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Agenti cancerogeni: indicazioni operative per la tenuta del registro

Agenti cancerogeni: indicazioni operative per la tenuta del registro
Redazione

Autore: Redazione

Categoria: Sorveglianza sanitaria, malattie professionali

15/09/2025

Un documento Inail sull’esposizione ad agenti cancerogeni si sofferma sul sistema SIREP, il sistema di registrazione dell’esposizione professionale, e propone indicazioni operative per la tenuta e la trasmissione del registro.

Agenti cancerogeni: indicazioni operative per la tenuta del registro

Un documento Inail sull’esposizione ad agenti cancerogeni si sofferma sul sistema SIREP, il sistema di registrazione dell’esposizione professionale, e propone indicazioni operative per la tenuta e la trasmissione del registro.


Roma, 15 Set – L’articolo 243 del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 indica, nel Titolo IX (Sostanze pericolose), Capo II (Protezione da agenti cancerogeni, mutageni o da sostanze tossiche per la riproduzione), che i lavoratori di cui all’articolo 242 (relativo agli “Accertamenti sanitari e norme preventive e protettive specifiche”) “sono iscritti in un registro nel quale è riportata, per ciascuno di essi, l’attività svolta, l' agente cancerogeno, mutageno o la sostanza tossica per la riproduzione utilizzati e, ove noto, il valore dell'esposizione a tale agente o sostanza”. E detto registro “è istituito ed aggiornato dal datore di lavoro che ne cura la tenuta per il tramite del medico competente. Il responsabile del servizio di prevenzione ed i rappresentanti per la sicurezza hanno accesso a detto registro”.

 

Ma come gestire i registri e le cartelle sanitarie, in un flusso di dati diventato digitale, in riferimento ai rischi da esposizione professionale da agenti cancerogeni?  

 

Per provare a dare qualche risposta possiamo fare riferimento ad un contributo – dal titolo “Il registro Inail di esposizione a cancerogeni professionali: strumenti operativi” e a cura di R. Cabella, T. Castaldi, D. Di Marzio e A. Scarselli (Inail, Dimeila) – all’interno del documento Inail “ L’esposizione ad agenti cancerogeni nei luoghi di lavoro in Italia. Quadro normativo, strumenti operativi e analisi del sistema informativo di registrazione delle esposizioni professionali (SIREP)”.

 

Il contributo si sofferma sul contributo con riferimento alle indicazioni operative per la tenuta e la trasmissione del registro.

 

Per presentarle l’articolo affronta i seguenti argomenti:

  • Gestire il registro di esposizione: applicativo web e accesso al registro
  • Gestire il registro di esposizione: le figure abilitate
  • Gestire il registro di esposizione: lavoratori, agenti e preparati


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Gestire il registro di esposizione: applicativo web e accesso al registro

Il contributo “Il registro Inail di esposizione a cancerogeni professionali: strumenti operativi” a cura di R. Cabella, T. Castaldi, D. Di Marzio e A. Scarselli (Inail, Dimeila), dopo aver accennato alle possibili banche dati e risorse europee e internazionali, si sofferma sul Sistema di registrazione dell’esposizione professionale ad agenti cancerogeni in Italia (SIREP) e presenta le “Indicazioni operative per la tenuta e la trasmissione del registro” per fornire “punti di riferimento chiave in termini di linee guida che possono essere di aiuto nella gestione dei registri e delle cartelle sanitarie in riferimento ai rischi da esposizione professionale da agenti cancerogeni”.

 

Si ricorda innanzitutto che a seguito dell’entrata in vigore del decreto interministeriale n. 183 del 2016 e con l’integrazione del sistema registri all’interno del SINP, “il flusso dati è divenuto interamente digitale, demandando al datore di lavoro, o alle sue figure delegate: l’inserimento, la gestione e la trasmissione delle informazioni connesse con l’esposizione dei lavoratori ad agenti cancerogeni nella banca dati integrata”. E l’Inail ha, dunque, messo a disposizione un applicativo web dedicato, tra i servizi online fruibili dagli utenti sul sito istituzionale, “per agevolare l’inserimento e la trasmissione dei dati nel sistema”.

