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Sfruttamento del lavoro e caporalato: evoluzione e normativa di contrasto
Cosenza, 8 Giu – Quanto accaduto nei giorni scorsi ad Amendolara, in provincia di Cosenza, con la morte di quattro braccianti agricoli di nazionalità afghana e pakistana, riporta l’attenzione sul fenomeno dello sfruttamento lavorativo e del caporalato.
Caporalato che, secondo quanto evidenziato in un focus del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, consiste in “forme illegali di intermediazione, reclutamento ed organizzazione della manodopera”. Si tratta di “un meccanismo che si insinua tra domanda e offerta di lavoro, soprattutto nei confronti di soggetti come migranti, donne e minori che si trovano in condizioni di particolare vulnerabilità e bisogno, traducendosi spesso in violazione dei diritti umani e dei diritti fondamentali sul lavoro”. Un fenomeno che, “diffuso su tutto il territorio nazionale”, è caratterizzato “dalla violazione di disposizioni in materia di orario di lavoro, salari, contributi previdenziali, diritti alle ferie, salute e sicurezza sul luogo di lavoro e trattamento dignitoso”.
Al di là del caso specifico di Amendolara - sul quale sono ancora in corso le indagini per comprendere le dinamiche e le responsabilità - il lavoro irregolare, lo sfruttamento e il caporalato in Italia sono fenomeni diffusi e difficili da contrastare. Diffusi anche al nord del nostro Paese, come ricordato in un nostro articolo di qualche anno fa (“ L’Italia del lavoro nero e dei caporali: morire per tre euro”), in vari comparti lavorativi (non solo in agricoltura) e, purtroppo, in grado di evolversi rapidamente anche in relazione ai cambiamenti introdotti dalla trasformazione digitale.
E riguardo alla diffusione del caporalato in Italia è di pochi giorni fa la notizia di dodici persone arrestate nell'ambito di un'indagine, coordinata dalla Direzione distrettuale antimafia (Dda) di Potenza, su una rete criminale che, attraverso la strumentalizzazione dei cosiddetti 'Decreti Flussi', riduceva in condizione di quasi schiavitù numerosi braccianti agricoli.
A partire dalla necessità di conoscere meglio il fenomeno del caporalato, dello sfruttamento lavorativo, che porta spesso anche alla violazione di ogni regola in materia di salute e sicurezza, riprendiamo oggi alcuni approfondimenti sul tema, tratti dalle indicazioni delle Commissioni parlamentari che se ne sono occupate e da un breve approfondimento sulla Legge 29 ottobre 2016, n. 199 recante “Disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero, dello sfruttamento del lavoro in agricoltura e di riallineamento retributivo nel settore agricolo”. Una legge che è importante per il contrasto al caporalato, almeno per quanto riguarda il settore agricolo, ma che è ancora oggi poco conosciuta.
Questi gli argomenti affrontati nell’articolo:
- Lo sfruttamento lavorativo in agricoltura e l’evoluzione del caporalato
- I commenti dopo la tragedia in Calabria e l’applicazione della legge 199/2016
- La legge 199, l’intermediazione illecita e lo sfruttamento del lavoro
Lo sfruttamento lavorativo in agricoltura e l’evoluzione del caporalato
La Commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni di lavoro in Italia, sullo sfruttamento e sulla sicurezza nei luoghi di lavoro pubblici e privati, nella sua “Relazione finale sull’attività svolta”, aveva raccolto già nel 2022 molti dati interessanti per contrastare lo sfruttamento nel mondo del lavoro.
Se la Commissione ha svolto una serie di sopralluoghi focalizzando la propria attenzione sul tema dello sfruttamento dei lavoratori in agricoltura, con particolare riguardo al fenomeno del caporalato, il raggio di azione si è presto allargato per approfondire fenomeni di sfruttamento presenti non solo nel settore agricolo, ma anche in altri comparti (ad esempio il comparto tessile.
Emerge dalla relazione un quadro ben articolato di “come il fenomeno dello sfruttamento dei lavoratori, da parte di caporali senza scrupoli, si sia evoluto significativamente nel corso degli ultimi anni”.
Infatti si è passati – continua la relazione – “in un breve arco temporale, dai casi di un forte coinvolgimento della malavita organizzata locale a situazioni di sfruttamento di lavoratori indifesi, quasi sempre stranieri, da parte di loro connazionali che organizzano il loro trasferimento dal Paese d’origine fino al luogo di lavoro nel quale quotidianamente verranno negati i loro diritti di persone, prima ancora che di lavoratori”.
Le missioni della Commissione hanno consentito anche di “acquisire utili elementi informativi, con un rilievo particolare per il settore della logistica”.
La relazione ha poi uno specifico capitolo dedicato alle nuove forme di sfruttamento “che si affiancano, purtroppo, ai casi di sfruttamento più tradizionali” e che avvengono attraverso l’utilizzo delle moderne tecnologie. Si tratta del fenomeno che “ha assunto la denominazione di ‘caporalato digitale’ e che vede nell’ utilizzo degli algoritmi il fulcro per lo sfruttamento del lavoratore”. Nel caporalato digitale, i lavoratori della gig economy si trovano a sostituire i braccianti agricoli e a condividerne lo sfruttamento.
Per ricordare poi la relazione tra sfruttamento e sicurezza è sempre la Commissione – in questo caso lo fa nella “ Relazione Intermedia sull’attività svolta” depositata pochi mesi prima della relazione finale – a sottolineare come “nei luoghi di lavoro dove si rileva la sostanziale inapplicazione di ogni norma antinfortunistica, sia sempre compresente una inapplicazione della normativa sui rapporti di lavoro (anche di rilievo penale) e/o una presenza a vari livelli di illegalità e di criminalità (organizzata o meno)”.
