Agricoltura e fitosanitari: la normativa, le attrezzature e i controlli
Torniamo oggi a parlare dell' impiego di fitofarmaci in agricoltura partendo dai contenuti di un intervento al convegno “La prevenzione e la salvaguardia di chi lavora e produce in agricoltura. I piani nazionale e regionali 2014 – 2018: attività e prospettive”, un convegno che si è tenuto a Foggia dal 28 al 29 aprile 2017 durante la 68^ Fiera Internazionale dell’Agricoltura e della Zootecnia.
Nella relazione “Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali: l'impegno per la prevenzione in agricoltura”, a cura di Mario Fargnoli (Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali - Direzione generale dello sviluppo rurale - Ufficio DISR III), viene fornita, in merito alla sicurezza sul lavoro in agricoltura, un’analisi del contesto e informazioni sulla normativa e sulle attività del Ministero delle politiche agricole (MiPAAF) e gli interventi di promozione della sicurezza.
Ad esempio si indica che per quanto di competenza, gli interventi del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in favore della tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori del settore agricolo “possono essere raggruppate secondo tre indirizzi differenti:
- La promozione della sicurezza dei lavoratori nell’ambito delle politiche europee di supporto all’agricoltura, che tra l’altro si traduce nelle attività di coordinamento e monitoraggio dell’implementazione a livello regionale delle misure di sviluppo rurale;
- Il lavoro di implementazione e miglioramento di requisiti legislativi e normativi specificatamente dedicati al settore agricolo, in collaborazione con altre Amministrazioni ed Enti pubblici;
- Le attività di promozione della sicurezza attraverso interventi informativi, formativi, nonché finanziamenti a progetti di ricerca, indagini di mercato, ecc”.
Rimandiamo ad una lettura integrale del documento che si sofferma sulle misure di sviluppo reale e sulle macchine agricole, anche con riferimento alle novità sulle revisioni, e riportiamo alcune indicazioni tratte dall’analisi del contesto:
- “caratterizzazione delle aziende agricole e forestali, principalmente di dimensioni piccole o piccolissime, che hanno difficoltà a reperire le opportune risorse per una corretta gestione delle buone prassi in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
- elevata vetustà del parco macchine (secondo stime UNACOMA, il parco trattrici presente in Italia è pari a 1.650.000 unità e l’età media è di oltre 20 anni);
- diffusa presenza di lavoratori stranieri ed impiego di lavoratori stagionali e/o occasionali, che si coniuga con una carenza di formazione ed informazione, sia riguardo le misure generali di tutela, che riguardo istruzioni specifiche per l’utilizzo di macchine ed attrezzature, prodotti fitosanitari;
- elevata presenza dei cosiddetti ‘hobbisti’ (soprattutto anziani), ovvero lavoratori che non hanno come occupazione prevalente quella agricola, ma svolgono comunque lavori agricoli o forestali per proprio conto;
- uso scorretto difficilmente prevedibile…”.
I prodotti fitosanitari
Veniamo al tema dei prodotti fitosanitari e alle indicazioni relative alle novità legislative e normative, ad esempio con riferimento al decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 “Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi”.
Il relatore indica che il D.Lgs. 150/2012 “non introduce una nuova disciplina in materia di uso di prodotti fitosanitari, ma la riorganizza secondo un approccio olistico improntato alla definizione di obiettivi minimi che devono essere garantiti in tutti settori che direttamente o indirettamente afferiscono all’uso di prodotti fitosanitari in azienda”. E il quadro generale delineato dal decreto “coinvolge differenti discipline (e relativi impianti normativi), che vanno dalle pratiche agronomiche ambientali (p.es. Condizionalità), alla sicurezza sul lavoro (D.Lgs. 81/2008), alla sicurezza delle macchine (Direttiva Macchine), alla tutela delle acque (Direttiva 2000/60/CE), ecc. Questo si traduce nel coinvolgimento di differenti attori istituzionali: Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, Ministero della salute, Regioni e Province autonome, ecc”.
Si fa poi riferimento al decreto 22 gennaio 2014 con cui il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare ed il Ministro della salute hanno adottato il piano di azione nazionale (PAN) per l’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari come previsto dal D. Lgs. 150/2012 di recepimento della Direttiva 2009/128/CE.
Si ricorda poi che (Art. 2 del DM) all'aggiornamento e alla modifica degli allegati I, II, III, IV e VI del PAN “si provvede con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, in conformità al parere del Consiglio tecnico-scientifico. Gli allegati V e VII del PAN sono modificati e aggiornati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, in conformità al parere del Consiglio tecnico-scientifico:
- Allegato I – Formazione Utilizzatori, Distributori e Consulenti;
- Allegato II – Criteri per il controllo funzionale delle attrezzature;
- Allegato III – Attrezzature per i Centri prova;
- Allegato IV – Formazione tecnici dei Centri prova;
- Allegato V - Specie ed habitat legate agli ambienti acquatici;
- Allegato VI – Manipolazione, stoccaggio e trattamento delle rimanenze;
- Allegato VII – Indicatori”.
