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Dal 1999 quotidiano di approfondimento sulla sicurezza sul lavoro per RSPP, RLS, tecnici della prevenzione, esperti 81/08, consulenti e addetti alla sicurezza. |
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Anno 12 - numero 2322 di giovedì 28 gennaio 2010
Obblighi e responsabilita’ nella gestione della sicurezza sul lavoro Un intervista al magistrato Bruno Giordano per far luce sugli obblighi e responsabilità dei soggetti coinvolti nella sicurezza sul lavoro. L’Osservatorio sulla sicurezza e le responsabilità di RSPP, lavoratori, preposti e datori di lavoro.
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La conoscenza precisa e puntuale di compiti,
ruoli
e responsabilità,
nell’ambito della pianificazione e gestione della sicurezza e salute nei luoghi
di lavoro, è un importante anello nel processo che può dare efficacia a
qualunque politica di prevenzione
aziendale. Non è un caso che al nostro giornale, ai nostri collaboratori
giungano spesso domande sulle responsabilità,
anche giuridiche, dei vari attori della sicurezza.
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Per contribuire a fare luce su questi aspetti abbiamo deciso di porre alcune
domande al Dott. Bruno Giordano, giudice delle indagini preliminari presso il
Tribunale di Milano; un magistrato che si è occupato più volte del tema della
sicurezza nei luoghi di lavoro, che è stato promotore di importanti sentenze in
questa materia e che è coordinatore del recente “Osservatorio
sulla sicurezza del lavoro”.
Questo osservatorio - nato sulla base di un protocollo d'intesa firmato dal
presidente del Tribunale di Milano, Livia Pomodoro, dalla direzione regionale
dell'Inail
e dal Comitato
paritetico territoriale di Milano, Lodi, Monza e Brianza – vedrà la
partecipazione di giudici, tecnici, medici,
imprenditori e lavoratori per approfondire le tematiche giuridiche e di
prevenzione sul tema degli infortuni
e delle malattie
professionali.
Abbiamo avuto modo di parlare con il magistrato ai margini di un incontro che
si è svolto a Milano il 14 dicembre, organizzato dal Ceper, dal titolo “Processo
al Rischio”.
All’interno dell’incontro, dedicato a definire il quadro degli obblighi
e responsabilità
dei soggetti coinvolti nella sicurezza sul lavoro, il Dott. Giordano si è
occupato in particolare di lavoratori,
RSPP
e RLS.
Alla fine del dibattito seguito alle relazioni, ha avuto la gentilezza di
prestarsi ad alcune nostre domande.
intervista e articolo a cura
di Tiziano Menduto
Nella sua relazione ha parlato di
responsabilità di RSPP, RLS e lavoratori. A quale tipo di responsabilità
possono andare incontro, durante il loro operato professionale, i responsabili
del servizio di prevenzione e protezione? Una responsabilità civile o, malgrado
il RSPP non abbia poteri decisionali,
anche penale?
Bruno Giordano: L’RSPP ha innanzitutto una responsabilità penale. Egli
violando i propri compiti può dar luogo ad una causa di un evento
infortunistico. Per esempio di un omicidio colposo, di una lesione colposa o,
ad esempio, di un incendio. Dunque risponde, come avvenuto nel caso Galeazzi,
delle conseguenze dovute al mancato prudente e diligente esercizio dei propri
compiti. In questi casi l’RSPP ha responsabilità penale del delitto che dovesse
verificarsi.
Lei ha accennato anche al problema delle
situazioni in cui all’RSPP sono delegati i compiti della sicurezza …
B.G.: Esatto. Infatti la figura
dell’RSSP è diversa da quella del delegato. Nella realtà purtroppo queste due
figure sono venute a coincidere in alcuni casi creando una vera e propria
confusione di compiti. La legge disegna queste due figure come due soggetti
diversi: il delegato è l’alter ego del datore di lavoro, a cui viene trasferito
il complesso di funzioni datoriali, mentre l’RSPP è un consulente, interno o
esterno, del datore di lavoro. L’RSPP è cioè un soggetto che si deve occupare
di studiare ed elaborare la complessità del rischio all’interno di un luogo di
lavoro.
