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I quesiti sul decreto 81/08: sulla nomina del medico competente
Chiarimenti circa l’obbligo di nomina del medico competente in caso di piccole aziende nelle quali non vengono svolte attività soggette a sorveglianza sanitaria e non sono presenti particolari rischi. A cura di G. Porreca (www.porreca.it).
Quesito
Nel caso di una azienda (settore terziario, ad esempio commercio abbigliamento, uffici vari, ecc ) con numero di dipendenti minore di 10, nella quale non vengono svolte attività soggette a sorveglianza sanitaria e non sono presenti particolari rischi o agenti di rischio e nelle quali anche il rischio videoterminale non sussiste (utilizzo inferiore alle 20 ore settimanali) deve essere nominato il medico competente? Ai sensi dell’art. 41 sarei portato a concludere che non lo si debba nominare anche se il D. Lgs 81 configura il MC come un consulente e collaboratore del datore di lavoro.
Risposta
L’argomento di cui al quesito è al centro di animate discussioni anche a seguito di un approfondimento sul tema elaborato dallo scrivente.
I dubbi sulla corretta interpretazione delle disposizioni sulla nomina medico competente di cui al D. Lgs. n. 81/2008 sono sorti in virtù del fatto che le stesse non sono sufficientemente chiare e che nel D. Lgs. medesimo è possibile riscontrare delle contraddizioni in materia né si è a conoscenza che le modifiche proposte dal Governo al D. Lgs. n. 81/2008 e che sono attualmente in discussione affrontino l’argomento.
Riepilogando ora qui di seguito le principali disposizioni ed indicazioni che nel D. Lgs. n. 81/2008 riguardano il medico competente si osserva che la definizione di medico competente è riportata nell’art. 2 lettera h) del D. Lgs. n. 81/2008 nel quale è indicato che questi è un “medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi e professionali di cui all'articolo 38, che collabora, secondo quanto previsto all'articolo 29, comma 1, con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed è nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri compiti di cui al presente decreto”.
Secondo il citato articolo 29 comma 1 poi “Il datore di lavoro effettua la valutazione ed elabora il documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), in collaborazione con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, nei casi di cui all'articolo 41”. Da una prima lettura dei sopra citati articoli emergerebbe, quindi, che il medico competente debba collaborare con il datore di lavoro solo nei casi in cui è obbligatoria la sorveglianza sanitaria di cui all’art. 41 ma le cose non sembrano stare in questi termini se si esaminano le indicazioni che lo stesso D. Lgs. n. 81/2008 ha dato con l’art. 25 che riporta gli obblighi, tra l’altro sanzionati, del medico competente e nel quale si riscontrano delle contraddizioni rispetto a quanto appena detto. L’art. 25, infatti, alla lettera a) dispone che il medico competente “collabora con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria “ lasciando intendere che la collaborazione con il datore di lavoro deve precedere la eventuale sorveglianza sanitaria stessa ed anzi deve essere finalizzata a stabilire anche se la stessa fosse necessaria.
Si fa osservare, infatti, che l’art. 25 fissa poi altri obblighi che il medico competente deve svolgere in collaborazione con il datore di lavoro che esulano dalla sorveglianza sanitaria quali ad esempio la predisposizione dell’attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori, l’attività di formazione ed informazione, l’organizzazione del servizio di primo soccorso tutti indicati nella lettera a) o la visita agli ambienti di lavoro (lettera l), ecc
Al di là quindi delle contraddizioni che è possibile riscontrare nel testo del D. Lgs. n. 81/2008 dovute probabilmente alla trascrizione scoordinata delle prescrizioni già dettate dal D. Lgs. n. 626/1994 e che meritano certamente una rettifica, si è del parere che il legislatore, così come è possibile rilevare dall’esito del dibattito avutosi in Parlamento e che ha preceduto la pubblicazione del Testo Unico, abbia voluto che l’intervento dei medici competenti nelle aziende si concretizzasse, così come indicato nella definizione, in due momenti, uno di collaborazione finalizzata soprattutto ma non solo nella individuazione e nella valutazione dei rischi nei luoghi di lavoro di sua competenza e nella programmazione quindi della sorveglianza sanitaria se ritenuta necessaria, e l’altro della effettuazione della sorveglianza sanitaria medesima se obbligatoria nonché di tutte le procedure ad essa connesse.
