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Anno 12 - numero 2334 di lunedì 15 febbraio 2010
Sicurezza negli appalti: l’applicazione dell’art. 26 del D.Lgs. n. 81/08 Cassazione: chiariti i rapporti fra committente datore di lavoro e appaltatori nei cosiddetti appalti interni in relazione agli obblighi di coordinamento e di cooperazione imposti dalle disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro. A cura di G.Porreca.
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Cassazione
Sezione IV Penale - Sentenza n. 28197 del 9 luglio 2009 - Pres. Rizzo – Est.
Licari – P.M. Geraci - Ric. V. G. e C. C.
Commento a cura di G. Porreca (www.porreca.it)
L’ordinamento
giuridico attribuisce all’appaltatore
una autonoma sfera organizzativa e pieni poteri decisionali con la conseguenza
che egli, al pari di qualsiasi altro datore di lavoro, diventa destinatario
principale del dovere di provvedere alla tutela della salute e della integrità
fisica dei propri operatori. La cooperazione del committente non può intendersi
come obbligo da parte di questi di intervenire in supplenza dell’appaltatore
tutte le volte in cui costui omette di adottare le misure previste a tutela
soltanto dei suoi lavoratori poiché tale cooperazione, se così si intendesse,
si risolverebbe in una inammissibile ingerenza
del committente
nell’attività propria dell’appaltatore al punto tale da stravolgere
completamente la figura dell’appalto.
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L’obbligo di cooperazione
del committente con l’appaltatore, inoltre, è limitato alla attuazione delle
misure prevenzionali rivolte ad eliminare i pericoli che, per effetto della
esecuzione delle opere appaltate, vanno ad incidere sia sui dipendenti del
committente che su quelli dell’appaltatore. Ne consegue che, qualora l’attività
dell’appaltatore possa svolgersi in una zona o settore separata senza che i
rischi si possano estendere fino a coinvolgere i dipendenti del committente,
quest’ultimo non ha nessun motivo di intervenire sull’appaltatore
per esigere il rispetto della normativa surrogandosi allo stesso quando non vi
provveda.
Sono questi gli importantissimi insegnamenti che derivano dalla lettura di
questa sentenza della Sez IV della Corte di Cassazione penale, insegnamenti indiscutibilmente
utili per stabilire i termini della applicazione dell’art. 26 del D.
Lgs. n. 81/2008, contenente il Testo Unico in materia di salute e sicurezza
sul lavoro, così come modificato dal D. Lgs. n. 106/2009, e relativo agli
obblighi inerenti i contratti di appalto, d’opera e di somministrazione ai fini
dell’applicazione delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro .
Il caso
Il caso di cui alla sentenza in esame si riferisce ad un infortunio mortale
occorso ad un socio lavoratore di una cooperativa durante alcuni lavori,
condotti in appalto,
di manutenzione e di pulizia di un capannone di proprietà della società
committente. Il lavoratore, mentre era intento sul tetto del capannone a pulire
la parte esterna di una canna fumaria operando al di fuori della passerella di
camminamento e senza l'imbracatura e la relativa fune di trattenuta, precipitava
dall'alto al suolo nel momento in cui metteva i piedi su di un instabile
pannello in vetroresina. Per tale infortunio il Tribunale aveva individuata la
responsabilità nella figura del presidente della cooperativa per aver omesso, in violazione degli obblighi
in materia di sicurezza sul lavoro, di fornire al lavoratore le informazioni
necessarie circa i rischi specifici del lavoro e per aver omesso di esigere che
lo stesso osservasse le norme di sicurezza, Il Tribunale, con la medesima
sentenza, assolveva invece il committente
dei lavori dati in appalto ritenendo che lo stesso, avendo adempiuto al dovere
di informare l’infortunato dei rischi specifici nell'ambiente di lavoro, avesse
esaurito i suoi compiti e non ritenendo che fosse estesa anche al committente
la vigilanza sul rispetto delle prescrizioni antinfortunistiche relative ai
rischi specifici e propri dell'attività dell'impresa appaltatrice, così
come imposto dall’art. 7 del D. lgs. n.
626 del 1994 (ora art. 26 del D. Lgs. n. 81/2008) per cui aveva concluso che la
responsabilità per l’accaduto fosse da considerarsi esclusivamente a carico
della ditta appaltatrice medesima.
