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Novità sulla sicurezza in mare nel settore degli idrocarburi
Roma, 18 Sett – Alcuni gravi incidenti in mare con sversamento di petrolio hanno portato la Commissione europea a riflettere, in questi ultimi anni, sulle norme adottate dall’ Unione Europea in materia di sicurezza delle operazioni in mare nel settore degli idrocarburi.
Sulla base di queste riflessioni sono stati fissati standard minimi di sicurezza per la esplorazione, la ricerca e la produzione di idrocarburi in mare, con l'obiettivo di ridurre le probabilità di accadimento di incidenti gravi, di limitarne le conseguenze e di aumentare, così, nel contempo, la protezione dell'ambiente marino.
Si è arrivati così alla Direttiva 2013/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013, sulla sicurezza delle operazioni in mare nel settore degli idrocarburi. Normativa europea che modifica la Direttiva 2004/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale, recepita dall’Italia con il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni.
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L'obiettivo della direttiva è dunque quello non solo di ridurre il più possibile il verificarsi di incidenti gravi legati alle operazioni in mare nel settore degli idrocarburi, ma anche di limitarne le conseguenze, aumentando la protezione dell'ambiente marino e delle economie costiere dall'inquinamento.
La direttiva fissa, nel contempo, le condizioni minime di sicurezza per la ricerca e lo sfruttamento in mare nel settore degli idrocarburi, limitando possibili interruzioni della produzione energetica interna dell'Unione e migliorando i meccanismi di risposta in caso di incidente.
Tale direttiva è stata recentemente recepita con il Decreto Legislativo n. 145 del 18 agosto 2015 recante “Attuazione della direttiva 2013/30/UE sulla sicurezza delle operazioni in mare nel settore degli idrocarburi e che modifica la direttiva 2004/35/CE”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 16 settembre ed entrato in vigore il 17 settembre 2015.
Nella relazione illustrativa dello schema di decreto si indica che il testo di recepimento si propone di rafforzare ulteriormente “il livello di sicurezza delle attività in mare in materia di idrocarburi, anche mediante la cooperazione e lo scambio di informazione tra gli Stati membri, inserendosi in un quadro normativo già esistente in materia di sicurezza e protezione del mare dall'inquinamento derivante dalle operazioni di esplorazione e sfruttamento della piattaforma continentale e dei fondali marini e di sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive”.
Il recepimento della direttiva 2013/301UE viene dunque a “integrare la normativa italiana in materia di sicurezza per le trivellazioni offshore e della relativa salvaguardia ambientale, con particolare riferimento alle attività di esplorazione e sfruttamento della piattaforma continentale, dal punto di vista della sicurezza degli stabilimenti nonché della predisposizione di adeguati piani, anche transfrontalieri, per la tutela dell' ambiente circostante nei casi di emergenza”.
Si ricorda che tra le principali innovazioni introdotte vi è l'istituzione di una specifica autorità competente.
Infatti l’articolo 8 del nuovo D.Lgs. 145/2015 indica che è istituito il Comitato per la sicurezza delle operazioni a mare, che svolge le funzioni di autorità competente responsabile dei compiti assegnati dal decreto. Il Comitato è ‘composto da un esperto che ne assume la presidenza, nominato dal Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il parere delle Commissioni parlamentari competenti, per una durata di 3 anni, dal Direttore dell'UNMIG, dal Direttore della Direzione generale Protezione natura e mare del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dal Direttore centrale per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, dal Comandante generale del Corpo delle Capitanerie di Porto-Guardia Costiera, dal Sottocapo di Stato Maggiore della Marina Militare’.