In poche e semplici parole, in conclusione, tutte le aziende qualunque sia la loro natura e la loro entità, secondo quanto emerge da una lettura logica del D. Lgs. n. 81/2008, dovrebbero acquisire preventivamente il parere di un medico competente proprio in virtù del fatto che questi debba stabilire, dopo opportuni sopralluoghi in azienda, la necessità di effettuare la sorveglianza sanitaria ai lavoratori dipendenti, valutazione che tra l’altro, in assenza di tale figura professionale, rimarrebbe, come attualmente accade, a carico del datore di lavoro il quale quasi sempre non ha competenza professionale per la individuazione dei rischi medesimi.
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Rispondi Autore: Andrea Ascani - likes: 0 | 24/06/2009 (13:55) |
A favore di quanto descritto dall'Ing. Porreca mi permetto inoltre di segnalare che l'art. 18 comma 1) lett. c) del D.Lgs. 81/08 dispone che il datore di lavoro debba tenere conto anche delle condizioni di salute dei lavoratori nell'affidare loro i compiti lavorativi. Tale considerazione da parte del datore di lavoro deve sempre essere effettuata, indipendentemente dal fatto che la mansione comporti o meno l'obbligo di sorveglianza sanitaria. Se quindi la valutazione delle condizioni di salute deve essere effettuata, questa sarà effettuata sicuramente dal medico competente. |
Rispondi Autore: ing. Gerardo Porreca - likes: 0 | 29/06/2009 (11:14) |
Ho letto il commento fatto dal lettore Andrea Ascani sulla mia risposta ad un quesito inerente l’obbligo della nomina del medico competente pubblicata sul numero 2195 del 24/6/2009 di PuntoSicuro e che merita una replica. Si ritiene giustissima l'osservazione fatta dal lettore a favore di quanto è stato sostenuto nella risposta al quesito. In merito si fa comunque presente che la problematica posta in evidenza dal lettore è stata già affrontata nella risposta ad un altro quesito (http://www.puntosicuro.it/italian/index.php?sViewMag=articolo&iIdArticolo=8482) sulla verifica della idoneità dei lavoratori pubblicata sul numero 2064 del 3 dicembre 2008 di PuntoSicuro nella quale è stata già posta in evidenza la opportunità che la visita prevista dall'art. 18 comma 1 lettera c) del D. Lgs. n. 81/2008, obbligatoria da parte del datore di lavoro prima di affidare i compiti in azienda per tenere conto delle capacità dei lavoratori e delle loro condizioni in rapporto alla loro salute e sicurezza, fosse effettuata dal medico competente, al di fuori quindi dell'obbligo della sorveglianza sanitaria e nell'ambito pertanto dei suoi compiti di collaborazione con il datore di lavoro. Nella risposta stessa è stata altresì citata una sentenza della Sez. III penale della Corte di Cassazione, la n. 26539 del 2/7/2008 (http://bancadatisicurezza.puntosicuro.it/italian/view_banca_dati.php?sViewMAGA=articolo&iId=54113) , nella quale la Suprema Corte ha avuto modo di esprimersi in tal senso e cioè nel senso che il datore di lavoro per ottemperare all’obbligo di tenere conto, nell’affidare i compiti in azienda, dello stato di salute dei lavoratori deve fare riferimento alla figura del medico competente, figura ritenuta “in surrogabile”. ing. Gerardo Porreca |
Rispondi Autore: Mauro Tripiciano - likes: 0 | 30/06/2009 (09:23) |
L'articolo ed i commenti configurano due ruoli consultivi del medico (valutazione rischi e assegnazione alla mansione), eventualmente svincolati dalla sorveglianza sanitaria se questa non serve. Per questi servizi é possibile rivolgersi ad un medico "competente" perché qualificato, ma senza fare la nomina? Chiedo perché con la nomina tipicamente scattano visite mediche ed ispezioni, le cartelle sanitarie ecc. |
Rispondi Autore: Riccardo Coletti - likes: 0 | 30/06/2009 (12:32) |
