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Anno 13 - numero 2679 di martedì 26 luglio 2011

Sostanze psicotrope: la valutazione dell’idoneità alla guida


Un’analisi degli accertamenti chimico-tossicologici per valutare l’idoneità alla guida in relazione all’uso di sostanze stupefacenti e psicotrope. La normativa, i metodi di analisi, la cocaina, i fattori predittivi e l’effetto deterrente.

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Roma, 26 Lug – PuntoSicuro ha approfondito più volte in questi anni il tema relativo al consumo di alcol e droghe, un fenomeno che ha una grande diffusione in tutte le fasce di età e in ogni ambiente di vita. E nell’ambiente lavorativo sappiamo che un presupposto necessario per la tutela della sicurezza sono proprio le idonee condizioni psico-fisiche dei lavoratori.
 
Torniamo su questo tema con un articolo apparso nel numero di aprile/giugno 2011 del Giornale Italiano di Medicina del Lavoro ed Ergonomia, un articolo che affronta i problemi dell’idoneità alla guida in relazione all’eventuale consumo di sostanze stupefacenti e psicotrope.
 
In “ La valutazione dell’idoneità alla guida in relazione all’uso di sostanze stupefacenti e psicotrope. Studio epidemiologico della casistica veronese” – a cura di  Anna Bertaso, Jennifer P. Pascali, Eloisa Liotta e Aldo Polettini (Dipartimento di Sanità Pubblica & Medicina di Comunità, Università degli Studi di Verona) -  si ricorda che la guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti rappresenta un grave problema per la sicurezza stradale e la legge italiana “vieta il rilascio o la conferma della patente di guida a chiunque si trovi in stato di dipendenza o faccia un consumo abituale di sostanze stupefacenti o psicotrope”.
 

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In particolare la diagnosi di idoneità alla guida in relazione all’uso di sostanze stupefacenti e psicotrope è normata in Italia dall’art. 119 (“Requisiti fisici e psichici per il conseguimento della patente di guida”) del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 (Nuovo Codice della Strada) e successive modifiche e integrazioni, nonché dagli artt. 319 e 320 del relativo Regolamento d’Attuazione (D.P.R. 495/1992 e successive modifiche e integrazioni).
La normativa vigente stabilisce che la patente di guida non deve essere rilasciata né confermata a soggetti che si trovino in stato di dipendenza attuale da alcool, stupefacenti o sostanze psicotrope né a persone che comunque consumino abitualmente sostanze capaci di compromettere la loro idoneità a guidare senza pericoli.
 
La normativa prevede che la valutazione delle condizioni di consumo abituale e/o di dipendenza da sostanze d’abuso sia affidata alle Commissioni Mediche Provinciali per le Patenti, che si avvalgono di accertamenti chimico-tossicologici eseguiti sulle urine e/o sui capelli.
E tra i soggetti che “sono tenuti a sottoporsi alla suddetta valutazione vi sono, in particolare, i soggetti inviati dal prefetto o dall’ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri, e i soggetti per i quali gli esiti forniti a seguito di accertamenti clinici, strumentali e di laboratorio pongono nel medico fondati dubbi circa l’idoneità e pertanto la sicurezza della guida, nonché i soggetti risultati positivi agli accertamenti per la guida sotto l’effetto di alcol e di sostanze stupefacenti (art. 186 e 187 CdS).
Tra l’altro una recentissima modifica dell’art. 119, entrata in vigore il 13 Agosto 2010 “impone inoltre, a scopo preventivo, che per il primo rilascio della patente di guida di qualunque categoria, ovvero di certificato di abilitazione professionale di tipo KA o KB, il soggetto interessato esibisca apposita certificazione da cui risulti il non abuso di sostanze alcoliche e il non uso di sostanze stupefacenti o psicotrope rilasciata sulla base di accertamenti clinico tossicologici.
 
Si ricorda poi che per quanto attiene i lavoratori adibiti a mansioni che comportano rischi per la sicurezza, l’incolumità e la salute proprie e di terzi, la diagnosi di tossicodipendenza o di assunzione sporadica di sostanze stupefacenti è affidata, “in base a quanto previsto dal Provvedimento 30 ottobre 2007 della Conferenza Unificata Stato-Regioni e P.A. alla figura del medico competente che per tale diagnosi è tenuto ad avvalersi di un accertamento eseguito su campione urinario raccolto con preavviso al lavoratore non superiore alle 24 ore. Tale accertamento deve essere obbligatoriamente eseguito a cura e spese del datore di lavoro, dopo l’assunzione e prima dell’affidamento della mansione al lavoratore”. Tuttavia si precisa  che le modifiche apportate al Decreto legislativo 81/2008 dal D.Lgs. 106/2009 “consentono, nei casi e alle condizioni previste dall’ordinamento, su scelta del datore di lavoro, l’effettuazione di visite mediche preventive in fase preassuntiva da parte del medico competente o dai dipartimenti di prevenzione delle ASL finalizzate alla verifica di assenza di condizioni di alcol dipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti.
 
