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Greenwashing: la Commissione UE pubblica le FAQ sulla Direttiva 2024/825
La transizione ecologica europea richiede non solo una profonda trasformazione dei sistemi produttivi, ma anche un radicale cambiamento nei modelli di consumo. In questo scenario, la trasparenza e l’affidabilità delle informazioni fornite ai consumatori diventano pilastri fondamentali. Per contrastare in modo sistematico il fenomeno del greenwashing – l’appropriazione indebita di virtù ecologiche da parte di aziende e prodotti – l'Unione Europea ha adottato la Direttiva (UE) 2024/825, nota come Direttiva Empowering Consumers for the Green Transition (ECGT).
In vista dell’imminente e piena applicazione delle nuove disposizioni, fissata per il 27 settembre 2026, la Direzione Generale Giustizia e Consumatori della Commissione Europea ha pubblicato un atteso documento di "Questions & Answers" (FAQ). Questo testo di soft law, sebbene non giuridicamente vincolante (compito che spetta esclusivamente alla Corte di Giustizia dell’UE), rappresenta la bussola interpretativa ufficiale per imprese, professionisti e autorità di vigilanza nazionali, colmando il vuoto normativo in attesa dell'aggiornamento formale delle Linee Guida europee.
Il quadro normativo: la tutela del consumatore come leva per la sostenibilità
La Direttiva (UE) 2024/825 non introduce nuovi standard tecnici sulle caratteristiche fisiche o chimiche dei prodotti. Il suo raggio d'azione si sviluppa all'interno della cornice della tutela dei consumatori, andando a modificare e integrare due pilastri storici del diritto europeo:
La Direttiva 2005/29/CE sulle pratiche commerciali sleali (UCPD).
La Direttiva 2011/83/UE sui diritti dei consumatori (CRD).
L’obiettivo dichiarato dalla Commissione Europea nella sua sezione dedicata al consumo sostenibile è chiaro: garantire che i consumatori possano fare scelte informate, ecologiche e sicure, proteggendoli da claim ambientali ingannevoli, dall'obsolescenza precoce dei beni e dall'uso di etichette di sostenibilità non trasparenti.
Le FAQ chiariscono in prima battuta il perimetro applicativo: la direttiva si concentra esclusivamente sulle comunicazioni Business-to-Consumer (B2C) prima, durante e dopo una transazione commerciale. Rimangono escluse le comunicazioni strettamente istituzionali, regolatorie o finanziarie obbligatorie (come i report redatti in conformità alla Corporate Sustainability Reporting Directive - CSRD). Tuttavia, la Commissione solleva un importante avvertimento: qualora un'azienda decida di estrapolare volontariamente dati o dichiarazioni da tali report per utilizzarli in campagne di marketing o pubblicità dirette al pubblico, quelle informazioni rientreranno pienamente nell'ambito della Direttiva 2024/825 e dovranno rispettarne i severissimi requisiti.
La stretta sui "Green Claims" generici e le eccezioni ammesse
Uno dei punti centrali del documento di Q&A riguarda la definizione e il divieto delle dichiarazioni ambientali generiche. Espressioni un tempo abusate e prive di un reale riscontro verificabile – come "eco-friendly", "biodegradabile", "verde", "amico della natura" o "sostenibile" – non potranno più essere utilizzate se non supportate da un’eccellenza nelle prestazioni ambientali pubblicamente riconosciuta.
La Commissione specifica che per poter impiegare un claim generico, l'operatore deve dimostrare la conformità a schemi di certificazione ufficiali riconosciuti a livello europeo o internazionale, come il marchio EU Ecolabel o sistemi di certificazione ufficiali equivalenti conformi alla norma EN ISO 14024.
Il documento offre esempi pratici per comprendere il confine tra lecito e illecito:
Vietato: Un claim del tipo "imballaggio a basso impatto climatico", formulato in modo vago e senza ulteriori dettagli.
Consentito: Un'affermazione specifica e misurabile come "il 100% dell'energia utilizzata per produrre questo imballaggio proviene da fonti rinnovabili", a patto che l'operatore sia pronto a documentarlo e che la dicitura sia facilmente accessibile al consumatore.
