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Interpello: la sorveglianza sanitaria nel distacco del lavoratore

Interpello: la sorveglianza sanitaria nel distacco del lavoratore
Tiziano Menduto

Autore: Tiziano Menduto

Categoria: Sorveglianza sanitaria, malattie professionali

23/05/2016

La Commissione Interpelli risponde sul tema degli obblighi in materia di sorveglianza sanitaria nell’ipotesi di distacco del lavoratore. Nel distacco la sorveglianza sanitaria spetta alla società distaccante o alla società distaccataria?

Interpello: la sorveglianza sanitaria nel distacco del lavoratore

La Commissione Interpelli risponde sul tema degli obblighi in materia di sorveglianza sanitaria nell’ipotesi di distacco del lavoratore. Nel distacco la sorveglianza sanitaria spetta alla società distaccante o alla società distaccataria?

 
Roma, 23 Mag – Come ha ricordato l’avvocato Rolando Dubini, in un  articolo su PuntoSicuro, si ha distacco di lavoratori  quando un datore di lavoro (distaccante), mette temporaneamente a disposizione di un altro datore di lavoro (distaccatario), uno o più lavoratori per l'esecuzione di una determinata attività lavorativa. Stiamo parlando di una forma contrattuale regolata dall'art. 30 del  D. Lgs. 10/9/2003 n. 276 (cosiddetta “legge Biagi”). In particolare il distacco – come indicato nell’articolo 30 - ricorre quando ‘un datore di lavoro, per soddisfare un proprio interesse, pone temporaneamente uno o più lavoratori a disposizione di altro soggetto per l’esecuzione di una determinata attività lavorativa’.
 
E come indica, in un altro  contributo su PuntoSicuro, Emilio Del Bono, il distaccante rimane pienamente datore di lavoro, titolare del rapporto di lavoro, ed ha la disponibilità di modificare il contratto di lavoro e di adottare provvedimenti di natura disciplinare

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Il D.Lgs. n. 81/2008 dedica alla figura del distacco il comma 6 dell’art. 3, dove si chiarisce che lageneralità degli obblighi datoriali in materia di prevenzione e protezione sono in capo al distaccatario. Ma l’obbligo informativo e formativo sui rischi “tipici”, quindi “specifici”, connessi alla mansione rimangono ancora in capo al distaccante.
 
In ogni caso il profilo di responsabilità in capo al distaccante è delicato, e lo conferma un orientamento giurisprudenziale che ha avuto modo di sancire che il datore di lavoro distaccante continua a  rispondere per fatti illeciti commessi dal proprio dipendente che abbia causato un infortunio sul lavoro ad atro soggetto ( Cass. n. 215 del 11/01/2010).
 
E a dimostrare che sui compiti e sulle responsabilità di chi opera il distacco e di chi ne beneficia ci siano ancora incertezze e dubbi, è il recente interpello della Commissione Interpelli prevista dall’art. 12 del D.Lgs. 81/2008.
 
L’Interpello n. 8/2016 del 12 maggio 2016, che ha per oggetto la “risposta al quesito relativo alla corretta interpretazione all’obbligo della sorveglianza sanitaria di cui all’art. 41 del d.lgs. n. 81/2008”, contiene infatti un parere della Commissione Interpelli proprio sul tema degli obblighi in materia di sorveglianza sanitaria nell’ipotesi di distacco del lavoratore.
 
Nel documento si indica che Utilitalia, per il tramite della Fondazione Rubes Triva, ha avanzato istanza di interpello in merito alla ‘corretta interpretazione all’obbligo della sorveglianza sanitaria di cui all’art. 41 del d.lgs. n. 81/2008’.
 
In particolare Utilitalia chiede di sapere ‘nei casi di distacco del personale dalla società capogruppo a società controllate, o viceversa, su quale delle due società, distaccante ovvero distaccataria, sorge l’obbligo della sorveglianza sanitaria di cui all’art. 41 D.Lgs 81/2008 e di tutti i procedimenti ad essa connessi e/o collegati’.
 
Come sempre la Commissione fa alcune premesse normative.
 
Ad esempio viene ricordata la prima parte del comma 6 dell’articolo 3 (Campo di applicazione) del D.Lgs. 81/2008.
 
Riprendiamo l’intero comma 6:
 
Articolo 3 - Campo di applicazione
6. Nell’ipotesi di distacco del lavoratore di cui all’articolo 30 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, tutti gli obblighi di prevenzione e protezione sono a carico del distaccatario, fatto salvo l’obbligo a carico del distaccante di informare e formare il lavoratore sui rischi tipici generalmente connessi allo svolgimento delle mansioni per le quali egli viene distaccato. Per il personale delle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che presta servizio con rapporto di dipendenza funzionale presso altre amministrazioni pubbliche, organi o autorità nazionali, gli obblighi di cui al presente decreto sono a carico del datore di lavoro designato dall’amministrazione, organo o autorità ospitante.
 
Viene poi ribadito il contenuto dell’art. 30 del d.lgs. n. 276/2003 (Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30) che, come abbiamo già preannunciato, prevede che ‘l'ipotesi del distacco si configura quando un datore di lavoro, per soddisfare un proprio interesse, pone temporaneamente uno o più lavoratori a disposizione di altro soggetto per l'esecuzione di una determinata attività lavorativa’.
 
Tutto ciò premesso la Commissione fornisce le seguenti indicazioni.
 
In caso di distacco dei lavoratori “gli obblighi in materia di salute e di sicurezza sul lavoro incombono, in modo differenziato, sia sul datore di lavoro che ha disposto il distacco che sul beneficiario della prestazione (distaccatario)”.
 
In particolare “sulla base della normativa indicata in premessa, sul primo grava l’obbligo di ‘informare e formare il lavoratore sui rischi tipici generalmente connessi allo svolgimento delle mansioni per le quali egli viene distaccato’”.
 
