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Medico Competente: rinviato l’invio dei dati dell'allegato 3B

Medico Competente: rinviato l’invio dei dati dell'allegato 3B
Federica Gozzini

Autore: Federica Gozzini

Categoria: Sorveglianza sanitaria, malattie professionali

16/09/2013

Pubblicato in GU il DM relativo alla modifica dell'invio dei dati dell'allegato 3B circa i dati sanitari dei lavoratori: nuova scadenza 31 marzo 2014.

Medico Competente: rinviato l’invio dei dati dell'allegato 3B

Pubblicato in GU il DM relativo alla modifica dell'invio dei dati dell'allegato 3B circa i dati sanitari dei lavoratori: nuova scadenza 31 marzo 2014.

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Ministeriale 6 agosto 2013 “Modifica del decreto 9 luglio 2012, recante: «Contenuti e modalità di trasmissione delle informazioni relative ai dati aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori, ai sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro».
 
Il DM modifica quindi l’art. 4 del D.M. del 9 luglio 2012, posticipando l’obbligo di presentazione dell’ allegato 3B al primo trimestre dell’anno successivo alla realizzazione della piattaforma software predisposta dall’INAIL, cioè al 31 marzo 2014. Il DM prevede inoltre che possano essere  apportate modifiche relative ai  contenuti  degli  allegati  3A  e  3B  e  alle modalità di trasmissione dei dati.

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Ecco la nuova versione dell’articolo 4:
 
Art. 4
Disposizioni transitorie e entrata in vigore
1. Entro il primo trimestre  dell'anno  successivo  all'anno  di avvenuta  costituzione  della  piattaforma  informatica   predisposta dall'INAIL, ed entro il primo trimestre di ciascun  anno  successivo, il medico competente trasmette, esclusivamente per via telematica, ai servizi  competenti  per  territorio  le  informazioni  dell'anno  di riferimento relative ai dati aggregati  sanitari  e  di  rischio  dei lavoratori, sottoposti a sorveglianza sanitaria,  utilizzando  a  tal fine l'allegato II del presente decreto.
2.  Sentite  le  associazioni  scientifiche  del   settore,   con successivi decreti emanati ai sensi dell'art. 40,  comma  2-bis,  del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81,  possono  essere  apportate modifiche relative ai  contenuti  degli  allegati  3A  e  3B  e  alle modalita' di trasmissione dei dati.
 
 
Lo scorso 5 settembre 2013 ha inoltre avuto luogo, presso la sede INAIL di Roma, una nuova riunione del tavolo tecnico congiunto con rappresentanti del Ministero della salute, del Ministero del lavoro, del Comitato PISLL delle Regioni, dell'INAIL, della Società Italiana di Medicina del Lavoro e Igiene Industriale (SIMLII), dell'ANMA, della Società italiana operatori della prevenzione (SNOP) e del Conameco.
Durante l’incontro è stato stabilito che la data ultima di accettazione dell'invio dei dati con l'attuale allegato 3B, utilizzando l'applicativo web predisposto dall'Inail, è fissata al 30 settembre 2013, e che in seguito un sottogruppo si occuperà di analizzare i dati pervenuti con l’obiettivo di fornire alle Amministrazioni interessate tutte le indicazioni utili e necessarie per eventuali decreti successivi di modifiche dei contenuti  degli allegati 3A e 3B.
 
Il testo completo del comunicato, con le posizioni sostenute dalla SIMLII e dalle altre associazioni di medici competenti, è disponibile sul sito del Ministero della salute:
 
Nota sulla trasmissione informatizzata dei dati aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori
In prosecuzione del percorso di collaborazione con le società scientifiche dei medici competenti, sancito nella riunione tenutasi il 24 aprile 2013 presso la sede del Ministero della salute, ha avuto luogo nella giornata del 5 settembre 2013 un nuovo incontro, tenutosi a Roma presso la sede Inail di piazzale Giulio Pastore 6, al quale hanno partecipato rappresentanti del Ministero della salute, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Gruppo tecnico interregionale di coordinamento PISLL delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano, dell'INAIL, della Società italiana di medicina del lavoro e igiene industriale (SIMLII), dell'Associazione nazionale medici d'azienda (ANMA), del Coordinamento nazionale medici competenti (Co.Na.Me.Co.) e della Società italiana operatori della prevenzione (SNOP).
 
