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Il medico competente e la prevenzione del rischio di incidente stradale

Il medico competente e la prevenzione del rischio di incidente stradale
Redazione

Autore: Redazione

Categoria: Alcol e droghe

18/02/2013

Indicazioni sulla collaborazione del medico competente nella prevenzione del rischio di incidente stradale in orario di lavoro. Il rapporto tra alcol e guida, i compiti del medico certificatore e i fattori che aumentano il rischio di incidente.

 
Bologna, 18 Feb – Se il nostro paese sta assistendo in questi anni a una lenta diminuzione degli infortuni sul lavoro, probabilmente condizionata anche dai cattivi dati occupazionali, rimane in evidenza il trend di crescita nazionale degli incidenti professionali che avvengono sulle strade.
Per questo motivo PuntoSicuro sta raccogliendo in questi mesi dati e informazioni - tratti da convegni, seminari e corsi - che possano migliorare la prevenzione dei rischi di incidente stradale in orario di lavoro.
 
Su questo tema si è tenuto a Bologna il 13 dicembre 2012 un corso organizzato dalla Regione Emilia-Romagna con il supporto tecnico del SIRS-RER (Servizio Informativo per i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza): “La collaborazione del medico competente nella prevenzione del rischio di incidente stradale in orario di lavoro”.
 
Attraverso gli atti, pubblicati sul sito di SIRS-RER, riprendiamo brevemente i contenuti delle relazioni al corso partendo con qualche cenno relativo ai dati contenuti in “Prevenzione degli incidenti stradali in occasione di lavoro”, a cura di A. Gerosa - A. Guglielmin.
 
Con riferimento al rapporto INAIL annuale regionale 2011 relativo all’Emilia Romagna si indica che è diminuita la percentuale di infortuni relativi alla circolazione stradale in occasione di lavoro, scesa al 20,2%, con una inversione di proporzioni delle ultime due tipologie rispetto al 2010, pur rimanendo evidente la forte mortalità dell’ambiente “strada”: in Emilia Romagna oltre la metà dei casi mortali (64,2%) sono ancora infortuni su mezzo di trasporto per lavoro o in itinere, mentre sono il 58,7% del totale nel nord Est e 50,6% in Italia.
 
Dall’intervento “Il ruolo del Medico Competente nella promozione di comportamenti corretti e consapevoli”, a cura di G. Ghedini, riprendiamo alcune notizie relative al rapporto tra alcol e guida.
 
Infatti chi guida sotto l’ influenza dell’alcol ha un rischio maggiore di restare coinvolto in un incidente stradale rispetto ai soggetti sobri. “Tale dato può arrivare fino a 380 volte per chi guida con un tasso alcolemico di 1,5 m/l, cioè tre volte il tasso alcolemico massimo previsto (0,5 m/l) dal Codice della Strada”. Ed è bene sottolineare che “non esistono quantità sicure nell’assunzione di alcol”.
 
Il relatore indica che “se si è bevuto, è opportuno aspettare prima di mettersi alla guida”. Infatti i tempi di “smaltimento” non sono rapidi: “per metabolizzare una unità alcolica (quantità di alcol contenuta in un bicchiere mediamente 12 grammi di alcol puro) sono necessarie da 1 a 2 ore”.
Riguardo alle conseguenze dell’alcol o delle sostanze stupefacenti, si ricorda che  l’ assunzione di alcol oltre i limiti di legge “può provocare pericolose alterazioni della visione. Ancora più gravi sono le alterazioni visive causate dalle sostanze stupefacenti (in particolare dagli allucinogeni).  Gli effetti visivi dell’alcool provocano distorsione delle immagini e riducono il campo visivo laterale (effetto tunnel)”.
 
Nell’intervento “La prevenzione del rischio di incidente stradale: il punto di vista del ‘medico certificatore’”, a cura di Valdimaro Manneschi, ci si sofferma sui compiti del medico certificatore, sulla patente, sull’accertamento dei requisiti psichici e fisici.
 