A mio modo di vedere, il Decreto 81 ha sicuramente voluto dare maggiore importanza alla figura del medico competente, in particolar modo anche come consulente del datore di lavoro nell'individuazione dei rischi, delle mansioni da sottoporre a sorveglianza sanitaria e dei singoli addetti con problematiche specifiche. E' anche vero che l'art. 18 comma 1) lett. c) del D.Lgs. 81/08 dispone che il datore di lavoro debba tenere conto anche delle condizioni di salute dei lavoratori nell'affidare loro i compiti lavorativi: ciò non significa che per far ciò ci sia l'obbligo giuridico di consultare un medico del lavoro. Secondo me è il datore di lavoro che, sotto la sua responsabilità, deve valutare se di volta in volta sia o meno necessaria una consulenza specialistica, se no si arriverebbe al caso estremo in cui un proprietario di un piccolo negozio di abbigliamento (solo per fare un esempio) deve contattare un medico del lavoro ogni volta che assume una commessa (magari part-time...)! |
Rispondi Autore: Anna Pastore - likes: 0 | 01/07/2009 (11:29) |
Buongiorno, a quanto già illustrato, mi permetto di aggiungere, parere personale, dettato da mia esperienza pratica in campo, e cioè: quando si parla di salute, "deve essere presente” la figura e la competenza di un Medico. Quindi nel Servizio di Prevenzione e Protezione deve essere presente, appunto, il “Medico Competente", per esigenze pratiche e gestionali, indipendentemente: - dai dettami/contraddizioni legislativi, - dal numero dei lavoratori addetti, - dalla tipologia di attività svolta, - dalle presenza/assenza di fattori di rischio accertati, poiché lo stato di salute non è una "condizione fissa" ma "variabile". Approfitto dello spazio disponibile, per illustrare due esempi di situazioni pratiche e ricorrenti, a supporto di quanto sopra espresso: 1)Il MC è la figura al quale un lavoratore può rivolgersi per ricevere indicazioni riguardo al proprio stato di salute e alla mansione svolta, non solo in generale ma in un determinato e preciso momento o condizione. Per esempio: le lavoratrici gestanti possono continuare a lavorare, modificando i propri compiti/tempi/ritmi seguendo il parere del MC. Parere che non può essere espresso da altri Medici in quanto non a conoscenza degli ambienti di lavoro e della tipologia di attività svolta in quella precisa realtà aziendale, quindi “non competenti”. Diversamente si richiede la maternità anticipata. 2)Colgo l'occasione per sollevare anche la questione della nomina del MC nelle scuole, pubbliche e private, a tutela della salute dei lavoratori e degli utenti. Il MC è la figura che deve: - esprimere il giudizio di idoneità alla mansione (anche attraverso accertamenti su alcool ecc.), - effettuare la visita periodica degli ambienti di lavoro, - intervenire, con misure idonee (per esempio in caso di contagio malattie infettive), - partecipare alle riunioni ed a momenti di formazione, per gli addetti ai lavori (e perché no anche per i genitori), ecc. Lascio a Voi la continuazione con altri esempi pratici e riflettiamo. Una richiesta: mi piacerebbe leggere il “parere” dei Medici Competenti, in merito a tale questione. Ringrazio per l'attenzione e porgo cordiali saluti. Buon lavoro. |
Rispondi Autore: LUCA CARLA' - likes: 0 | 13/03/2011 (21:26:49) |
VOLEVO SAPERE QUANTO COSTA AVERE IL MEDICO DEL LAVORO , SI PAGA A NUMERO DI DIPENDENTI |
Rispondi Autore: Marilena Ciciriello - likes: 0 | 06/04/2012 (17:47:31) |
scusate l'intrusione, ho necex di capire come comportarmi nei confronti di un asocietà di servizi che dopo aver usufruito della mia collaboraz. come medico competente, con tanto di nomine e altro... da un giorno all'altro senza alcuna comunicaz scritta ne orale mi ha sostituito con un altro collega che si fa pagare meno!!! e in barba alle nomine verso diverse aziende, orA FA EFFETTUARE LA SORVEGLIANZA SANiTARIAanche per le aziende per le quali ho la nomina, al corretto collega!!! come devo comportarmi???devo adire le vie legali...o... grazie |
