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Elettrosmog: le amministrazioni comunali non possono imporre nuovi limiti
Con le sentenze n. 678 e n. 683 del 25 gennaio 2002 il Tar del Lazio ha sottolineato le competenze delle amministrazioni comunali in materia di inquinamento legato alle emissioni elettromagnetiche.
Le sentenze sono relative al ricorso di Omnitel contro le delibere dei comuni di Palestrina e di Ciampino, con le quali si negava il rilascio di autorizzazione edilizia ai fini dell'installazione di stazioni radio base per telefonia cellulare.
In base a quanto disposto i comuni devono limitarsi a vigilare e far attuare le norme regolamentari statali e a loro non è data la possibilità di fissare limiti più restrittivi alle emissioni di onde elettromagnetiche.
Il testo delle sentenze specifica, infatti, come "la protezione sanitaria delle popolazioni dal cosiddetto inquinamento elettromagnetico risulti di esclusiva competenza statale; in presenza della quale sarebbe altresì inibito, finanche alle Amministrazioni regionali, l'introduzione di misure protezionistiche aventi più restrittivo contenuto rispetto a quelle fissate con legge".
Le sentenze sono relative al ricorso di Omnitel contro le delibere dei comuni di Palestrina e di Ciampino, con le quali si negava il rilascio di autorizzazione edilizia ai fini dell'installazione di stazioni radio base per telefonia cellulare.
In base a quanto disposto i comuni devono limitarsi a vigilare e far attuare le norme regolamentari statali e a loro non è data la possibilità di fissare limiti più restrittivi alle emissioni di onde elettromagnetiche.
Il testo delle sentenze specifica, infatti, come "la protezione sanitaria delle popolazioni dal cosiddetto inquinamento elettromagnetico risulti di esclusiva competenza statale; in presenza della quale sarebbe altresì inibito, finanche alle Amministrazioni regionali, l'introduzione di misure protezionistiche aventi più restrittivo contenuto rispetto a quelle fissate con legge".
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