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Alcol e lavoro: sorveglianza sanitaria e procedure operative aziendali
Vicenza, 23 Sett – In questi ultimi anni la normativa relativa alla prevenzione e sicurezza sul lavoro in materia di assunzione di alcolici, malgrado i ritardi del legislatore e le differenze degli indirizzi applicativi regionali, è andata via via modificandosi. Una normativa che è particolarmente rilevante anche in relazione all’importante attività di sorveglianza sanitaria dei medici competenti.
Per facilitare questa attività, l’ ULSS 6 di Vicenza ha inserito sul suo sito alcune schede e indicazioni per il controllo e coordinamento della sorveglianza sanitaria dei lavoratori. E tra queste schede è presente un documento dal titolo “Alcol e lavoro: principali aspetti normativi relativi alla tutela della salute dei lavoratori” e a cura della dott.ssa Milena Perini, medico competente. Documento presentato in occasione dell’incontro SPISAL-MMCC del 11 marzo 2014.
Nel documento si ricorda che il legislatore “ha introdotto il divieto di assunzione e somministrazione di bevande alcoliche nella attività lavorative che comportano un elevato rischio di infortuni sul lavoro, con la possibilità di effettuare controlli alcolimetrici ai lavoratori, e ha previsto, nell’ambito della sorveglianza sanitaria, la verifica dell’assenza di condizioni di alcol dipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti”.
Viene presentata la normativa correlata, con particolare riferimento a:
- Legge 125/2001 - Legge quadro in materia di alcol e di problemi alcolcorrelati: “introduzione del divieto di assunzione e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche nelle attività lavorative che comportano un elevato rischio di infortuni sul lavoro ovvero per la sicurezza, l’incolumità o la salute dei terzi e previsione di controlli alcolimetrici da parte del medico competente o dei medici del lavoro dei servizi per la prevenzione e la sicurezza negli ambienti di lavoro delle ASL (art. 15)”;
- Provvedimento 16/3/2006 della Conferenza Stato-Regioni: “individuazione delle attività lavorative che comportano un elevato rischio di infortuni sul lavoro ovvero per la sicurezza, l’incolumità o la salute dei terzi (di cui all’art. 15 della Legge 125/2001)”;
- D.Lgs. 81/2008, come modificato dal D.Lgs. 106/2009.
Si ricorda che “è obbligo dei lavoratori sottoporsi agli accertamenti disposti dal medico competente (sulla base dell’art. 20, comma 2, lett. i del D.lgs. 81/08, sanzionabile ai sensi dell’art. 59, comma 1, lett. a di tale decreto). Nel caso il lavoratore soggetto per legge al controllo rifiuti l’accertamento, per principio di precauzione potrà essere temporaneamente adibito da parte del datore di lavoro o del dirigente ad altra mansione non a rischio, o, se ciò non fosse possibile, potrà essere allontanato dal lavoro al fine di evitare il potenziale rischio infortunistico nel caso lo stesso abbia assunto alcolici, ferma restando la sanzionabilità di tale comportamento”.
Il documento, che vi invitiamo a visionare e che si sofferma ampiamente anche sugli effetti acuti e a lungo termine dell’assunzione di bevande alcoliche, riporta vari documenti per il medico competente, una lista delle lavorazioni per le quali è vietata la somministrazione e l’assunzione di bevande alcoliche e una procedura operativa sulla gestione del tema alcool e lavoro.
Ci soffermiamo in particolare sulla procedura operativa che fa riferimento all’articolo 15 della Legge 30 marzo 2001 e alla verifica di assenza di alcol dipendenza nei lavoratori ai sensi dell’articolo 41 comma 4 del D.Lgs.81 del 2008 e successive modifiche e integrazioni.
Dopo aver indicato le attività lavorative per cui è vietata l’assunzione di bevande alcoliche in orario di lavoro, si segnala che “durante la pausa pranzo e in generale nelle pause di lavoro è proibita l’assunzione di alcolici in quanto può poi comportare una alcolemia diversa da zero durante le ore di lavoro. Il datore di lavoro si impegna a non somministrare alcolici nelle mense aziendali e ad effettuare appositi accordi con gli esercenti esterni per evitare il consumo di alcolici durante i pasti consumati dai lavoratori”.
Inoltre è vietata l’assunzione di bevande alcoliche “anche prima dell’inizio del turno di lavoro”.
Veniamo alle procedure specifiche per la gestione dei casi di “ubriachezza conclamata” e per i casi di ragionevole dubbio.