L’iter giudiziario
La Corte di Appello confermava integralmente la sentenza del Tribunale ma
contro la stessa ricorrevano per cassazione sia il datore della ditta
appaltatrice che la parte civile. Il datore di lavoro a sua discolpa poneva in
evidenza che l’infortunio era da legare ad una autonoma ed imprevedibile
iniziativa del socio lavoratore, il quale, per eseguire la pulizia della canna
fumaria posta sul tetto del capannone,
non si sarebbe servito dei camminamenti di cui era dotato l'impalcato di
protezione ivi esistente ma avrebbe inopinatamente optato, disattendendo così le
informazioni sui rischi avute dal datore di lavoro, per la soluzione di operare
sul tetto libero nei movimenti e senza imbracatura
nonché al di fuori dell'impalcatura. La
parte civile, da parte sua, si lamentava che la Corte di Appello avesse minimizzato i compiti del committente riducendoli
solo a quello di informare l’appaltatore dei rischi presenti nell’ambiente di
lavoro mentre, per volontà del legislatore, il predetto committente avrebbe
dovuto anche vigilare sulla concreta attuazione delle misure di sicurezza da
parte dell'impresa appaltatrice, conformemente a quanto disposto dall’art. 7
del D. Lgs. n. 626/1994 il quale assegna al committente stesso, oltre al
compito della informazione, quello di promuovere la cooperazione e il
coordinamento degli interventi di prevenzione e protezione.
La decisione della Corte di Cassazione
La Corte
di Cassazione, nell’esaminare i ricorsi, ha innanzitutto ribadito, per
quanto riguarda il comportamento del lavoratore, quanto già affermato in
precedenti sentenze dalla stessa Corte e cioè che “La
normativa antinfortunistica mira a
salvaguardare l'incolumità del lavoratore non solo dai rischi derivanti da
incidenti o fatalità, ma anche da quelli che possono scaturire dalla sue stesse
disattenzioni, imprudenze o disubbidienze alle istruzioni o prassi
raccomandate, purché connesse allo svolgimento dell'attività lavorativa”. “Sussistendo questa ipotesi” ha
proseguito la Corte suprema
“è affermato dalla giurisprudenza
consolidata di questa Corte il principio giuridico che, in caso di infortunio
sul lavoro originato dall'assenza o inidoneità delle misure di prevenzione,
nessuna efficacia causale esclusiva può essere attribuita al comportamento del
lavoratore infortunato, che abbia dato occasione all'evento, quando questo sia
da ricondursi anche alla mancanza o insufficienza di quelle cautele che, se
adottate, sarebbero valse a neutralizzare il rischio di siffatto comportamento”
e quindi ha affermato ancora che “alla
stregua di tale principio, la doglianza difensiva non ha ragion d'essere, non
potendosi l'eventuale imprudenza, profilabile nella condotta
della vittima, considerarsi imprevedibile e tale da interrompere il
rapporto di causalità con l'evento infortunistico, essendo questo nella specie
riconducibile, anche e comunque, all'omissione, da parte dell'imputato, della
condotta doverosa di impedire, per mezzo di informazione specifica e di
controllo attento sull'uso delle cautele idonee ad evitare il rischio di cadute
dall'alto, che il lavoratore, peraltro privo di esperienza, eseguisse sul tetto
del capannone il lavoro di pulizia in condizione di pericolo, senza imbracatura
e fune di trattenuta”.
Per quanto riguarda i poteri-doveri del committente dei lavori dati in appalto
e da eseguirsi all’interno dell’azienda la Corte di Cassazione, nel prendere in esame se essi
comprendano, oltre al dovere di fornire dettagliate informazioni sui rischi
specifici, anche quello di cooperare con l'appaltatore nell'apprestamento delle
misure di sicurezza a favore di tutti i lavoratori, a qualunque impresa essi
appartengano, ha colto l’occasione per precisare quali sono i limiti fra il
committente e l’appaltatore ai fini della applicazione dell’attuale art. 26 del
D. Lgs. n. 81/2008, così come modificato dal D. Lgs. n. 106/2009. “L’ordinamento giuridico”, ha affermato la Sez. IV, “attribuisce all'appaltatore un'autonoma
sfera organizzativa e pieni poteri decisionali, con la conseguenza che egli, al
pari di qualsiasi altro datore
di lavoro, diventa destinatario principale del dovere di provvedere alla
tutela della salute e dell'integrità fisica dei propri dipendenti. Ebbene, la
norma del Decreto Legislativo n. 626 del 1994, articolo 7 - dopo avere previsto
per il committente (nel comma 1, lettera a)) ‘l'obbligo preliminare di verifica
della idoneità
tecnico - professionale dell'impresa appaltatrice a cui affidare l'incarico’,
dal che potrebbe scaturire la culpa in eligendo - richiama (nel comma 1,
lettera b)) il dovere di fornire all'appaltatore e ai lavoratori autonomi,
chiamati ad operare all'interno dell'azienda, dettagliate informazioni sui
rischi specifici esistenti nell'ambiente di lavoro e sulle misure di
prevenzione e di emergenza adottate per combatterli".