Rispondi Autore: STEFANIA POLCE - likes: 0 | 17/01/2013 (16:03:37) |
buonasera, io ho un quesito,essendo anche disabile e nn avendo fatto da tre anni la vista aziendale come mi devo comportare.....premettto che lavoro nel settore del pulimento... grazie distinti saluti... |
Rispondi Autore: Antonietta Ferrara - likes: 0 | 18/09/2013 (11:16:17) |
è obbligatorio il medico legale in un'azienda senza dipendenti o con solo 1 dipendente? grazie mille |
Rispondi Autore: Nicola Rito - likes: 0 | 19/09/2013 (17:26:00) |
Ricostruzione esemplare che mi trova pienamente in accordo. Credo che sia l'unica ricostruzione possibile capace di "preservare" la coerenza del Testo Unico. |
Rispondi Autore: Vittorio Campione - likes: 0 | 16/05/2014 (15:16:08) |
Non sono assolutamente d'accordo, il Medico competente dev'essere nominato SOLO in presenza di rischi per la salute, valutati dal DDL sotto la sua unica responsabilità. Questo è quello che c'è scritto nella legge, il resto sono solo interpretazioni che lasciano il tempo che trovano. Saluti |
Rispondi Autore: alessia micheli - likes: 0 | 28/05/2014 (22:23:01) |
Desidero porre un quesito generico: sono titolare di una azienda con 2 lavoratori nel settore terziario. Considerando che siamo sempre molto impegnati tra verifiche periodiche, aggiornamenti dei vari corsi, valutazioni su vari aspetti della sicurezza, compilazione di documentazioni, verifiche degli estintori, verifiche delle luci di emergenza, verifica trimestrale del muletto che uso mezz'ora al mese, verifica della messa a terra, verifica della caldaia ecc ecc, mi suggerite come fare per riuscire a lavorare tra una verifica e l'altra e mettere via qualche spicciolo anzichè spenderli tutti in queste cose ? |
Rispondi Autore: Sabrina Vallino - likes: 0 | 16/07/2014 (17:57:02) |
Buongiorno, vorrei sapere se per un'azienda di vendita di mobili con due dipendenti, con mansioni da "commessa", deve esserci il medico competente, RLS, e se il datore di lavoro può svolgere funzione di addetto alle emergenze, addetto al primo soccorso, mentre un dipendente preposto. |
Rispondi Autore: Gerry Politi - likes: 0 | 10/09/2014 (09:40:33) |
Salve, ho bisogno di un chiarimento. Un frantoio oleario sta per predisporre il suo primo DVR. 3 lavoratori saranno sottoposti a visita da un medico appena nominato. Uno di questi, però, lavorando come part-time in una grossa azienda di smaltimento rifiuti, ha già effettuato la sua visita annuale effettuata da UN DIFFERENTE MEDICO, il quale ha rilasciato la sua idoneità. QUESITO: dovrà questo dipendente essere sottoposto ugualmente alla visita dal medico competente dell'oleificio(in quanto egli sarà colui che metterà la propria firma nel DVR)? Grazie. |
Rispondi Autore: Gerry Politi - likes: 0 | 10/09/2014 (11:24:29) |
Salve, ho bisogno di un chiarimento. Un frantoio oleario sta per predisporre il suo primo DVR. 3 lavoratori saranno sottoposti a visita da un medico appena nominato. Uno di questi, però, lavorando come part-time in una grossa azienda di smaltimento rifiuti, ha già effettuato la sua visita annuale effettuata da UN DIFFERENTE MEDICO, il quale ha rilasciato la sua idoneità. QUESITO: dovrà questo dipendente essere sottoposto ugualmente alla visita dal medico competente dell'oleificio(in quanto egli sarà colui che metterà la propria firma nel DVR)? Grazie. |
Rispondi Autore: Roberto Cennoma - likes: 0 | 13/09/2015 (09:26:02) |
Le scuole devono nominare il medico competente? |
Rispondi Autore: Delogu Iolanda - likes: 0 | 12/04/2016 (09:09:33) |
Il mio compagno lavora da circa trent'anni cme guardia di vigilanza privata con turno fisso notturno, dieci gioni fa ha avuto un infarto con conseguente ricovero in Unità Coronarica dopo applicazione di stent. Ora è in convalescenza fino al 30 Aprile, chiedo: prima del rientro al lavoro deve sottopporsi a visita presso il medico competente? Vi ringrazio. Delogu I. |