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Regole e norme di prevenzione per i carrelli elevatori a forche
Una scheda tecnica relativa ai carrelli elevatori con operatore a bordo riporta i principali requisiti normativi delle macchine e le regole e norme comportamentali adatte ad evitare incidenti. I carrelli trilaterali e la formazione.
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PuntoSicuro ha recentemente dedicato molto spazio agli incidenti
professionali che vedono protagonista il lavoratore e il carrello elevatore. Le dinamiche che abbiamo raccontato ci
mostrano, una volta di più, quanto siano numerosi gli infortuni dovuti a ribaltamenti,
a usi
impropri dell’attrezzatura o alla mancanza delle più elementari norme
di protezione.
Per migliorare l’informazione su normativa e comportamenti idonei nell’uso di
queste macchine di sollevamento e movimentazione, presentiamo una scheda -
aggiornata al Decreto
legislativo 81/2008 – presente sul sito dell’Azienda Ospedaliera S.Orsola Malpighi di
Bologna e curata dal Servizio Prevenzione e Protezione dell’Azienda.
La “Scheda tecnica n° 24: i
carrelli
elevatori con operatore a bordo (carrelli elevatori a forche)”,
dopo
una descrizione dettagliata dei carrelli elevatori a forche, riporta i
principali requisiti normativi – con
riferimento ai decreti legislativi 81/2008 e 304/91 e alle
direttive CEE/CEEA/CE n° 240 e 368 – in merito a portata, stabilità,
freno,
rulli e pulegge di deviazione, posto di guida, organi di comando,
segnalatore
acustico-luminoso, fine corsa,
limitazione della velocità, bracci di forca o piastra, istruzioni d'uso.
Riguardo ad esempio alle protezioni del posto di guida la normativa prescrive per
tutti i carrelli, con forche sollevabili ad un’altezza maggiore ad 1,80
metri,
un tetto di protezione che può essere amovibile. Inoltre “le parti in
movimento
(l'una rispetto all'altra), alla portata dell'operatore nella normale
posizione
di lavoro, devono essere adeguatamente protette o trovarsi alla distanza
minima
stabilita dalle norme”. E la “visibilità deve essere tale da poter
effettuare
tutte le manovre
in
sicurezza”. Nel caso di carrelli elettrici “un interruttore,
separato e
indipendente dal sistema di comando, deve disinserire automaticamente il
circuito di marcia quando il conducente scende dal carrello. Infine la
protezione
del tetto “deve essere concepita in modo tale da poter impedire il
passaggio di
materiale minuto sulla zona sovrastante quella occupata dall'operatore
durante
l'azionamento del mezzo”.
Dopo aver ricordato che per i carrelli elevatori non è possibile parlare
di sicurezza
assoluta contro il pericolo della perdita di stabilità e delle sue
conseguenze, la scheda indica che uno dei principali
rischi per l’operatore del carrello è il ribaltamento.
Ribaltamento che, con mezzo carico, può dipendere da:
- “le brusche frenate e la velocità elevata;
- la guida non in retromarcia
su percorsi in pendenza;
- l’affrontare le curve con elevata velocità e piccoli raggi di
curvatura”.
In tutti questi casi, tuttavia, “l’adozione di comportamenti corretti
permette
un’efficace e sicura prevenzione”.
Vediamo alcune delle principali regole e
norme comportamentali riportate dalla scheda.
Regole generali:
- “i carrelli
elevatori devono essere guidati e manovrati esclusivamente da
persone
autorizzate;
- i carrelli devono essere azionati solo
dal posto di guida;
- i guidatori non devono apportare ai
carrelli alcuna aggiunta o modifica che possa influire sul loro
funzionamento a
meno che non ne abbiano ricevuto l’autorizzazione;
- i guidatori devono impiegare i
carrelli esclusivamente per gli scopi per cui sono destinati;
- sui carrelli non devono essere trasportati
passeggeri”.
Alcune indicazioni relative alla movimentazione
del carico:
- “devono essere movimentati carichi non eccedenti la portata del
carrello;
- devono essere movimentati solo carichi
stabili e disposti con tutta sicurezza. Particolare attenzione va posta
soprattutto per carichi lunghi e/o alti;
- è vietata l’utilizzazione simultanea
di due carrelli per movimentare
carichi molto ingombranti;
- per aumentare la stabilità del carico
allargare sempre le forche in relazione alla larghezza dello stesso;
- in caso di trasporto di carichi
sovrapposti fare in modo che questi siano di analoghe dimensioni;
- le manovre di sollevamento e/o prelevamento
merci devono essere effettuate previo allontanamento delle persone
che si
trovano esposte al pericolo di una eventuale caduta del carico;
- non utilizzare il carrello
per spingere carichi;
- il sollevamento di persone non è consentito. Non utilizzare il
carrello
elevatore per effettuare interventi di manutenzione (es. su impianti di
illuminazione);
- prima di azionare il carrello abbassare sempre le forche (sia vuote
che
cariche) per evitare il pericolo rovesciamento o ribaltamento;
- tenere il carico
il più vicino possibile al montante e inclinare il montante
all’indietro;
- non sovraccaricare mai il carrello; evitare che la distanza del
baricentro
del carico sia troppo elevata rispetto al montante”.