Ne riprendiamo alcune parti:
- “nelle situazioni di ubriachezza conclamata e/o di ragionevole dubbio di incapacità ad attendere alla mansione a rischio, la prima misura da mettere in atto è l’astensione e l’allontanamento del lavoratore da ogni mansione ritenuta pericolosa o rischiosa per il lavoratore stesso e per la collettività fino al ritorno alla situazione di compenso o benessere (art. 15 D.Lgs. 81/08 comma 1 lett. m). Segue l’ accompagnamento coatto del dipendente a casa con presa in carico da parte dei familiari;
- chiunque riscontrasse una situazione di ubriachezza conclamata e/o di ragionevole dubbio deve segnalarla nell’immediatezza al datore di lavoro o preposto che darà disposizioni circa l’interdizione allo svolgimento della mansione a rischio. Tale obbligo vige particolarmente per i preposti/capisquadra che hanno compiti di sovrintendenza e vigilanza in riferimento anche all’art. 19 comma 1a e 1f” (D.Lgs. 81/2008, ndr);
- “a seconda delle condizioni cliniche del lavoratore e delle risorse aziendali potrà essere previsto l’accesso al pronto soccorso con chiamata al 118;
- nei casi complicati di ubriachezza molesta dove c’è un ragionevole pericolo di comportamenti antisociali e violenti saranno avvertite anche le forze di pubblica sicurezza;
- le situazioni di ubriachezza conclamata e/o di ragionevole dubbio, in via cautelativa e riservata, sono inoltre segnalate dal datore di lavoro o suo delegato, in forma scritta, al Medico Competente. Questi valuterà le condizioni del Lavoratore in rapporto alla sua salute e alla sicurezza e suggerirà, se necessario, un cambio di mansione in base agli eventuali accertamenti sanitari del caso (art. 18, comma 1 lett. c del D.Lgs. 81/08);
- si ricorda che per le situazioni non comprese nelle lavorazioni indicate dall’accordo Stato-Regioni, il Datore di lavoro richiederà alla struttura pubblica una valutazione di idoneità al lavoro ex art. 5 Legge 300/70 (Statuto dei lavoratori)”.
Arriviamo infine alle procedure specifiche per la verifica di assenza di condizioni di alcol-dipendenza adottate dal Medico Competente nell’ambito della sorveglianza sanitaria svolta ai sensi dell’art. 41 comma 4 del D.Lgs. 81/2008.
Il documento indica che “in assenza di indicazioni operative in merito alle procedure specifiche per la verifica delle condizioni di alcool-dipendenza”, il Medico Competente adotta “la seguente proposta operativa di controllo da applicare a discrezione del MC in toto o parzialmente seguendo le fasi più sotto specificate”.
In particolare per tutti i lavoratori che svolgono mansioni comprese nell’Allegato I del Provvedimento del 16/03/06:
- “fase di prevenzione salute: informazione (anche durante ogni visita medica periodica, incontro programmato dal datore di lavoro, consegna di informativa all’assunzione);
- fase A.U.D.I.T. (questionario Alcohol Use Disorders Identification Test) e/o eventuale verifica alcolimetrica collettiva concordata e programmata nell’ambito di un accordo tra RLS e DdL;
- fase di controllo con accertamenti analitici consistenti in: a. Esame emocromocitometrico completo, AST, ALT, GGT, Ac urico, creatininemia, glicemia, trigliceridi ed esame urine per evidenziare alterazioni quali ad esempio anemia, macrocitosi, alterata funzionalità epatica (a discrezione del medico competente); b. C.D.T. (a discrezione del medico competente); c. Alcolemia (a discrezione del medico competente).
E in caso di sospetto per riscontro di positività agli accertamenti di cui sopra, “l’idoneità verrà sospesa per le lavorazioni a rischio e verrà valutata la necessità di inviare il lavoratore alla struttura sanitaria competente per visita specialistica alcologica ed eventuale programma di recupero”.
“ Alcol e lavoro: principali aspetti normativi relativi alla tutela della salute dei lavoratori”, esempio di procedura operativa aziendale per lavoratori con divieto di assunzione di alcolici – a cura della dott.ssa Milena Perini, medico competente (formato PDF, 121 kB).
Tiziano Menduto
Questo articolo è pubblicato sotto una Licenza Creative Commons.