Nel corso dell’incontro è stata anticipata l’imminente pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del D.M. firmato dai Ministri della salute e del Lavoro e delle politiche sociali in data 6 agosto 2013, che modifica l’art. 4 del D.M. del 9 luglio 2012, differendo l’obbligo di presentazione dell’ allegato 3B al primo trimestre dell’anno successivo alla realizzazione della piattaforma informatica predisposta dall’INAIL per l'invio dei dati dell’allegato 3 B, al fine di favorire l’unicità ed omogeneità della trasmissione su tutto il territorio nazionale. Tale flusso di dati, che pone in relazione i medici competenti con il Servizio Sanitario Nazionale (SSN), se opportunamente valorizzato nella sua valenza statistico-epidemiologica, potrà significativamente contribuire al completamento del quadro di salute e sicurezza dei lavoratori, previsto dall’articolo 8 del Dlgs 81/08 in ambito SINP.
 
Nel corso della riunione è stato riconfermato l’impegno da  parte di tutti i soggetti intervenuti a contribuire al miglioramento e alla semplificazione nell’uso della piattaforma informatica resa disponibile dall’INAIL, nonché a partecipare all’analisi e valutazione dei dati pervenuti. E’ stata condivisa  la proposta di costituire di un tavolo tecnico, composto da un rappresentante designato da ciascuna Amministrazione, Ente, Società scientifica ed associazione partecipante alla riunione, per procedere all’analisi e valutazione dei dati pervenuti sino al 30 settembre 2013, data ultima di accettazione degli allegati 3B, trasmessi dai medici competenti  utilizzando  la piattaforma INAIL, al fine di individuare eventuali opportune modifiche delle informazioni richieste, per migliorare la qualità dei dati raccolti e la loro utilizzazione per una prevenzione più efficace.
 
Da parte di SIMLII ed ANMA è stata confermata la dissociazione da proposte di abrogazione dell'art. 40, di cui comunque ritengono opportuna una revisione dei contenuti e delle modalità della collaborazione del medico competente con il Servizio Sanitario Nazionale, in linea con gli o.d.g. presentati in Parlamento nel corso dell'iter di conversione in legge del decreto 69/2013 (cosiddetto “decreto del fare”), per andare incontro all’avvertita esigenza dei propri iscritti di rivedere l'impianto della collaborazione del medico competente con il SSN, prevedendo ricadute utili per gli stessi medici competenti  a partire da  una revisione dell'attuale apparato sanzionatorio.
 
Da parte Conameco è stata ribadita la necessità ritenuta inderogabile di addivenire a radicali modifiche normative in merito all’art. 40  ed assicurato l’impegno a contribuire nel frattempo al miglioramento e alla semplificazione nell’uso della piattaforma informatica resa disponibile dall’Inail, e all’analisi e valutazione dei dati pervenuti. E’ stato concordato unanimemente di procedere ad una calendarizzazione dei lavori, procedendo alla formale  costituzione in via strutturata di più sottogruppi, previa designazione di ciascuna Amministrazione, Ente, Società scientifica e Associazione professionale partecipante alla riunione odierna, di un rappresentante titolare e un rappresentante supplente.
 
I sottogruppi di lavoro individuati  risultano essere i seguenti:
 
un primo sottogruppo di lavoro con il compito immediato di  affrontare e individuare, possibilmente entro la data del 30 settembre 2013,  le problematiche tecniche legate alle difficoltà segnalate di accesso e utilizzo dell'applicativo web predisposto  dall’INAIL per la trasmissione dei dati dell’allegato 3B, al fine di favorire l'integrazione, il miglioramento e la semplificazione nell’uso di tale piattaforma informatica;
un secondo sottogruppo, che opererà in collaborazione con i competenti Uffici dell’INAIL, si occuperà di analizzare, valutare e approfondire i dati pervenuti sino al 30 settembre del corrente anno, con l’obiettivo di fornire alle Amministrazioni interessate tutte le indicazioni utili e necessarie per eventuali decreti successivi di modifiche dei contenuti  degli allegati 3A e 3B;
un terzo sottogruppo che, successivamente alla data del 30 settembre, si occuperà di raccogliere e dare risposta ai dubbi interpretativi, emersi con l'invio  dei dati  nel corrente anno, da chiarire attraverso la pubblicazione di FAQ .
 
 
 
 
Ministero della Salute - Decreto 6 agosto 2013 - Modifica del decreto 9 luglio 2012, recante: «Contenuti e modalità di trasmissione delle informazioni relative ai dati aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori, ai sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro».
 
 
Ministero della Salute - Decreto 9 luglio 2012 - Contenuti e modalita' di trasmissione delle informazioni relative ai dati aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori, ai sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo 81/2008 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
 
 
Federica Gozzini
 
 
Creative Commons License Questo articolo è pubblicato sotto una Licenza Creative Commons.
 

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