La Corte di Cassazione ha quindi posto in rilievo che gli aspetti più
innovativi dell’art. 7 del D. Lgs. n. 626/1994 e s.m.i. sono quelli contenuti
nel comma 2, dove si prevede che i datori di lavoro (cioè sia i committenti che
gli appaltatori) cooperino all'attuazione delle misure di prevenzione e
protezione dai rischi sul lavoro incidenti
sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto e coordinino gli interventi
prevenzionali, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi
dovuti alle interferenze
tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera
complessiva. “Mentre coordinare”
prosegue la Corte, “significa "collegare razionalmente le varie fasi dell'attività in
corso, in modo da evitare disaccordi, sovrapposizioni, intralci che possono
accrescere notevolmente i pericoli per tutti coloro che operano nel medesimo
ambiente; cooperare è qualcosa di più, perchè vuoi dire contribuire
attivamente, dall'una e dall'altra parte, a predisporre ed applicare le misure
di prevenzione e protezione necessarie".
E’ importante quello che è stato affermato successivamente dalla suprema Corte
e cioè che la cooperazione però “non può
intendersi come obbligo del committente di intervenire in supplenza
dell'appaltatore tutte le volte in cui costui ometta, per qualsiasi ragione, di
adottare le misure di prevenzione prescritte a tutela soltanto dei suoi
lavoratori, poiché la cooperazione, se così si intendesse, si risolverebbe in
un'inammissibile ingerenza del committente nell'attività propria dell'appaltatore
al punto di stravolgere completamente la figura dell'appalto”. “Il rapporto tra committente e appaltatore”
conclude la Sez. IV “va regolato, allora, tenendo conto di quanto precisa il Decreto
Legislativo n. 626 del 1994, articolo 7, comma 2, lettera a), laddove dice che
‘i datori di lavoro cooperano
all'attuazione delle misura di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro
incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto’, formula che va intesa
nel senso che l'obbligo della cooperazione tra committente ed appaltatore è
limitato all'attuazione delle misure prevenzionali rivolte ad eliminare i
pericoli che, per effetto dell'esecuzione delle opere appaltate, vanno ad
incidere sia sui dipendenti dell'appaltante sia su quelli dell'appaltatore”.
“Ne consegue che” prosegue quindi la Sez. IV “qualora per la natura e le
caratteristiche dell'attività commissionata, questa si possa svolgere in una
zona o in un settore separato, senza che i rischi si estendano fino a
coinvolgere i dipendenti del committente, quest'ultimo non ha alcun motivo di
intervenire sull'appaltatore per esigere da lui il rispetto della normativa di
sicurezza, surrogandosi allo stesso, qualora non vi provveda, o revocando
l'incarico e interrompendo il rapporto. La cooperazione, in altri termini, deve
ritenersi doverosa per eliminare o ridurre la fascia, spesso molto ampia, dei
rischi comuni ai lavoratori delle due parti, mentre, per il resto, ciascun
datore di lavoro deve provvedere autonomamente alla tutela dei propri
prestatori d'opera subordinati, assumendosene la relativa responsabilità”.
Con riferimento, infine, al particolare caso posto alla sua attenzione la Corte di Cassazione ha concluso sostenendo che “applicando questi principi al caso di specie, non v'è alcun dubbio che,
in un ambiente, come quello descritto nelle due sentenze di merito, il lavoro
di pulizia del tetto
del capannone avrebbe potuto porre in pericolo - come in effetti è tragicamente
avvenuto - l'integrità fisica solo dei lavoratori dell'appaltatore, derivandone
per logica che non si imponeva, come correttamente è stato affermato nella
sentenza impugnata, la cooperazione tra il committente e l'appaltatore, a
quest'ultimo incombendo il dovere di provvedere autonomamente alla tutela dei
propri prestatori d'opera subordinati, assumendosi la relativa responsabilità
in caso di colpevole trasgressione, etiologicamente collegata all'evento
infortunistico che ne sia derivato”.
Corte
di Cassazione - Sezione IV Penale - Sentenza n. 28197 del 9 luglio 2009 - Pres. Rizzo – Est. Licari – P.M. Geraci -
Ric. V. G. e C. C. - Chiariti dalla Corte di Cassazione i rapporti fra
committente datore di lavoro e appaltatori nei cosiddetti appalti interni in
relazione agli obblighi di coordinamento e di cooperazione imposti dalle
disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro.
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