Si ricorda che la patente di guida è un’autorizzazione amministrativa “necessaria per la conduzione su strade pubbliche di veicoli a motore, che viene rilasciata dopo che siano stati accertati i requisiti psicofisici, morali e attitudinali della persona”. 
 
E il Codice della Strada (art. 119 2-ter) recita:
 
2-ter. Ai fini dell'accertamento dei requisiti psichici e fisici per il primo rilascio della patente di guida di qualunque categoria, ovvero di certificato di abilitazione professionale di tipo KA o KB, l'interessato deve esibire apposita certificazione da cui risulti il non abuso di sostanze alcoliche e il non uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, rilasciata sulla base di accertamenti clinico-tossicologici le cui modalità sono individuate con decreto del Ministero della salute, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Dipartimento per le politiche antidroga della Presidenza del Consiglio dei ministri. Con il medesimo provvedimento sono altresì individuate le strutture competenti ad effettuare gli accertamenti prodromici alla predetta certificazione ed al rilascio della stessa. La predetta certificazione deve essere esibita dai soggetti di cui all'articolo 186-bis, comma 1, lettere b), c) e d), e dai titolari del certificato CFP o patentino filoviario, in occasione della revisione o della conferma di validità delle patenti possedute, nonché da coloro che siano titolari di certificato professionale di tipo KA o KB, quando il rinnovo di tale certificato non coincida con quello della patente. Le relative spese sono a carico del richiedente.
 
La relazione si sofferma anche su quanto richiesto dal Decreto legislativo 18 aprile 2011 n. 59,  “Attuazione delle direttive 2006/126/CE e 2009/113/CE concernenti la patente di guida” e su vari aspetti: requisiti visivi, sensibilità al contrasto, tempi di recupero dopo l’abbagliamento, disattenzione, ...
 
Riportiamo le conclusioni dell’intervento:
- “i requisiti sensoriali attualmente stabiliti dal Codice della Strada per il rilascio/rinnovo della patente di guida appaiono razionali e adeguati, ma è necessario che ognuno di essi possa essere effettivamente verificato nel corso della visita di ogni guidatore, utilizzando dotazioni infrastrutturali e strumentazioni adeguate;
- fattori solo apparentemente secondari, come la sensibilità al contrasto, sono in realtà fondamentali per la sicurezza di guida di un veicolo e meriterebbero quindi una maggiore attenzione;
- abbassare il livello dell’acuità visiva minima potrebbe risultare controproducente se gli altri parametri tecnici specificati dall’attuale Codice della Strada e norme annesse non fossero di livello adeguato;
- l’educazione del guidatore e la relativa azione sanzionatoria non può ignorare comportamenti come l’uso del terminale telefonico per texting o altre funzioni altamente pericolose, poiché distraenti (= attentivi verso altro) durante la guida di un veicolo”.
 
Concludiamo riportando alcuni spunti tratti dalla relazione “La prevenzione del rischio di incidente stradale: Il punto di vista del Medico Competente”, a cura della dott.ssa Grazia Guiducci.
 
La relatrice segnala che “i fattori che possono accrescere il rischio di incorrere in un infortunio/incidente su strada sono numerosi e spesso interagiscono tra loro”.
 
Ad esempio fa riferimento al fattore umano e in particolare a: 
- “comportamenti a rischio: uso-abuso di sostanze ad azione psicotropa (farmaci, droghe, alcool); alimentazione inappropriata; utilizzo di apparecchiature di comunicazione;
-orari di lavoro e tempi di riposo: organizzazione del lavoro e percezione della fatica (numero di ore di guida elevato, scarso riposo, …); sonnolenza e disturbi del sonno”. 
 

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In particolare l’utilizzo di sostanze stupefacenti provoca:
- “deficit di attenzione e concentrazione;
- sovrastima delle proprie capacità;
- sottostima del pericolo e mancata percezione del rischio;
- difficoltà nella messa a fuoco visiva;
- difficoltà nel coordinamento dei movimenti;
- rallentamento dei riflessi;
- percezione di colori e suoni come estremamente intensi;
- ridotta percezione degli ostacoli”.
E il DPR 309/90 “vieta l’assunzione di tali sostanze (non soltanto la dipendenza) poiché ciò provoca alterazioni dell’equilibrio psicofisico”. 
 