Riportiamo l’articolo 9 relativo al funzionamento del Comitato:
Art. 9 - Funzionamento del Comitato 1. Il Comitato: a) agisce indipendentemente da politiche, decisioni di natura regolatoria o altre considerazioni non correlate ai suoi compiti a norma del presente decreto; b) definisce l'estensione delle proprie responsabilità e le responsabilità dell'operatore per il controllo dei grandi incidenti, a norma del presente decreto; c) istituisce processi e procedure per la valutazione approfondita delle relazioni sui grandi rischi e delle comunicazioni presentate a norma dell'articolo 11, nonché per far rispettare il presente decreto incluse ispezioni, indagini e azioni di esecuzione; d) mette a disposizione degli operatori i processi e le procedure di cui alla lettera c) e mette a disposizione del pubblico una sintesi degli stessi attraverso il sito internet del Comitato e del Ministero dello sviluppo economico; e) elabora e attua procedure coordinate o congiunte con le autorità competenti degli altri Stati membri per svolgere i compiti a norma del presente decreto; f) fonda la propria organizzazione e le proprie procedure operative sui principi definiti nell'allegato III. 2. Il Comitato informa tempestivamente delle proprie motivate decisioni l'operatore e le autorità che sono state interessate dal rilascio dell'autorizzazione o della concessione delle operazioni in mare in questione. |
Riguardo al D.Lgs. 145/2015 ci soffermiamo poi sull’articolo 1 del decreto. Articolo che segnala che rimangono ferme le disposizioni in materia di sicurezza e salute dei lavoratori di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, al decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1979 n. 886, al decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, al decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 624, ed al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. E salvo che non sia diversamente previsto, rimangono ferme le disposizioni di cui al decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195.
Riportiamo infine (art. 3) i principi generali di gestione del rischio nelle operazioni in mare nel settore degli idrocarburi.
L’articolo 3 indica che gli operatori devono chiaramente mettere in atto tutte le misure adeguate a prevenire incidenti gravi in operazioni in mare nel settore degli idrocarburi.
E non sono sollevati dai loro obblighi - di cui a questo decreto - a motivo del fatto che le azioni o le omissioni che hanno causato incidenti gravi o vi hanno contribuito sono state
effettuate da contraenti incaricati.
Inoltre ‘in caso di incidente grave, gli operatori mettono in atto tutte le misure adeguate per limitarne le conseguenze per la salute umana e l'ambiente. Gli operatori effettuano le operazioni in mare nel settore degli idrocarburi sulla base di una gestione del rischio sistematica, tale che i rischi residui di incidenti gravi per le persone, l'ambiente e gli impianti in mare siano accettabili.
Concludiamo con qualche indicazione relativa ai requisiti di sicurezza e ambiente in materia di licenze (articolo 4).
I permessi di ricerca, le concessioni di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi in mare e i titoli concessori unici sono accordati ai soggetti che dimostrano di disporre di requisiti di ordine generale, capacità tecniche, economiche ed organizzative ed offrono garanzie
adeguate ai programmi presentati secondo quanto disposto dal disciplinare tipo adottato ai sensi dell'articolo 38, comma 7, del decreto-legge n. 133 del 2014, e dell'articolo 14 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625.
E nel valutare la capacità tecnica, finanziaria ed economica di un soggetto che richiede un titolo minerario in mare si tiene debitamente conto di quanto segue:
a) ‘i rischi, i pericoli e ogni altra informazione pertinente relativa all'area in questione, compreso il costo dell'eventuale degrado dell'ambiente marino di cui all'articolo 8, comma 3, lettera c), del decreto legislativo 13 ottobre 2010, n. 190;
b) la particolare fase delle operazioni in mare nel settore degli idrocarburi;
c) le capacità finanziarie del richiedente, comprese le garanzie finanziarie per coprire le responsabilità potenzialmente derivanti dalle operazioni in mare nel settore degli idrocarburi in questione, inclusa la responsabilità per danni economici potenziali, che devono essere fornite e verificate al momento della presentazione dell'istanza di autorizzazione all'esecuzione dell'opera, unitamente al progetto di esecuzione;
d) le informazioni disponibili riguardanti le prestazioni del richiedente in materia di sicurezza e ambiente, anche riguardo a incidenti gravi, per le operazioni per le quali è stata richiesta la licenza’.
Tiziano Menduto
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