I commenti dopo la tragedia in Calabria e l’applicazione della legge 199/2016
Tornando alla recente tragedia di Amendolara molti commenti fanno riferimento alla legge 199/2016 e alla necessità di una sua migliore applicazione.
È il caso di Daniela Fumarola, segretaria generale Cisl, che, come ricordato sul sito della Cisl in relazione ad un suo intervento su “Il Mattino”, indica che “questa tragedia era annunciata. Era già scritta nelle inchieste delle procure, nelle relazioni delle forze dell’ordine, nelle denunce del sindacato e nelle testimonianze di tanti braccianti. Storie fatte di vessazioni, paura, ricatti incompatibili con la dignità umana. Un sistema di intermediazione illegale che coinvolge migliaia di lavoratori migranti e che interessa tutto il territorio nazionale. Un sistema che non controlla soltanto il lavoro, ma spesso anche il trasporto, l’accesso ai servizi essenziali”.
Sottolinea poi che la legge 199/2016 contro il caporalato – come ricordato anche in una intervista al magistrato Bruno Giordano pubblicata sul nostro giornale - rappresenta un passaggio importante.
Daniela Fumarola indica che sul piano repressivo la legge “ha consentito di rafforzare strumenti investigativi, aumentare le sanzioni e colpire non solo i caporali, ma anche i datori di lavoro che se ne avvalgono”. Tuttavia il secondo pilastro della legge, “quello della prevenzione, è rimasto incompiuto. I controlli continuano a essere insufficienti. Gli organici ispettivi non sono ancora adeguati. Le reti di protezione per i lavoratori restano troppo deboli. Soprattutto, non si è riusciti a spezzare il meccanismo del ricatto e della paura che impedisce a molti migranti di denunciare”.
La legge 199, l’intermediazione illecita e lo sfruttamento del lavoro
Veniamo dunque alla legge 29 ottobre 2016, n. 199 “Disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero, dello sfruttamento del lavoro in agricoltura e di riallineamento retributivo nel settore agricolo”, una legge spesso citata dopo gli eventi delittuosi connessi al caporalato, ma ancora poco conosciuta.
Nell’illustrazione del disegno di legge – a cura della relatrice Maria Grazia Gatti - connesso alla legge poi approvata, si indica che l'attività di intermediazione illegale nel lavoro agricolo “investe non solo il lavoro nero e sottopagato, ma anche altri aspetti essenziali della vita civile, come l'abitazione, la sicurezza sul lavoro e l'assistenza medica”. È un fenomeno che ha “ormai perso la sua originaria dimensione locale, dando vita a un processo di globalizzazione delle campagne e controllando ogni anno un giro d’affari di alcune decine di miliardi di euro”.
La legge 199/2016 estende l'arresto obbligatorio, ai sensi dell'articolo 380 del codice di procedura penale, anche al delitto di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro per il quale sino ad oggi era applicabile l'arresto facoltativo, all'evidente fine di rafforzare gli strumenti di natura precautelare.
Tuttavia, come indicato nella già citata intervista al magistrato Giordano, la legge 199/2016 “non ha introdotto soltanto l’arresto obbligatorio in flagranza, ma anche un’attenuante per il collaboratore processuale, una figura di pentito nell’ambito di questa tipologia di reati”. Inoltre “è prevista la possibilità per il giudice di nominare un controllore giudiziario, cioè di sottoporre l’impresa al controllo di un amministratore straordinario che operi in azienda e non si sostituisca al datore di lavoro, ma lo affianchi al fine di regolarizzare l’azienda stessa e di conservarne il valore economico, a cominciare dall’occupazione”.
Per comprendere meglio cosa intenda la normativa per “intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro”, riprendiamo dalla legge l’articolo 1 (Modifica dell'articolo 603-bis del codice penale) dove si segnala che l'articolo 603-bis del codice penale è sostituito dal seguente:
«Art. 603-bis. (Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro). - Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da 500 a 1.000 euro per ciascun lavoratore reclutato, chiunque:
- recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori;
- utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l'attività di intermediazione di cui al numero 1), sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno.
(…)
Ai fini del presente articolo, costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o più delle seguenti condizioni:
- la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;
- la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;
- la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro;
- la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti.
Costituiscono aggravante specifica e comportano l'aumento della pena da un terzo alla metà:
- il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre;
- il fatto che uno o più dei soggetti reclutati siano minori in età non lavorativa;
- l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori sfruttati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro».
Concludiamo rimandando alla lettura e all’articolato della legge 29 ottobre 2016, n. 199:
- Articolo 1 - Modifica dell'articolo 603-bis del codice penale
- Articolo 2 - Introduzione degli articoli 603-bis.1 e 603-bis.2 del codice penale
- Articolo 3 - Controllo giudiziario dell'azienda e rimozione delle condizioni di sfruttamento
- Articolo 4 - Modifica all'articolo 380 del codice di procedura penale
- Articolo 5 - Modifica all'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, in materia di confisca
- Articolo 6 - Modifica all'articolo 25-quinquies del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, in materia di responsabilità degli enti
- Articolo 7 - Modifica all'articolo 12 della legge 11 agosto 2003, n. 228, in materia di Fondo per le misure antitratta
- Articolo 8 - Modifiche all'articolo 6 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, in materia di Rete del lavoro agricolo di qualità
- Articolo 9 - Disposizioni per il supporto dei lavoratori che svolgono attività lavorativa stagionale di raccolta dei prodotti agricoli
- Articolo 10 - Riallineamento retributivo nel settore agricolo
- Articolo 11 - Clausola di invarianza finanziaria
- Articolo 12 - Entrata in vigore
Tiziano Menduto
Scarica la normativa e i documenti citati nell’articolo:
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