Sicurezza dei lavoratori agricoli: il meccanismo di condizionalità sociale
Urbino, 25 Giu – Ci siamo spesso soffermati sulle criticità relative alla salute e sicurezza dei lavoratori agricoli e anche i dati dell’Inail relativi agli infortuni del 2023 mostrano, secondo le prime stime provvisorie, come l’agricoltura sia in controtendenza rispetto alla riduzione degli infortuni sul lavoro rispetto al 2022.
Inoltre non c’è dubbio che la barbarie connessa all’incidente di Satnam Singh, il lavoratore agricolo lasciato morire con un braccio amputato, e la recrudescenza del fenomeno del caporalato e dello sfruttamento della manodopera immigrata, abbia giustamente riportato, proprio in questi giorni, l’attenzione al tema delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza, specialmente in agricoltura.
Se questo tema, in questi anni, è stato oggetto “di una corposa analisi istituzionale, che ha evidenziato la stretta relazione tra incidenti sul lavoro e bassa qualifica professionale del lavoratore”, le autorità europee “hanno promosso un nuovo modello di sviluppo sostenibile in agricoltura orientato alla tutela ambientale – volta a ridurre l’utilizzo dei prodotti chimici e le emissioni di gas serra – e sociale, che riguarda anche la materia della salute e della sicurezza dei lavoratori agricoli”. E il meccanismo della “condizionalità sociale”, introdotto dall’UE e recepito dall’ordinamento italiano, “va in questa direzione, prevedendo la decurtazione di una parte delle sovvenzioni erogate dall’Europa” nell’ambito della PAC, la Politica Agricola Comune 2023-2027, a favore degli operatori economici dell’agricoltura, “qualora questi non rispettino alcune norme inderogabili di legge, tra cui quelle riguardanti la salute e la sicurezza dei lavoratori”.
A parlare di “condizionalità sociale”, soffermandosi anche sulle problematiche relative alla sicurezza nel settore agricolo, è un contributo/saggio pubblicato sul numero 1/2024 di “Diritto della sicurezza sul lavoro”, rivista online dell'Osservatorio Olympus dell' Università degli Studi di Urbino.
In “Salute e sicurezza dei lavoratori agricoli e posizione di garanzia del datore di lavoro nel meccanismo di condizionalità sociale”, a cura di Nicola Deleonardis (dottore di ricerca e assegnista in diritto del lavoro presso il Dipartimento Jonico degli studi di Taranto, Università degli studi di Bari Aldo Moro), si analizza il meccanismo della condizionalità sociale e si vuole verificare se l’istituto “sia in grado di rafforzare la posizione di garanzia del datore di lavoro agricolo”. Infatti – continua l’abstract del contributo – “se già la condizionalità sociale, come introdotta dal legislatore europeo, presenta alcune criticità, ben più consistenti appaiono quelle del decreto di recepimento, che non sembra particolarmente ossequioso delle prescrizioni unionali”.
Il saggio rappresenta la versione estesa della relazione discussa in occasione del seminario “Salute e sicurezza, rischi emergenti e nuovi ambienti di lavoro” il 30 novembre 2023 presso l’Università degli studi di Roma Tre.
Nel presentare il contributo l’articolo si sofferma sui seguenti argomenti:
- Il settore agricolo e i problemi in materia di salute e sicurezza
- Il settore agricolo, il meccanismo di condizionalità sociale e la normativa
- L’attuazione del meccanismo di condizionalità sociale in Italia
Il settore agricolo e i problemi in materia di salute e sicurezza
Il saggio presenta, preliminarmente, alcune informazioni di contesto sul nesso tra attività agricola (e le attività connesse come, ad esempio, orticoltura, allevamento e silvicoltura) e la salute e sicurezza sul lavoro.
In particolare viene richiamato il “Nuovo quadro strategico dell’UE in materia di salute e sicurezza sul lavoro post-2020” (Risoluzione del Parlamento europeo del 10 marzo 2022) dove si affronta la relazione tra (in)salubrità e (in)sicurezza e lavoro agricolo “avendo riguardo: alle particolari condizioni climatiche a cui sono esposti i lavoratori che svolgono la propria prestazione all’aperto, da cui discende il rischio di sviluppare particolari malattie; alla precarietà delle condizioni di lavoro e di vita dei lavoratori stagionali; alla particolare esposizione a sostanze chimiche pericolose”.
Partendo dal “Nuovo quadro strategico” dell’UE vengono sottolineati “due fattori incidenti sulla salute e sicurezza dei lavoratori, la cui combinazione produce altresì un sovraccarico di rischi”.
Il primo “attiene alle tipicità del settore”.
L’attività agricola presenta, infatti, “alcune peculiarità – il lavoro all’aria aperta o nelle serre, l’impiego di macchinari pesanti, la presenza di animali, l’isolamento sul luogo di lavoro, l’uso di prodotti chimici e fitosanitari – che aumentano i rischi cui sono esposti i lavoratori”.
Il secondo fattore, invece, “riguarda la condizione di disempowerement di una (grossa) fetta dei lavoratori agricoli, da intendersi come «l’incapacità di controllare le proprie vite a causa della bassa posizione che occupano nella gerarchia sociale» (A. Rinaldi, M. Marceca, “I determinanti sociali della salute: che cosa sono e come influenzano la nostra salute”). Si segnala che la disparità di potere contrattuale, “generalmente già connaturata al rapporto di lavoro subordinato, si acuisce in agricoltura, riverberandosi anche sulla salute. Non di rado, in questo settore, il lavoro viene prestato da soggetti che si trovano in una condizione di esclusione dal mercato del lavoro o di vulnerabilità, che facilita ancora oggi un’attitudine all’evasione o all’elusione delle norme in materia di salute e sicurezza”.
