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Anno 12 - numero 2335 di martedì 16 febbraio 2010
Obblighi e responsabilita' del condominio in caso di lavori Chiarimento del Ministero del Lavoro circa gli obblighi di sicurezza a carico del condominio in caso di affidamento lavori a terzi.
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Pubblichiamo un chiarimento del Ministero del lavoro circa gli obblighi di
sicurezza a carico del condominio in caso di affidamento
lavori a terzi, tratto dal sito del Ministero - sezione sicurezza lavoro.
Quali obblighi di sicurezza sono a carico del condominio?
Ai sensi dell’art. 3, comma 9, del d.lgs.
n. 81/2008, nei confronti del lavoratori che rientrano del campo di
applicazione del contratto collettivo dei proprietari dei fabbricati trovano
applicazione gli obblighi di informazione e di formazione di cui agli artt. 36
e 37.
Inoltre, sempre secondo la norma appena citata, ad essi devono essere forniti i
necessari dispositivi
di protezione individuali in relazione alle effettive mansioni assegnate.
Nell’ipotesi in cui il datore di lavoro fornisca attrezzature proprie, o per il
tramite di terzi, tali attrezzature devono essere conformi alle disposizioni di
cui al Titolo III.
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Chi è tenuto
ad adempiere agli obblighi di sicurezza che gravano sul
condominio?
Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale ha già chiarito,
successivamente all’emanazione del d.lgs. n. 626/94, con la
circolare 5
marzo 1997, n. 28, che il datore
di
lavoro nei condomini, ai fini dell’applicazione degli obblighi
attualmente previsti nel citato art. 3, comma 9, va individuato nella
persona
dell’amministratore condominiale protempore.
La locuzione “lavoratori con rapporto contrattuale privato di
portierato” va
intesa, come specificato con la circolare 5 marzo 1998 n. 30, con
riferimento,
otre che ai portieri, anche a tutti i lavoratori subordinati che
prestino la
loro attività nell’ambito di un condominio,
purché con mansioni affini a quelle dei portieri.
Si segnala che la individuazione del campo di applicazione delle
disposizioni
in parola andrà effettuata alla luce della definizione di “lavoratore”
data
dall’art. 2, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 81/2008.
Quali obblighi gravano sul condominio in caso di affidamento di
lavori a
ditte appaltatrici o a lavoratori autonomi?
Sul condominio come luogo di lavoro per il personale delle ditte
appaltatrici la titolarità degli obblighi di sicurezza di cui al d.lgs. n. 81/2008
dipende dalla qualificabilità o meno del condominio come datore di
lavoro.
Infatti, sul condominio in persona del suo legale rappresentante gravano
gli
obblighi previsti a carico del datore di lavoro nei confronti dei
lavoratori
subordinati del condominio e, in caso di affidamento dei lavori
all’impresa
appaltatrice o a lavoratori
autonomi all’interno della propria azienda, o di una singola unità
produttiva della stessa, ai sensi dell’art. 26, la cooperazione e il
coordinamento in merito all’attuazione delle misure di prevenzione dai
rischi
sul lavoro incidenti sull’attività lavorativa oggetto dell’appalto e il
coordinamento
degli interventi di protezione e prevenzione dei rischi cui sono esposti
i lavoratori,
con l’elaborazione di un unico documento di valutazione dei rischi (DUVRI)
che indichi le misure adottate per eliminare o ridurre al minimo il
rischio di
interferenze, che deve essere allegato al contratto di appalto o di
opera.
Tutti gli obblighi di sicurezza previsti nel citato decreto gravano sui
datori
di lavoro aventi sede operativa nell’edificio.
Diversamente, nel caso in cui il condominio commissioni, nella forma di
contratto di appalto,
lavori edili o di ingegneria civili ricadenti nel campo di applicazione
del
Titolo IV del d.lgs. n. 81/2008 sui cantieri
mobili
o temporanei, l’amministratore è necessariamente qualificato come
committente e come tale assoggettato agli obblighi di cui agli artt. 88 e
seguenti
del medesimo testo normativo.
Ai fini della redazione del DUVRI è richiesta l’acquisizione della
valutazione del rischio delle ditte affidatarie dei lavori all’interno
del
condominio?
L’art. 26, comma 2, lett. b), prevede a carico dei datori di lavoro
un
obbligo di “informazione reciproca anche al fine di eliminare rischi
dovuti ad interferenze
tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell’esecuzione dell’opera
complessiva”, mentre, ai sensi del successivo comma 3 dell’articolo
citato, le
disposizioni riguardanti la redazione del DUVRI non si applicano ai
rischi
specifici propri dell’attività delle imprese appaltatrici o dei singoli
lavoratori autonomi. Alla luce di quanto sopra, non è richiesta la
produzione integrale
della valutazione dei rischi ai fini della redazione del DUVRI da parte
del
legale rappresentante del condominio.
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