Dopo questo excursus necessario sulla normativa e sulle diverse casistiche, veniamo allo studio oggetto dell’articolo che presentiamo.
 
Lo studio  si è proposto di analizzare i risultati degli accertamenti chimico-tossicologici effettuati, su richiesta della Commissione Medica Locale Provinciale (C.M.L.),  per le patenti di Verona, dal laboratorio di Tossicologia Forense del Dipartimento di Sanità Pubblica e Medicina di Comunità dell’Università di Verona “con l’obiettivo di:
- valutare frequenze relative di positività ed eventuali trend per le diverse classi di sostanze d’abuso nel periodo 2003- 2008;
- definire, nell’ambito della popolazione esaminata, i principali fattori di rischio per la positività all’accertamento;
- identificare l’approccio diagnostico più efficace per la valutazione di idoneità alla guida in rapporto all’uso di droga”.
 
Tal studio, che è relativo all’arco temporale 2003-2008, fa riferimento a 981 richieste pervenute dalla C.M.L.; richieste  che corrispondevano nella grandissima maggioranza dei casi “a una delle seguenti tipologie:
-  conducenti di autoveicoli, a cui le forze di polizia avevano contestato il reato di guida in stato di intossicazione acuta da sostanze stupefacenti o psicotrope;
-  conducenti a cui era stata sospesa la patente di guida perché risultati positivi agli accertamenti per uso di sostanze psicoattive o d’abuso a seguito di un incidente stradale;
tossicodipendenti, in carico a strutture pubbliche o private per la cura e riabilitazione degli stati di tossicodipendenza;
-  individui a cui la patente di guida era stata sospesa a seguito di una segnalazione alla prefettura per uso o detenzione di sostanze stupefacenti”.
 
 Vediamo alcuni dei risultati dello studio:
- “degli utenti convocati nel periodo esaminato, oltre un quarto non si è presentato”. “Tra i rimanenti, 231 utenti sono risultati positivi per una o più sostanze stupefacenti e psicotrope nell’urina e/o nei capelli (24% del totale, 32% degli utenti presentati). Gli utenti risultati negativi (n=483) sono stati pari al 49% del totale e al 68% degli utenti che si sono sottoposti all’accertamento;
- “durante il periodo esaminato la cocaina è stata in assoluto la sostanza stupefacente riscontrata più frequentemente. In particolare si sono avuti 124 casi di positività (17% degli accertamenti eseguiti nel periodo di tempo considerato) per la cocaina (e/o suoi metaboliti),  seguita da cannabinoidi con il 12% e dalle benzodiazepine con il 6%. Percentuali di positività inferiori al 5% sono state osservate per oppiacei (3%), amfetamine e metilendiossiamfetamine (3%), metadone (2%) e barbiturici (1%). In “quasi un terzo degli accertamenti (29%) si è trattato di positività per più classi di sostanze d’abuso, una delle quali era generalmente costituita dalla cocaina e, in particolare, la combinazione cocaina-cannabinoidi è stata la più frequente”;
- il confronto tra l’analisi delle urine e dei capelli “ha confermato la complementarietà delle due matrici biologiche e, dunque, la necessità di effettuare entrambe le analisi al fine di massimizzare la sensibilità epidemiologica dell’accertamento”;
-   si rileva “come siano emerse diverse associazioni tra possibili ‘fattori predittivi di positività’ e la generica positività al test”. Ad esempio “BMI<18,5 (Body Mass Index, ndr), tabagismo, non consumo di caffè, ipertensione di grado lieve e, naturalmente, anamnesi positiva per uso di sostanze stupefacenti) ovvero, in alcuni casi, la positività a una o più classi di sostanze specifiche (es. giovane età e amfetamine, ipertensione lieve e positività a cocaina, BMI e positività per THC). Per alcuni di tali fattori la differenza osservata tra positivi e negativi, pur approssimandosi alla significatività statistica, non la raggiunge e sarà dunque interessante verificare su una maggiore mole di dati il loro effettivo ruolo”;
 
Lo studio ha infine dimostrato come “l’accertamento di idoneità alla guida costituisca un efficace deterrente al consumo di droghe dal momento che soltanto circa un quarto dei soggetti positivi al primo controllo risulta nuovamente positivo al secondo controllo”. Del resto è evidente come la patente di guida “giochi un ruolo determinante sul piano sia professionale, sia sociale e come il non dovervi rinunciare sia mediamente considerata una valida contropartita all’astinenza dalle droghe”.
       
 
La valutazione dell’idoneità alla guida in relazione all’uso di sostanze stupefacenti e psicotrope. Studio epidemiologico della casistica veronese”, a cura di  Anna Bertaso, Jennifer P. Pascali, Eloisa Liotta e Aldo Polettini (Dipartimento di Sanità Pubblica & Medicina di Comunità, Università degli Studi di Verona), articolo pubblicato in Giornale Italiano di Medicina del Lavoro ed Ergonomia, Volume XXXIII n°2, aprile/giugno 2011 (formato PDF, 474 kB).
 


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