L’applicativo consente, “tramite una procedura ‘user-friendly’, in maniera guidata e controllata, di gestire tutte le informazioni richieste dal sistema ed adempiere ai relativi obblighi di legge”.

 

In questo caso si forniscono, in maniera guidata e controllata, “chiarimenti necessari a gestire tutte le informazioni richieste dal sistema al fine di adempiere ai relativi obblighi di legge”.

 

Riguardo all’accesso al registro, si ricorda che, entrando nel registro, “è presente un messaggio che indica la presenza di dati già inseriti da parte di Inail perché nell’ottica di agevolare le aziende nel passaggio dal registro cartaceo a quello online, è stata operata una migrazione di tutti i dati già presenti negli archivi Inail, provenienti dagli invii pregressi in forma cartacea”. E in questo caso “potrebbero osservarsi dati non aggiornati”, ma le informazioni inerenti al registro “possono essere modificate e\o integrate utilizzando le funzioni di inserimento\modifica\cancellazione a disposizione dell’utente, mentre le informazioni relative all’impresa e\o all’unità produttiva (che il registro estrae dagli archivi Inail e mostra in ‘sola lettura’ all’utente) possono essere modificate utilizzando i servizi online dedicati, ovvero ‘Denunce’ per i dati impresa e ‘Dichiarazione unità produttive’ per il dettaglio unità produttiva”.

 

Gestire il registro di esposizione: le figure abilitate

Vediamo le figure abilitate all’utilizzo del registro.

 

Si indica che essendo un ‘servizio online’, il registro degli esposti “prevede che gli utenti rientrino in uno dei ‘profili’ previsti per il suo utilizzo. Generalmente, gli utenti utilizzatori rientrano tra i ‘Legali Rappresentanti’ (direttamente associati ad una ‘ditta’ o ‘impresa’ come viene chiamata nel registro) i ‘Datori di lavoro’ (direttamente abilitati dai legali rappresentanti, e quindi associati alle medesime ditte) ed i ‘Delegati del DL’ (su delega dei ‘Datori di lavoro’)”. Se queste figure, tutte riconducibili ad una ditta, “hanno da subito il ‘registro di esposizione’ tra i propri servizi online”, alcune figure “necessitano di particolari abilitazioni prima di poter accedere al registro, come i consulenti per la sicurezza che, operando ‘per conto’ di un’azienda, devono avere la stessa ‘in delega’ per i ‘servizi online’ Inail”.

 

Si parla poi dei medici competenti.

 

Si segnala che i  medici competenti, “previa abilitazione, possono accedere al registro degli esposti. L’abilitazione viene rilasciata dai ‘Datori di lavoro’ o loro delegati tramite la funzione ‘Abilita medico competente’ disponibile nel registro, dopo aver scelto l’unità produttiva su cui operare. Una volta abilitato, il medico competente potrà accedere al registro (limitatamente alle unità produttive sulle quali è stata rilasciata l’abilitazione) ed operare in inserimento\modifica\cancellazione ma non in trasmissione, operazione in capo al DL e suoi delegati”.

 

Si indica poi che gli operatori Asl sono “le figure abilitate (a scopo di vigilanza) alla consultazione delle ‘trasmissioni telematiche’ effettuate dalle aziende tramite il registro. La consultazione avviene limitatamente alle unità produttive di competenza, ovvero quelle per le quali la ‘Asl’ definita nel registro sia pari a quella cui l’operatore risulti associato. Gli operatori Asl sono abilitati da un ‘Referente Asl’ che fa capo all’intera struttura (Asl) e che, a propria volta, fa riferimento ad un ‘Referente Asl regionale’, che ha in carico l’abilitazione dei referenti per tutte le strutture della regione di competenza”.

 

Gestire il registro di esposizione: lavoratori, agenti e preparati

Veniamo ai lavoratori e all’inserimento delle informazioni.