Regole di guida:
- “la velocità di marcia deve essere rigorosamente contenuta e mantenuta
‘a
passo d’uomo’;
- dare la precedenza ai pedoni e usare i dispositivi di segnalazione
come
clacson e faro di lavoro;
- durante la guida mantenere una posizione corretta e non sporgersi
oltre la
sagoma del carrello;
- evitare partenze, frenate e sterzate brusche;
- nelle curve procedere con prudenza aumentando, per quanto possibile,
il
raggio di curvatura;
- procedere a marcia indietro quando il carico nasconde la visuale in
avanti;
- percorrere le rampe di discesa sempre in retromarcia guardando
all’indietro;
- durante la marcia a vuoto mantenere le forche a 10÷15 cm dal suolo;
- non sollevare o abbassare le forche mentre il carrello elevatore è in
corsa;
- tenere lo sguardo sempre rivolto nella direzione di marcia;
- sorpassare sempre a sinistra;
- non viaggiare affiancati ad altri carrelli;
- non effettuare frenate repentine;
- rallentare agli incroci ed in prossimità delle curve;
- valutare sempre il fondo stradale che si percorre (bagnato, scivoloso,
sconnesso, ecc.);
- parcheggiare il carrello
in modo da non ostruire passaggi e/o rendere inutilizzabili gli
equipaggiamenti
di emergenza (es. estintori e idranti);
- quando si ferma il carrello,
inserire il freno a mano ed estrarre la chiave”.
Rimandando il lettore alla lettura nella scheda dei compiti relativi
alla manutenzione,
il documento dell’Azienda ospedaliero-universitaria bolognese si
sofferma anche
sui carrelli elevatori trilaterali,
carrelli che consentono la rotazione delle forche senza dover ruotare il
mezzo
e che sono “normalmente utilizzati nelle corsie, presenti fra gli
scaffali dei
magazzini, la cui larghezza è limitata a 1,5 m circa”.
Tra le indicazioni specifiche
fornite per questi carrelli ricordiamo che “la circolazione di questi
mezzi è
consentita solo lungo i percorsi (corsie) stabiliti e opportunamente
segnalati”
e “le corsie devono essere sempre prive di ostacoli”. Per evitare
incidenti con
altri mezzi o persone che transitano “uno dei due ingressi delle corsie
di
manovra deve essere delimitato al passaggio di persone e/o altri mezzi”
ed è
necessario prima di entrare nelle corsie accertarsi che non vi siano
persone.
Inoltre “in caso di spostamenti di carico da uno scaffale a quello di
fronte,
la manovra di rotazione delle forche deve essere effettuata fuori dalle
corsie”.
La scheda raccoglie infine una sezione dedicata alla formazione e addestramento
che indica i requisiti di base dell’operatore e i temi e gli argomenti
che
dovrebbe trattare un idoneo addestramento all’uso di queste macchine.
é vero la legge obbligatoria di avere i "corsi " chiamati comunemente patentini per carrelli è entrata già in vigore da tempo 81/2008 304/91 MA ANCORA MOLTE SONO LE DITTE MEDIO GRANDI senza contare le " piccole.." che adoperando nei loro interni aziendali "senza per ora fare i nomi.." carrell a timone con con operatore carrellista etc . SENZA che questi abbiano NESSUN corso di legge per due semplici motivi 1) Si fanno altri lavori oltre che adoperare i carrelli..pertanto assunti per una mansione mentre nel contempo magari per poche ore giornaliere si adoperano i carrelli ma SENZA NESSUN CORSO CARRELLI cosa che vale anche per GRU a torre carriponti e autogru..e per adoperare un carrello operatore a seconda dei casi serve anche la patente B o C per autogru..specie se queste vengono adoperate "fuori" dai cantieri..o azienda..vige il regolamento del Ministero dei Trasporti..ma le leggi continuamente ASSAI FREQUENTEMENTE VIOLATE CON RAGGIRO nel punto due a seguito:
"2) Punto NON sicuro ..dove si VIOLANO con RAGGIRO continuamente tali leggi decreto 81/2008 sui posti di lavoro e fuori.."su strada" con carrelli ma anche gru semoventi etc. è PRINCIPALMENTE con le forme contrattuali PRECARIE di tipologia interinale di somministrazione, di cantieri lavoro (questi usati in Comunità Montane Enti pubblici Comuni etc.) o forme contrattuali similari come a ritenuta d'acconto, sociolavoratore etc.etc. Con questi contratti atipici SI RAGGIRANO E VIOLANO CONTINUAMENTE TALI LEGGI !NONOSTANTE LE LEGGI ENTRATE IN VIGORE DA TEMPO ! ! !