Nella relazione vengono poi riportati specifici elementi tratti dal Piano di azione nazionale per l’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari.
Ad esempio in relazione ai (A.3) “controlli delle attrezzature per l'applicazione dei prodotti fitosanitari”, si forniscono indicazioni sui (A.3.1) “controlli funzionali periodici delle attrezzature, regolazione o taratura e manutenzione”: “il controllo funzionale periodico delle attrezzature utilizzate per l'applicazione dei prodotti fitosanitari è effettuato presso centri prova autorizzati dalle regioni e province autonome. Oltre al controllo funzionale periodico, gli utilizzatori professionali effettuano la regolazione o taratura delle stesse attrezzature, in modo da garantire la distribuzione della corretta quantità di miscela fitoiatrica, nonché il mantenimento della loro efficienza, per ottenere un elevato livello di sicurezza a tutela della salute umana e dell'ambiente”.
Le attrezzature che erano da sottoporre al controllo funzionale entro il 26 novembre 2016
La relazione si sofferma poi ampiamente sulle (A.3.2) attrezzature che erano da sottoporre al controllo funzionale entro il 26 novembre 2016 (attrezzature per uso professionale, utilizzate sia in ambito agricolo che extra agricolo). Ad esempio con riferimento a:
- “macchine irroratrici per la distribuzione su un piano verticale: irroratrici aero-assistite; irroratrici a polverizzazione per pressione senza ventilatore; dispositivi di distribuzione a lunga gittata e con ugelli a movimento oscillatorio automatico; cannoni; irroratrici scavallanti; irroratrici a tunnel con e senza sistema di recupero;
- macchine irroratrici per la distribuzione su un piano orizzontale: irroratrici a polverizzazione per pressione, pneumatica e centrifuga con o senza manica d'aria con barre di distribuzione di lunghezza superiore a 3 metri; cannoni; ecc.;
- macchine irroratrici e attrezzature impiegate per i trattamenti alle colture protette: irroratrici o attrezzature fisse o componenti di impianti fissi all'interno delle serre, quali fogger fissi e barre carrellate (controllo in loco da autorizzato utilizzando attrezzature mobili); ecc”.
Si segnala poi che l'intervallo tra i controlli funzionali “non deve superare i 5 anni fino al 31/12/2020, e i 3 anni per le attrezzature controllate successivamente a tale data. Le attrezzature nuove, acquistate dopo il 26/11/2011, sono sottoposte al primo controllo funzionale entro 5 anni dall’acquisto. Sono considerati validi i controlli funzionali, eseguiti dopo il 26/11/2011, effettuati da centri prova riconosciuti dalle regioni e p.a., realizzati conformemente all'allegato II della direttiva 2009/128/CE”.
Si fa poi riferimento, anche per le attrezzature da sottoporre a controllo funzionale con scadenze ed intervalli diversi, al DM 3 marzo 2015, n. 4847 relativo alle “scadenze per il controllo funzionale delle attrezzature per uso professionale utilizzate per la distribuzione di prodotti fitosanitari”.
Ad esempio l’articolo 2 del DM 4847/2015 indica che devono essere sottoposte al controllo funzionale, entro il 26 novembre 2018, le seguenti attrezzature:
- “irroratrici abbinate a macchine operatrici, quali seminatrici e sarchiatrici, che distribuiscono prodotti fitosanitari in forma localizzata o altre irroratrici, con banda trattata inferiore o uguale a tre metri;
- irroratrici schermate per il trattamento localizzato del sottofila delle colture arboree”.
E i controlli funzionali successivi “dovranno essere effettuati ad intervalli non superiori a sei anni. Se le stesse attrezzature sono in uso a contoterzisti, i controlli funzionali successivi dovranno essere effettuati ad intervalli non superiori a quattro anni”.
La relazione riporta poi ulteriori indicazioni tratte dal D.M. 27357 del 22 dicembre 2011 relativo ad un documento realizzato dal Gruppo di lavoro "Sicurezza sul lavoro e fitofarmaci".
Concludiamo segnalando che il relatore riporta altre informazioni sulla scadenza dei controlli, sugli esoneri, sulle sanzioni e sulla regolazione o taratura e manutenzione periodica delle attrezzature.
Tiziano Menduto
Scarica il documento da cui è tratto l'articolo:
“ Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali: l'impegno per la prevenzione in agricoltura”, a cura di Mario Fargnoli (Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali - Direzione generale dello sviluppo rurale - Ufficio DISR III), intervento al convegno “La prevenzione e la salvaguardia di chi lavora e produce in agricoltura. I piani nazionale e regionali 2014 – 2018: attività e prospettive” (formato PDF, 4.19 MB).
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