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Rispondi Autore: Bartolo Meotti - likes: 0 | 23/09/2015 (14:21:19) |
Ho letto con interesse l'articolo. Mi sembra di ricordare che negli ospedali non è prevista la sorveglianza sull'assunzione di alcool nei confronti di medici e infermieri ma solo vesro caldaisti ed autisti. Se è così non risulta poco incisiva l'azione di contrasto all'abuso? |
Rispondi Autore: Fausto Zuccato - likes: 0 | 27/09/2015 (19:44:23) |
Al Sig Bartolo Meotti suggerisco di andare a vedere quanto scritto nel Provvedimento 16 marzo 2006 Allegato I, comma 4): ci sono tutte le professioni sanitarie. Così al 5) e al 6) tutte le mansioni di vigilanza dell'infanzia e di insegnamento. Che poi non si effettui alcuna attività di controllo su tali categorie varrebbe la pena di accertamenti; potrebbe dipendere dal fatto che a tale provvedimento non ha mai fatto seguito una direttiva operativa, come invece è stato per le sostanze psicotrope e stupefacenti. Il che ha dato luogo ad un proliferare di disposizioni regionali spesso difformi fra regione e regione, prese di posizione sorprendenti come la liceità dei rilievi alcolimetrici ma non degli esami indicativi di possibile assunzione cronica di alcolici e di alcoldipendenza, parere espresso, ad esempio, da alcuni autoreferenziati personaggi lombardi. Impera inoltre una confusione su significato e valore diagnostico dell'alcolemia, unico accertamento univocamente lecito sul quale peraltro le modalità di effettuazione non sono del tutto note e soprattutto non sono chiare. I fiumi di parole spesi sull'argomento alcoldipendenza si sarebbero evitati se un successivo Provvedimento, come fu per le sostanze stupefacenti e psicotrope, fosse stato attuato dalla Conferenza permanente, la quale, in nove anni, non ha evidentemente trovato il tempo di farlo. Una cosa vorrei far notare: nel Provvedimento 30 ottobre 2007, nell'allegato I sono elencate le Mansioni per le quali vanno attuati i controlli di assenza di tossicodipendenza. Bene, fra queste sono totalmente assenti le attività sanitarie ed educative. E siccome vige in Italia il rigido principio che è lecito solo ciò che è espressamente indicato dal legislatore e non è lecito ciò che non è espressamente indicato (per dirla coi legulei "quod scripsit voluit quod non scripsit noluit"), ne consegue che potrei essere lecitamente operato da un chirurgo strafatto di eroina o cocaina ma non da un chirurgo che s'è fatto un paio di bicchieri di vino al pasto precedente l'operazione e che, secondo i più rigorosi estensori di procedure, dovrebbe essere sottoposto sempre ad alcolemia sulla soglia della sala operatoria, e forse anche all'uscita. |
Rispondi Autore: Alberto caproli - likes: 0 | 23/04/2019 (14:12:29) |
Salve sono un operatore socio sanitario che lavora in struttura privata per uno screzio avuto con un infermiere e caposala il capo del personale dopo che gli ho esposto un mio disagio vuole che faccia le analisi per alcolemia mentre io penso di subire del mobbing |
Rispondi Autore: Fausto Zuccato - likes: 0 | 23/04/2019 (21:29:45) |
Stando a quanto scritto dalla Conferenza permanente Stato-Regioni nel Provvedimento 16 marzo 2006 Allegato I, al comma 4) ci sono tutte le professioni sanitarie, al 5) tutte le mansioni di vigilanza dell'infanzia e di insegnamento; in tali sedi si fa espresso riferimento alla mansione di operatore sanitario. A quanto scrivono esperti della SIMLII riguardo a controlli alcolimetri su singoli lavoratori "non è possibile fornire una risposta esaustiva che possa valere come ricetta unica per le numerose e variegate attività lavorative incluse dell’Intesa della Conferenza Stato Regioni del 2006; troppo numerose sono le variabili organizzative e gestionali di ogni singola mansione indicata". Però,"Limitare il controllo a quei lavoratori...eventualmente segnalati al MC dal DL o da altre figure aziendali, significherebbe tradire la lettera e lo spirito della norma citata." Infatti, "risulta evidente che il controllo alcolimetrico debba essere effettuato indiscriminatamente su tutti i lavoratori le cui mansioni rientrano in quelle incluse nell’elenco del 2006 e che risultino presenti in ogni azienda o unità produttiva." Per quanto riguarda il problema mobbing, qui ci si addentra in un sentiero minato, percorribile, a mio parere, solo con l'assistenza di un avvocato esperto. |