al contratto di appalto o di opera, è un obbligo, nei casi previsti, del datore di lavoro committente; questi può chiedere, viceversa, i documenti e le informazioni necessarie ai fini dell'elaborazione del DUVRI”.
 
In ogni caso “laddove non ricorrano le condizioni per l' elaborazione del DUVRI restano fermi gli obblighi di cui al comma 2 dell'art. 26, del decreto in parola circa la cooperazione e il coordinamento”.
 
 
 
 
 
Tiziano Menduto
 
 
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Rispondi Autore: Donato Cornacchia - likes: 0
11/04/2014 (07:44:32)
Buongiorno, mi sembra di aver capito che i documenti necessari per la verifica tecnico professionale dele imprese appaltatrici siano solo:
1) CCIAA;
2) Autocertificazione

e il DURC?
Non mi sorprende più che ad oggi chiunque, e in questo caso il Consiglio Nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili indichi alle imprese appaltatrici di consegnare il DUVRI al committente...........NO COMMENT!
Rispondi Autore: Pietro Caridi - likes: 0
11/04/2014 (07:52:15)
buongiorno, io credo che in questo interpello si sia omesso di citare, unilateralmente, l'allegato XVII del testo unico il quale puntalmente cita quali sono gli obblighi per le imprese affidatarie ai fini dell'autocertificazione dell'idineità tecnico professionale.
Essendo il titolo IV applicabile ai luoghi di lavoro quali i cantieri temporanei e mobili e non il titolo II del T.U., si deve fare riferimento oltre che all'art 26 anche all'art 97 il quale rimanda testualmente all'allegato XVII.
Rispondi Autore: claudio Nardini - likes: 0
11/04/2014 (08:14:31)
A me pare di capire che la commissione risponde soltanto al quesito sulla sufficienza della documentazione che verifica la idoneità tecnico professionale della appaltatrice, che viene individuata nella iscrizione alla CCIAA e alla autocertificazione, nulla altro chiarisce.
Rispondi Autore: fabio varesio - likes: 0
11/04/2014 (08:41:19)
A me pare che la commissione interpelli dia una risposta approssimativa ec incompleta: i documenti indicati possono andare bene solo quando non è necessario la cooperazione ed il coordinamento dell'attività lavorativa.
E ditemi quando secondo voi tale attività non è necessaria... mah
Rispondi Autore: paolo ceretto obertino - likes: 0
11/04/2014 (09:06:58)
Copia del duvri dell'appaltatore..fantastico! secondo me invece l'interpello ha risposto con chiarezza.
Rispondi Autore: Eugenio Roncelli - likes: 0
11/04/2014 (09:42:05)
Non tutti gli appalti di lavori rientrano nel Titolo IV: ad esempio gli impianti (elettrici, condizionamento, riscaldamento, TV etc) sono tutti in Titolo I se non ci sono opere civili.
La confusione sui documenti (DVR/DUVRI/PSC etc) è grande anche tra gli addetti ai lavori, purtroppo.
Secondo me la risposta all'interpello è chiara: a domanda, risponde.
Non devono fare un "trattato" sulla 81/08
Rispondi Autore: Massimo Tedone - likes: 0
14/04/2014 (08:52:52)
Indubbiamente la confusione, almeno nel nostro Paese, regna padrona.
Il problema è che negli appalti pubblici purtroppo partecipano molte aziende che non essendo in regola coi versamenti previdenziali e assicurativi, "possono" proporre costi decisamente inferiori a quelle Società che in realtà lo sono.
A mio parere, l'unico neo, è nell'autocertificazione; perchè se ci sono dei problemi, come arriva una fattura, l'Ente Aggiudicatore ha il dovere di richiedere il DURC e, a quel punto, se risulta irregolare non può procedere al pagamento. Se poi la cosa si protrae nel tempo, l'E.A. può revocare l'incarico e rivolgersi ad altri Soggetti, quindi maggiori costi, ecc. ecc. ecc.
Quindi è giusto che si stabiliscano regole certe e valide per tutti, senza se e senza ma, l'importante è che siano regole chiare e non soggette a diverse interpretazioni
Rispondi Autore: Filippo lavafila - likes: 0
17/02/2023 (04:16:28)
Buongiorno, nel ringraziarvi per il vostro articolo desidero chiedervi se un committente, in materia di sismabonus ed ecobonus 110, è obbligato per legge a nominare il coordinatore della sicurezza in caso di una sola ditta ( chiamata ditta A ) che compie i lavori ovvero che si possa servire di altre ditte e/o lavoratori autonomi remunerati non dal committente ma dalla ditta (A) che firma il contratto con il committente

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