Diamo qualche indicazione sulle responsabilità
del lavoratore …
B.G.: I lavoratori hanno, innanzitutto, una responsabilità penale in alcuni
dei casi dell’articolo 20 del Decreto
legislativo 81/2008: cioè essi devono contribuire alla sicurezza non
mettendo a rischio i compagni di lavoro e quindi le strutture, i beni, le
persone che sono presenti sul luogo di lavoro. Ricordiamoci inoltre che ogni
lavoratore può diventare un pericolo anche per se stesso, oltre che per gli
altri. Alcuni dei comportamenti, cioè quello di agire, di rispettare le misure
di prevenzione e protezione, di collaborare e sottoporsi alla formazione-informazione
e quindi recepire tutto l’assetto della sicurezza in un luogo di lavoro è una
contravvenzione, quindi è un obbligo anche dei lavoratori. Del resto loro sono
i principali protagonisti della sicurezza …
Lei tuttavia ha accennato anche a delle
contraddizioni presenti nell’articolo 20…
B.G.: Sì, perché alcuni commi
impongono di agire direttamente, altri invece vietano di agire nei casi di
incompetenza e quindi è poco chiaro cosa deve fare il lavoratore in una
situazione di emergenza. Se deve improvvisarsi operatore della sicurezza fuori
dei casi di competenza oppure solo nei casi di competenza, cioè solo nei casi
in cui egli è stato officiato di compiti in materia di evacuazione, di pronto
soccorso, di antincendio, …
Nell’incontro ha parlato anche del Rappresentante
del Lavoratori per la Sicurezza. Volevo sentirle ripetere il suo parere su
alcune criticità relative alla trasformazione di questa figura nel Testo Unico
…
B.G.: La figura del Rappresentante del Lavoratori per la Sicurezza da voce
dei lavoratori, che doveva esporre determinate richieste in materia di
sicurezza, si è trasformata, o meglio è stata assorbita, in una figura
pienamente sindacalizzata. Il che non nuoce alla forza dei lavoratori in tema
di sicurezza, per carità, ma sicuramente è una natura un po’ diversa da come
era stata disegnata nel 1994.
Passiamo ora a qualche domanda che esula dai temi della sua relazione, ma che
rimane nell’ambito della definizione delle responsabilità. Che responsabilità
ha un preposto che non sia stato formato sui suoi obblighi e non abbia avuto un
incarico formale?
B.G.: Beh, che non sia stato formato è un conto. Che non abbia avuto un
incarico formale un altro. Che non sia stato formato vuol dire che egli non ha
avuto una piena istruzione sui compiti che deve assumere. Questa è una
violazione da parte del datore di lavoro che lo doveva formare. Mentre
l’investitura formale, cioè quel processo attraverso il quale si concretizza il
fatto che Tizio è datore di lavoro, Caio è dirigente, Sempronio è preposto, è
imposta dagli articoli 18 e 19 del Testo Unico.
E se, appunto, non ci fosse un incarico
formale, il preposto potrebbe non sentirsi responsabile?
B.G.: No, senza un incarico formale scatta l’articolo 299. E cioè, oltre e
a prescindere dalla qualifica formale, chi di fatto esercita determinate
funzioni si assume quella posizione di garanzia.
Infine una domanda relativa ai datori di
lavoro. Per esimere da responsabilità il datore di lavoro, secondo la Corte di
Cassazione, non è sufficiente il riconoscimento di un errore del lavoratore,
occorre un comportamento del lavoratore che sia "anomalo" ed
"imprevedibile”. Quando si può intendere come anomalo e imprevedibile il
comportamento di un lavoratore?
B.G.: Quando ciò che fa il
lavoratore esce dalle sue funzioni professionali e tecniche e, quindi, è fuori
da ogni organizzazione dell’impresa. In particolare è imprevedibile quando,
all’interno e all’esterno delle proprie competenze, il comportamento del
lavoratore non rientra in una logica prevedibilità di ciò che erano le sue
mansioni, la sua attività in quel momento. Il classico esempio, tratto da
alcune sentenze in materia di sicurezza del lavoratore, è il caso in cui un
lavoratore che ha determinati compiti in un cantiere, per esempio di
carpentiere, si assume il compito di sbloccare la gru che si è inceppata.
Quindi completamente fuori da ogni mansione e senza che nessuno gliela abbia né
richiesto, né imposto. Oppure un lavoratore specializzato che si assume
spontaneamente e in modo imprevedibile il compito di collegare dei cavi
elettrici e invece subisce una elettrocuzione. Ecco in questo caso si tratta di
un comportamento totalmente imprevedibile perché è stata una sua iniziativa
fuori da ogni logica di organizzazione aziendale.
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