Sempre in relazione al fattore umano è da considerare:
- lo stress psicofisico correlato alla guida: traffico intenso; orario e ritmi di lavoro eccessivi; variazione continua di orari dei pasti e del sonno; rumore (urbano, del mezzo, della radio, …)”;
- l’idoneità alla guida: condizioni patologiche, assunzione di farmaci, ... 
 
Qualche indicazione su un altro fattore che può accrescere i rischi di incidente/infortunio: il veicolo. Ad esempio con riferimento alle caratteristiche del mezzo: volume del mezzo; manovrabilità del veicolo; carico, scarico e manovre relative; trasporto animali; trasporti eccezionali.
In questo caso sono di fondamentale importanza:
- controlli preventivi prima della partenza;
- segnalazione anomalie, problemi procedurali;
- posizionamento e stabilizzazione del carico;
- DPI per le operazioni a terra e sul veicolo”. 
 
Infine qualche breve cenno ai fattori ambientali
- “fattore strada: tipologia strade; viabilità; condizione del manto stradale; tipologia del viaggio;
-fattori climatici: condizioni climatiche e variabilità; temperature nell’abitacolo e abbigliamento”.
 
Tornando al rapporto tra medici e incidenti di lavoro concludiamo riportando i risultati di un confronto tra medici competenti.
Confronto che “conferma che per concorrere alla riduzione/controllo dei rischi, compreso l’ incidente stradale, si rende necessario promuovere il tradizionale processo compreso fra l’analisi dei pericoli e l’adozione di misure preventive e protettive (D.L.81/08 e s.m.i.), nell’ambito di un approccio multidisciplinare, che comprenda fra i protagonisti anche la figura del medico competente”.
 
 
Gli atti del corso:
 
 
- “ La prevenzione del rischio di incidente stradale: il punto di vista del ‘medico certificatore’”, a cura di Valdimaro Manneschi - medico (formato PDF, 1.61 MB);
 
- “ La prevenzione del rischio di incidente stradale: Il punto di vista del Medico Competente”, a cura della dott.ssa Grazia Guiducci (formato PDF, 2.29 MB);
 
- “ Prevenzione degli incidenti stradali in occasione di lavoro”, a cura di A. Gerosa - A. Guglielmin (formato PDF, 2,25 MB).
 
 
 