In sostanza – continua l’autore – “in un settore in cui la salute e la sicurezza dei lavoratori è già messa in pericolo da fattori peculiari”, come visto prima, “le relazioni di potere che in esso (spesso) si instaurano espongono il lavoratore a ulteriori rischi per la propria salute e sicurezza”.
Il settore agricolo, il meccanismo di condizionalità sociale e la normativa
Come indicato in apertura di articolo il contributo segnala che un tentativo di “rafforzare gli obblighi di sicurezza all’interno dell’organizzazione aziendale” può rintracciarsi con l’articolo 14 del Regolamento (UE) n. 2021/2115 del 2 dicembre 2021, recante norme sul sostegno ai Piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell’ambito della politica agricola comune. Regolamento che ha introdotto nella PAC 2023-2027 la cosiddetta “condizionalità sociale”.
Il meccanismo subordina “la totale erogazione dei contributi della PAC a favore degli imprenditori agricoli al rispetto dei “requisiti relativi alle condizioni di lavoro e di impiego applicabili o agli obblighi del datore di lavoro derivanti dagli atti giuridici di cui all’allegato IV” riportato nel Regolamento. E tale Allegato “rinvia ad alcuni atti europei successivamente recepiti dall’ordinamento domestico, quali la direttiva 2019/1152/UE, in materia di trasparenza dei rapporti di lavoro, e le direttive 89/391/CEE e 2009/104/CE, che riguardano entrambe la salute e la sicurezza dei lavoratori”.
L’istituto della condizionalità sociale “intende rafforzare il rispetto delle norme inderogabili di legge, riducendo l’ammontare di quelle risorse economiche che hanno storicamente foraggiato il sistema produttivo agricolo europeo”. E “l’alto tasso di ineffettività della sanzione penale spinge sia il legislatore UE, sia quello nazionale, verso tecniche sanzionatorie più efficaci in quanto toccano l’interesse (al profitto) datoriale, in tal modo supportando l’apparato sanzionatorio previsto dal d.lgs. n. 81/2008, nel quadro di una visione complessiva della ‘cultura della prevenzione’, della quale regole e sanzioni sono gli strumenti”.
Il contributo, che si sofferma ampiamente sia sulle direttive presenti nell’Allegato IV, sia su quelle mancanti, ricorda poi che l’art. 14 del Regolamento 2021/2015, nonché il connesso Allegato IV, “sono stati recepiti dal d.lgs. 17 marzo 2023, n. 42, come modificato dagli artt. 2-3 del d.lgs. 23 novembre 2023, n. 188”.
Ricordiamo che il D.Lgs. 42/2023 rappresenta, in particolare, l’attuazione del Regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune.
Inoltre la disciplina di dettaglio delle disposizioni soggette a sanzioni è contenuta, secondo quanto previsto dal d.lgs. n. 42/2023, nel decreto ministeriale 28 giugno 2023.
Rimandiamo alla lettura integrale del contributo che si sofferma ampiamente sulle disposizioni di recepimento e veniamo ad alcune conclusioni dell’autore del saggio.
L’attuazione del meccanismo di condizionalità sociale in Italia
Si indica che l’analisi ha mostrato “come l’attuazione del meccanismo di condizionalità sociale nell’ordinamento domestico non sia particolarmente rispettosa degli obblighi regolamentari previsti dall’art. 14 e dall’Allegato IV del Regolamento 2021/2115, incapace così di esercitare la sua vis intimidatoria e poco incidendo sul rafforzamento di una cultura della sicurezza”.
In particolare il DM 28 giugno 2023 “sembra privilegiare il rispetto di quegli obblighi propri della figura formale-cartolare del datore di lavoro, derivanti dalla titolarità del rapporto, e meno, invece, quelli di natura sostanziale, sui quali poggia maggiormente il principio di effettività del sistema di prevenzione”.
Se, ad esempio, è importante la comunicazione all’Inail dei “dati relativi alla quantità – e alla qualità - degli infortuni occorsi in azienda” (adempimento annoverato dal DM), “ciò non toglie come sul piano prevenzionistico restano escluse responsabilità di particolare rilevanza” (sono analizzate nel saggio) che “depotenziano il meccanismo di condizionalità, non impattando positivamente così sul rafforzamento della posizione di garanzia del datore di lavoro, che è uno dei principali obiettivi – assieme alla trasparenza dei rapporti di lavoro – posti dall’art. 14 del Regolamento 2021/2115”.
Dunque il DM 28 giugno 2023 “non si adegua alla ratio ordinatrice del d.lgs. n. 81/2008; al contrario sembra prevalere la volontà di incidere sulle responsabilità datoriali entro dei limiti tali da non compromettere la redditività dell’impresa agricola”.
Ed in definitiva, conclude l’autore del saggio, ne viene fuori “un provvedimento confusionario e pasticciato”.
Rimandiamo, in conclusione, alla lettura integrale del contributo che abbiamo brevemente riassunto e che si sofferma su vari altri aspetti:
- obblighi generali del datore di lavoro;
- valutazione dei rischi;
- obblighi di informazione e formazione;
- recepimento della direttiva 2009/104/CE.
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