 

La ‘data inizio esposizione’ nella sezione ‘esposizioni’ – continua il documento - è “la data alla quale il lavoratore ha iniziato ad essere esposto” che in genere “coincide con la ‘data assunzione’ del lavoratore, qualora lo stesso abbia, contestualmente all’assunzione, iniziato subito le attività lavorative che comportano esposizione”.

 

Si indica che nel caso in cui l’unità produttiva “dovesse, a qualsiasi titolo, avere lavoratori ancora in servizio ma non ‘più esposti’, è consigliabile non procedere alla chiusura del registro, in quanto comporterebbe la contestuale chiusura ‘in cascata’ di tutte le posizioni presenti (agenti, preparati, lavoratori, esposizioni), impedendo qualsiasi ulteriore variazione. È preferibile, invece, chiudere solo le esposizioni (apponendo la ‘data fine esposizione’ del caso, ovvero l’ultimo giorno utile di lavoro come ancora ‘esposti’) lasciando aperte (non ‘cessate’) le relative posizioni anagrafiche (essendo i lavoratori ancora in servizio). Eventuali ‘cessazioni’ delle posizioni anagrafiche verranno effettuate solo in caso di effettivo termine dell’attività lavorativa (ad esempio, per licenziamento e\o termine del contratto e\o pensionamento), apponendo la ‘data cessazione’ del caso (ultimo giorno utile di servizio) all’interno della posizione anagrafica nella sezione ‘lavoratori’”.

 

Il documento si sofferma poi nel dettaglio su molti altri aspetti connessi all’uso del registro digitale, ad esempio con riferimento alla differenza tra ‘riattivazione’ e ‘riassunzione’ di un lavoratore ‘cessato’ o come comportarsi in caso di congedi lunghi e in fase di riattivazione.

 

Riguardo poi all’agente e al preparato si indica che in fase di inserimento in sezione ‘preparato’, “è necessario inserire anche nella sezione ‘agenti’ tutte le sostanze indicate nella scheda di sicurezza del preparato stesso, classificate come categorie cancerogene 1 o 2 (d.lgs. 3 febbraio 1997, n. 52 e successive modificazioni) corrispondenti, nella nuova classificazione del regolamento CE n. 1272/2008 e s.m.i., alle categorie cancerogene 1A e 1B. La ‘data inizio’ è la data alla quale è iniziato l’utilizzo dell’agente e\o del preparato all’interno delle lavorazioni dell’unità produttiva che comportano esposizione per i lavoratori, ovvero quando sono stati introdotti nelle lavorazioni. Nella sezione ‘quantità’ il valore da inserire è relativo al quantitativo su base annua prodotto o utilizzato nell’ambito di tutte le lavorazioni dell’unità produttiva, qualora cambi nel tempo, non è necessario re-inserire l’agente o il preparato, ma solo modificare il dato già presente”.

Il documento si sofferma poi sull’associazione agenti/preparati, sulla chiusura di un agente/preparato e sull’esposizione.

 

Concludiamo segnalando che il contributo, che vi invitiamo a leggere integralmente, riporta molti altri dettagli e si sofferma anche su:

  • forza lavoro
  • misurazione
  • riattivazione
  • trasmissione
  • richieste di assistenza sul registro esposti

 

 

RTM

 

 

Scarica il documento da cui è tratto l'articolo:

Inail, Dipartimento di medicina, epidemiologia, igiene del lavoro e ambientale, “ L’esposizione ad agenti cancerogeni nei luoghi di lavoro in Italia. Quadro normativo, strumenti operativi e analisi del sistema informativo di registrazione delle esposizioni professionali (SIREP)”, scritto da Alberto Scarselli, Renato Cabella, Davide Di Marzio, Tiziana Castaldi e Concetta Lanzalaco (Inail, Dimeila) - collana Ricerche, edizione 2023 (formato PDF, 10.25 MB).

 

 

Vai all’area riservata agli abbonati dedicata a “ Esposizione ad agenti cancerogeni nei luoghi di lavoro e sistema informativo di registrazione delle esposizioni professionali”.

 

 

Leggi gli altri articoli di PuntoSicuro sul rischio cancerogeno e mutageno

 



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