Neppure le visite mediche o corsi sui pericoli di tali mezzi Carrelli Gru mezzi d'opera.. NON fatte per tali qualifiche perchè assunti da manovali o altre mansioni cosa che vale non solo naturalmente per gru carrelli ma anche altre qualifiche saldatore..cantoniere etc.etc.!!!!! Pertanto ULTERIORI rischi si assommano a danno NOSTRO e per gli ALTRI senza contare i D.P.I. non dati o se dati neppure adeguati sempre alle leggi in vigore...Ma ripeto per pratica vissuta e che sto vivendo.. come altri che queste IGNOBILI cose accadono con questi contratti precari interinali e similari descritti sopra!
Segue:
A chi fa le ispezioni "Carabinieri Ispettori del Lavoro, Vigili del Fuoco Spresal Asl Inail etc. consiglio che quando VEDONO CONTRATTI PRECARI CON QUESTE tipologie " Vadano A fondo alle cose..VERE e ripetute ispezioni e meglio se contrapposte con più ispettori. Anzi si dovrebbe chiamare NOI operai San Precario.. che siamo i diretti interessati e POSSIAMO fare vedere SUBITO tali VIOLAZIONI di leggi ! Collaborazione meno infortuni e morti bianche! E poi tali Ispettori basta che si rechino a fare le ispezioni INIZIANDO dai Centri per l'impiego PUBBLICI richiedendo i NOSTRI MODELLI C2 ATTUALI E RETROATTIVI DI ANNI e..ispezionando da qui in prima..possono già constatare da questo modello c2 se siamo stati assunti regolarmente..se i slari sono commisurati alla vera qualifica..(qui serve Guardia di finanza..) se abbiamo pertanto le varie visite mediche es. di carrellista, gruista, saldatore, cantoniere etc. e SE FATTO I CORSI DI LEGGE TANTO DECANTATI..per ogni qualifica e già da qui sicuramente ci sono tanti illeciti poi da poter fare EMERGERE sui posti di lavoro fatti veramente..in special modo chi è cliente delle ditte interinali..si pechè usa darsi poi colpa all'altra è colpa dell'utilizzatore o delle ditte interinali oe viceversa..MA INTANTO in entrambi i casi le LEGGI SONO AMPIAMENTE VIOLATE CON RAGGIRO !E poi capite bene che se in futuro si riscontra eventualmente una malattia professionale ..come si fa ..se siamo stati assunti per altre qualifiche mentre ne erano altre..? Per ovviare a questo bisognerebbe rendere obbligatorio le visite mediche di inizio lavoro ma anche fine rapporto del contratto interinale e similari e FATTE presso le ASL non in centri medici privati compiacenti del sistema!
Finisco pertanto che i Corsi di legge Carrellisti Gruisti Saldatore etc. portati ad esempio SONO CONTINUAMENTE VIOLATE CON RAGGIRO SOTTO QUESTE FORME CONTRATTUALI PRECARIE e gli infortuni e morti bianche purtroppo confermano questo andazzo di violazioni CONTINUE nonostante le leggi fatte ed entrate in vigore da anni..e dove Voi di Punto Sicuro divulgate in positivo.Ed essendo tali cose vere con tanto di prove e testimoni saranno ampiamente descritte al Tribunale di Mondovì andrebbero anche DIVULGATE le ditte che fanno questi RAGGIRI di LEGGE inquanto è cosa che serve a tutti non solo per noi lavoratori se si divulgano queste verità facendo COMUNICAZIONE si possono anche evitare infortuni o peggio morti sul lavoro e non solo (vale per prodotti costruiti e venduti con questi pericoli..) ma se si fa si rischiano le denuncie..invece di FERMARE chi i REATI li COMMETTE ! Questa è onestà? Rimane il fatto che se non si dice non si scrive si è poi però COMPARTECIPI di eventuali infortuni a noi stessi ed agli altri! E tali infortuni possono raggiungere l'inverosimile..se dovessero capitare..aspettando come sempre le inchieste infinite ed i perchè tali tragedie sono avvenute..ma i fatti occulati ci sono eccome! Scusate lo sfogo ma le realtà sui posti di lavoro sono Tutt'altre di come vengono descritte in corsi (se fatti..)e leggi !
Sergio Morando.