RTM

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Rispondi Autore: Laura Izzi - likes: 0
18/02/2013 (08:51:03)
Se posso dire, quello che manca a questi dati, che peraltro sono condivisibili, è come, con quale metodologia e strategia si possa cambiare un comportamento radicato come quello di bere ai pasti. Allora io penso che oltre al medico sia necessario l'apporto di professionisti che conoscano i meccanismi della mente umana e possano intervenire su questi con competenza. Faccio riferimento agli psicologi della sicurezza viaria, di cui faccio parte! È non dite che sono di parte! Sapete tutti molto bene quanto sia difficile cambiare un comportamento! Non basta certo dire "non farlo più!" O sbaglio..... Laura Izzi
Rispondi Autore: Alberto Turri - likes: 0
18/02/2013 (09:17:17)
Studio e approccio interesante, mi pare completo. Sottolineo che l'enfasi che viene giustamente data alla figura del medico competente, è doverosa, egli è comunque una figura che viene tenuta in grande considerazione dal lavoratore, ma non è la sola che deve operare. Il Datore di Lavoro, attore primario deve essere proattivo, intransigente e spingere assieme al MC, internamente all'azienda della campagne di promozione della salute, rivolte a ttt campi. I lavoratori dovrebbero comprendere (siamo tutti lavoratori!) ed essere sempre più consapevoli anche ora, nel periodo di crisi economica, che la sicurezza è un diritto da esigere ma anche un dovere da ricordare, da attenzionare e attuare sempre, verso se stessi e nei confronti degli altri. "Buona guida in sicurezza". Alberto
Rispondi Autore: Sergio Morando - likes: 0
18/02/2013 (11:35:13)
Vero che NON si devono assumere alcool e droghe né quando si guida sul il lavoro né quando si giuda per andare e tornare sul lavoro con i propri mezzi insomma mai si deve guidare anche nella vita privata i vari mezzi le automobili con assunzioni di alcool ecc.
Ma il medico competente..può invece fare l'investigatore ? E denunciare ? In quanto non di rado nelle ditte tramite ditte interinali..si è assunti in una mansione mentre ne sono richieste altre !Così si fa l'autista..di camion, muletti, e altri mezzi d'opera e "quando se fatta.." la visita medica al medico NON risulta che si facciano tali mansioni..e neppure viene chiesto dai medici cosa veramente sii faccia sul lavoro !Così in questo modo le visite mediche risulteranno sfalsate..senza neppure i prelievi del sangue..test anti droga -alcool che per fare l'autista e manovrare mezzi d'opera gru, carrelli elevatori ecc. sono invece obbligatori come pure fare saldatore vi sono apposite visite mediche, pertanto i pericoli da parte del medico competente ..non vengono comunicati "specialmente" quando risulta sulle loro carte non autista , saldatore ecc.ma semplicemente manovale..Ma quando codesti medici sanno perché gli si dice la verità.."dovrebbero" denunciare alle ASL e altri Uffici competenti quanto in realtà sta accadendo ! Ma cari miei NON invece questo non accade anche se comunicato ! E tutto continua come prima in generale con i soliti infortuni e le diverse morti bianche ! Comunque i medici competenti prima di fare le visite mediche potrebbero chiedere agli Uffici Centri per l'Impiego cosa hanno comunicato qui di qualifica di assunzione..se poi nelle ditte interinali e loro clienti risulta tutt'altro è presto fatto in Italia si raggirano ancora ad oggi le leggi sulle sicurezze dei Lavoratori e sul lavoro cosa continuata e voluta ! Anche da chi sa..ma fa finta di non sapere questo pessimo andazzo all'Italiana !Queste cose accadono maggiormente nei contratti precari sia essi interinali che di cooperative, società sportive..e non è un caso..vi sono tanti casi uguali o simili !
Morando
Rispondi Autore: Sergio Morando - likes: 0
12/04/2013 (22:44:54)
Lavoro di autista PRECARIO..nelle ditte di trasporto collettame NON si fa solo l'autista ma si DEVE anche caricare e scaricare da soli il camion da 35 q così si carica quintali di merce senza ausilio di carrelli elevatori ecc. alle 6,30 e già stanchi si ci deve mettere alla guida..arrivati dai clienti si scaricano i pacchi ma NON su il ciglio della porta dei negozi ecc. ma negli scantinati con svariati scalini dove spesso gli stessi locali NON sono a norma di legge igiene ASL per quanto riguarda alimentari e scatolame di varie bevande,sempre da soli si deve ricaricare i vuoti e scaricarli nuovamente in ditta all'arrivo.. e la ditta (non di piccole dimensioni )da codesto fare alla cooperativa dove gli autisti sono passati le una con l'altra caso mai venisse un ispezione..inoltre si deve ritirare i CONTANTI della merce consegnata e le visite mediche NON fatte con il test anti droga alcool ..E pretendono che quando si consegna la merce..si deve staccare il cronotachigrafo per non fare sapere ..quante ore di lavoro facciamo, dopo il contratto precario naturalmente siamo stati licenziati.. E passati a fare per vivere gli autisti completamente al nero.." tanto" caso mai ci dovessero fermare.. fanno la multa giornaliera alla ditta.. la multa vale il gioco per loro di rischiare, e noi costretti ad accettare tutto pur di lavorare un poco ma in questa PESSIMA maniera all'italiana da VERA VERGOGNA !!!
Precarietà in Italia significa non di rado violazione di legge D.lgs 81/2008 con conseguenti morti bianche e infortuni..in alternativa si è messi pure in disoccupazione imposta e qui i danni patrimoniali, esistenziali e morali sono estesi alle rispettive famiglie dei disoccupati !
Morando Sergio

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