Pubblicità
Roma, 28 Apr - Nel
corso della la Conferenza Stato Regioni tenutasi lo scorso 20 aprile, il
decreto per la qualificazione delle imprese operanti in ambienti sospetti di
inquinamento o
confinati,
proposto dal Ministro Maurizio Sacconi, ha ottenuto parere favorevole.
Il
decreto in oggetto è frutto di un lavoro che ha coinvolto Stato, Regioni e
parti sociali nell’intento, da tutti condiviso, di predisporre misure
innovative ed efficaci a contrasto degli infortuni, gravissimi per numero e
drammatici per modalità, verificatisi negli ultimi anni nei lavori in ambienti
c.d. “confinati”, quali silos,
cisterne
e simili.
“In via di estrema sintesi le misure previste dal
provvedimento e che saranno obbligatorie una volta che il medesimo sarà rapidamente
emanato prevedono:
- imposizione alle imprese e ai lavoratori
autonomi che svolgano attività negli ambienti confinati, in aggiunta agli
obblighi già su di essi gravanti in materia di salute e sicurezza sul lavoro,
dell’obbligo di procedere a specifica, informazione, formazione e
addestramento, oggetto di verifica di apprendimento e aggiornamento,
relativamente ai rischi che sono propri degli “ambienti confinati” e alle
peculiari procedure di sicurezza ed emergenza che in tali contesti debbono applicarsi,
di tutto il personale impiegato, compreso il datore di lavoro;
- imposizione ai datori di lavoro delle imprese e
ai lavoratori autonomi dell’obbligo di possedere dispositivi di protezione
individuale (es.: maschere protettive,
imbracature di sicurezza, etc.),
strumentazione e attrezzature di lavoro (es.: rilevatori di gasi, respiratori,
etc.) idonei a prevenire i rischi propri delle attività lavorative
in parola e di aver effettuato, sempre in relazione a tutto il personale
impiegato, attività di addestramento all’uso corretto di tali dispositivi;
- obbligo di presenza di personale esperto, in
percentuale non inferiore al 30% della forza lavoro, con esperienza almeno
triennale in attività in “ambienti confinati”, assunta con contratto di lavoro
subordinato o con altri contratti (in questo secondo caso, necessariamente
certificati ai sensi del Titolo VIII, Capo I, del D.Lgs. n. 276/2003) con la
necessità che il
preposto, che sovrintende sul
gruppo di lavoro, abbia in ogni caso tale esperienza (in modo che alla formazione
e addestramento il “capo-gruppo” affianchi l’esperienza matura in concreto);
- integrale rispetto degli obblighi in materia di
Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) e relativi alla parte
economica e normativa della contrattazione di settore, compreso il versamento
dell’eventuale contributo all’ente bilaterale di riferimento;
- applicazione delle regole della qualificazione
non solo nei riguardi dell’impresa appaltatrice ma nei confronti di qualunque
soggetto della “filiera”, incluse le eventuali imprese subappaltatici.
Peraltro, il subappalto è consentito solo a condizione che sia espressamente
autorizzato dal datore di lavoro committente (il quale dovrà, quindi,
verificare il possesso da parte dell’impresa subappaltatrice dei requisiti di
qualificazione) e che venga certificato, ai sensi del Titolo VIII, Capo I, del
D.Lgs. n. 276/2003
Fermi restando i requisiti appena riassunti, il
provvedimento impone che quando i lavori siano svolti attraverso lo strumento
dell’
appalto, debba essere garantito
che:
- prima dell’accesso nei luoghi di lavoro, tutti i
lavoratori che verranno impiegati nelle attività (compreso, eventualmente, il
datore di lavoro) siano puntualmente e dettagliatamente informati dal datore di
lavoro committente di tutti i rischi che possano essere presenti nell’area di
lavoro (compresi quelli legati ai precedenti utilizzi). E’ previsto che tale
attività debba essere svolta per un periodo sufficiente e adeguato allo scopo
della medesima e, comunque, non inferiore ad un giorno;
- il datore di lavoro committente individui un
proprio rappresentante, adeguatamente formato, addestrato ed edotto di tutti i
rischi dell’ambiente in cui debba svolgersi l’attività dell’impresa
appaltatrice o dei
lavoratori autonomi, che vigili
sulle attività che in tali contesti si realizzino;
- durante tutte le fasi delle lavorazioni in
ambienti sospetti di inquinamento
o “confinati” sia adottata ed efficacemente attuata una procedura di lavoro
specificamente diretta a eliminare o ridurre al minimo i rischi propri di tali
attività. Tali procedure potranno anche essere le buone prassi, in corso di
approvazione da parte della Commissione consultiva per la salute e sicurezza
sul lavoro.”