E al secondo (distaccatario) “spetta invece l’onere, a norma del medesimo articolo, di ottemperare a tutti gli altri obblighi in materia di salute e sicurezza sul lavoro inclusa, quindi, la sorveglianza sanitaria”.
 
 
 
Commissione per gli interpelli - Interpello n. 8/2016 con risposta del 12 maggio 2016 al quesito di Utilitalia inviato con il tramite della Fondazione Rubes Triva – Prot. n. 9738 - art. 12, D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni – risposta al quesito relativo alla corretta interpretazione all’obbligo della sorveglianza sanitaria di cui all’art. 41 del d.lgs. n. 81/2008.
 
 
Tiziano Menduto
 
 
Creative Commons License Questo articolo è pubblicato sotto una Licenza Creative Commons.

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Rispondi Autore: federico bianchini immagine like - likes: 0
23/05/2016 (08:46:36)
buon giorno
ma quindi una cooperativa (che ha già il suo medico) che ha 10 appalti con altrettante ditte, deve far visitare i suoi lavoratori da 10 medici diversi?
Ma l'art.26 (e l'all.XVII) non dice di richiedere agli appaltatori le idoneità sanitarie?
Non c'è un po' di confusione su questo punto?
Grazie
Rispondi Autore: GIANLUCA ANGELINI immagine like - likes: 0
23/05/2016 (09:12:19)
Nessuna confusione nella risposta fornita all'interpello in quanto si parla di DISTACCO e non di appalto disciplinato dall'art. 26 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. Sono due istituti giuridici assolutamente diversi e con una disciplina diversa.
Rispondi Autore: federico bianchini immagine like - likes: 0
23/05/2016 (09:18:38)
grazie
immaginavo ci fosse una distinzione di questo tipo ma non ne ero sicuro
Rispondi Autore: Francesco Cappelluti immagine like - likes: 0
23/05/2016 (09:39:49)
Buongiorno,
supponendo che io richieda un distacco di un lavoratore più volte durante un anno, con un intervallo vacante, dovrei ogni volta sottoporlo a visita medica? E la visita medica da parte del distaccante rimane obbligatoria?
Grazie
Rispondi Autore: Francesco Cappelluti immagine like - likes: 0
23/05/2016 (10:33:10)
Buongiorno,
supponendo che io richieda un distacco di un lavoratore più volte durante un anno, con un intervallo vacante, dovrei ogni volta sottoporlo a visita medica? E la visita medica da parte del distaccante rimane obbligatoria?
Grazie
Rispondi Autore: fausto pane immagine like - likes: 0
31/05/2016 (18:16:58)
Mi chiedevo: dov'é che l'allegato XVII richiede che l'appaltatore fornisca l'idoneità sanitaria dei prorpi lavoratori al committente?
Non è più in vigore il 'coso' 106, che un po' ha modificato il 'coso' 81??
Rispondi Autore: Paola Rossi immagine like - likes: 0
10/09/2016 (07:26:32)
Avendo l'interpello chiarito i ruoli in caso di distacco, mi rimane il dubbio se un distaccato può assumere ruolo di Rls per i dipendenti della società distaccante.grazie
Rispondi Autore: Laura Teresa Russo immagine like - likes: 0
20/05/2019 (12:48:28)
Buongiorno,
mi chiedevo se un distaccato può assumere ruolo di Rls nella società distaccataria.
.grazie
Rispondi Autore: Beppe Ghiani immagine like - likes: 0
04/06/2021 (19:33:25)
In merito alla sorveglianza sanitaria in caso di distacco, mi sembra che la norma, oltre che l’interpretatività, non siano del tutto chiare! Un lavoratore dipendente di un’azienda, per la quale riveste incarico con mansioni dettagliate, viene sottoposto a “distacco” dal proprio datore di lavoro, con certificato di idoneità fisica, per le mansioni attribuite, pari a quelle da assumere con il distacco, “valido” ai sensi del D.Lgs 81/08, deve sottoporsi ad ulteriori accertamenti sanitari? L’idoneità fisica, certificata dal “medico competente”, ha valore soggettivo? In pratica posso essere considerato idoneo o non idoneo da un diverso medico competente? Qua l’è il valore del certificato di idoneità fisica emesso dal medico competente aziendale nel caso di distacco? Richiedere una duplicazione dell’identità fisica è nello spirito della semplificazione? Avrei piacere di conoscere pareri e contributi sulla domanda specifica! Grazie.
Rispondi Autore: Elisabetta immagine like - likes: 0
18/06/2021 (06:48:03)
Se una cooperativa mi mette a disposizione lavoratori con contratto di distacco, già muniti di idoneità sanitaria devo sottoporli ad un'altra visita dal mio medico del lavoro?
Rispondi Autore: Angelo immagine like - likes: 0
10/11/2021 (11:04:17)
Se un lavoratore viene distaccato da una ditta ad un consorzio cui la stessa ditta e socio deve rifare la visita medica ?
Rispondi Autore: Un dipendente di ente pubblico immagine like - likes: 0
24/01/2022 (13:34:34)
Un dipendente di ente pubblico che lavori in sede secondaria della centrale sotto la guida di un Dirigente amministrativo che coordina l'attività di più di una decina di lavoratori, in una località distante oltre 100 Km in quale sede deve essere sottoposto a visita? Ci sono norme particolari in considerazione dell'imperversare della pandemia Covid19? Grazie Da parte dell'ente si richiede al lavoratore di recarsi, a spese proprie e a proprio rischio, presso la sede centrale per sottoporsi a visita del medico competente. Nella sede secondaria lavorano decine di dipendenti sotto la guida di un dirigente amministrativo

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