Il bando alle promesse di "neutralità climatica" basate sulla compensazione
Le FAQ affrontano con particolare severità una delle pratiche di greenwashing più diffuse: la promozione di prodotti o servizi pubblicizzati come "a impatto zero", "carbon neutral" o "con emissioni compensate".
La Direttiva (UE) 2024/825 vieta esplicitamente le dichiarazioni basate sulla compensazione delle emissioni di gas a effetto serra (i cosiddetti carbon offsets) per sostenere che un prodotto ha un impatto nullo, ridotto o positivo sull'ambiente. Comprare crediti di carbonio piantando alberi in un altro continente non permette più di definire un prodotto commercializzato nell'UE come "climaticamente neutrale". Questo perché tali claim inducono in errore il consumatore, facendogli credere che il prodotto stesso non generi emissioni durante il suo ciclo di vita. Le aziende potranno comunque menzionare i propri investimenti in progetti di compensazione, ma solo come informazioni societarie separate e trasparenti, senza associarli direttamente alle qualità ambientali del singolo prodotto venduto.
Certificazioni e marchi di sostenibilità: stop all'anarchia delle etichette
Il mercato attuale è saturo di loghi e bollini che richiamano la sostenibilità, molti dei quali creati autonomamente dalle stesse aziende produttrici. Per porre fine a questa autoproclamazione, la nuova normativa stabilisce che i marchi di sostenibilità saranno ammessi solo se basati su sistemi di certificazione terzi indipendenti o se istituiti da autorità pubbliche.
I sistemi di certificazione dovranno soddisfare requisiti minimi stringenti di trasparenza, accessibilità e conformità alle norme di accreditamento europee (Regolamento CE 765/2008). Le FAQ sottolineano che dal 27 settembre 2026 i distributori, i dettaglianti e i buyer commerciali dovranno pretendere dai propri fornitori la massima chiarezza e la prova di tale conformità.
Garanzie, durabilità e contrasto all'obsolescenza
L'estensione della tutela del consumatore tocca anche la vita utile dei beni. La Direttiva impone nuovi obblighi informativi sulla durabilità e sulla riparabilità dei prodotti, introducendo un'etichetta armonizzata a livello europeo per evidenziare le garanzie commerciali di durabilità offerte dai produttori oltre la garanzia legale di conformità. Sarà inoltre vietato omettere informazioni sulla presenza di funzionalità introdotte per limitare intenzionalmente la durata del bene (obsolescenza precoce) o indurre il consumatore a sostituire i materiali di consumo (es. cartucce per stampanti) prima del necessario.
Tempistiche e impatto sul mercato: aziende italiane a un bivio
La data da cerchiare in rosso sul calendario è il 27 settembre 2026. Da quel momento, le sanzioni e i controlli delle autorità nazionali si applicheranno a tappeto. Le FAQ della Commissione chiariscono un aspetto cruciale per la logistica e la gestione delle scorte: le nuove regole si applicheranno anche ai prodotti già presenti sul mercato alla data di decorrenza, se destinati a transazioni B2C.
Questo significa che non vi sarà un periodo di tolleranza per lo smaltimento dei vecchi imballaggi recanti claim non conformi. Se un prodotto esposto sullo scaffale il 28 settembre 2026 riporta una dicitura generica non dimostrata o un claim di neutralità climatica vietato, l'azienda produttrice e la catena di distribuzione saranno passibili di sanzioni immediate e pesanti (le normative nazionali in via di definizione prevedono sanzioni pecuniarie proporzionate al fatturato). Le imprese hanno dunque una finestra temporale ristretta per censire le proprie etichette, rivedere le campagne di marketing e allineare la propria comunicazione ai nuovi standard di trasparenza europei.
European Commission - FAQ del 18 May 2026 - Questions & Answers sulla Direttiva (UE) 2024/825, Direttiva Empowering Consumers for the Green Transition (ECGT) - (Domande e risposte - Direttiva sulla responsabilizzazione dei consumatori per la transizione verde).
RXY
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