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Anno 12 - numero 2323 di venerdì 29 gennaio 2010
Metodologia per la valutazione del rischio elettrico Come operare la valutazione del rischio elettrico ai sensi del d.lgs. 81/08 e s.m.i.? Un metodo per gli addetti ai lavori elettrici e alcune schede di valutazione del rischio. A cura degli Ingg. C.Campello, F.Maritan e M.Rossato.
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Tra le molte novità, il D.Lgs.
9 aprile 2008 n. 81 ha fornito precise indicazioni sulla valutazione del
rischio elettrico, successivamente integrate e modificate, anche
sostanzialmente, dal D.Lgs. 106 del 2009.
Il Capo III “Impianti e apparecchiature elettriche” del Titolo III “Uso delle
attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale” riprende e
sviluppa in modo specifico gli obblighi del datore di lavoro connessi alla
presenza del rischio elettrico: rilevante appare l’esplicito obbligo a carico
del datore di lavoro introdotto al comma 2 dell’art. 80 (“Obblighi del datore
di lavoro”), di valutare i rischi di natura elettrica tenendo in considerazione
tre aspetti fondamentali:
- le
condizioni e le caratteristiche specifiche del lavoro considerando
eventuali interferenze;
- i
rischi presenti nell’ambiente di lavoro;
- tutte
le condizioni di esercizio prevedibili.
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Dal punto
di vista sanzionatorio, il primo comma dell’art. 80 non è punito. E’ però
prevista la pena dell’arresto da tre a sei mesi, o l’ammenda da 2.500 a 6.400
euro, per la mancata valutazione del rischio
elettrico; tale valutazione è evidentemente necessaria per individuare le
misure di sicurezza richiamate al comma 3 dell’art. 80, anch’esso punito con la
pena dell’arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 1.000 a 4.800 euro.
Vediamo ora come dovrà operare un valutatore del rischio elettrico, figura alla
quale si dovranno rivolgere la maggior parte dei datori di lavoro che
difficilmente possiederanno le competenze necessarie a valutare questa
tipologia di rischio.
Identificazione
delle aree omogenee per il rischio elettrico
Dal punto di vista metodologico il valutatore dovrà innanzitutto
suddividere la realtà aziendale classificando aree omogenee per il rischio
elettrico, quali ad esempio:
a) Luoghi ordinari;
b) Luoghi a maggior rischio in caso
d’incendio;
c) Luoghi conduttori ristretti:
ossia luoghi che si presentano delimitati da superfici metalliche o comunque
conduttrici in buon collegamento elettrico con il terreno e che al loro interno
è elevata la probabilità che una persona possa venire in contatto con tali
superfici attraverso un'ampia parte del corpo diversa da mani e piedi (es. i
serbatoi metallici, scavi, ecc... );
d) Luoghi
con pericolo di esplosione: ossia luoghi in cui possono formarsi atmosfere
esplosive, cioè una miscela con l’aria, a condizioni atmosferiche, di sostanze
infiammabili allo stato di gas, vapori, nebbie o polveri combustibili in cui,
dopo l’accensione, la combustione si propaga nell’insieme della miscela
incombusta;
e) Cabine di trasformazione MT/BT;
f) Locali ad uso medico;
g) Ambienti in cui si svolgono
attività di zootecnia;
h) Cantieri.
Tale suddivisione per aree omogenee di rischio elettrico prende spunto dai
campi di applicazione delle varie norme
CEI per la progettazione, installazione e manutenzione degli impianti
(quali ad esempio CEI 64-8, CEI EN 60079-10,14,17, CEI EN 61241-10,14, CEI
11-1, CEI 0-15).
Le aree omogenee per rischio elettrico così classificate sono caratterizzate
non solo dalle proprie caratteristiche costruttive e architettoniche, ma anche
dalle attività lavorative svolte, o che verranno svolte al loro interno. Ai
sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 81/08, ad ogni modifica organizzativa o del ciclo
produttivo si renderà necessaria una ri-valutazione del rischio finalizzata a
identificare la corretta classificazione del luogo dal punto di vista elettrico
e l’effettiva conformità degli impianti in relazione all’ambiente di
installazione.
La
conformità degli impianti elettrici
La rispondenza degli impianti elettrici ai requisiti di legge, ossia la
realizzazione degli impianti secondo la “regola dell’arte” è da considerarsi un
pre-requisito per la valutazione
del rischio elettrico. In altri termini, la verifica di conformità degli
impianti è un’attività che deve essere svolta a monte della valutazione del
rischio e che, se non dà luogo ad un riscontro positivo, determina già una
condizione di rischio inaccettabile.
Il datore di lavoro che intende garantire la conformità degli impianti dovrà:
a) accertarsi che gli impianti
elettrici presenti nei locali siano installati nel rispetto delle
specifiche disposizioni legislative e regolamentari applicabili, in
particolare, che gli impianti elettrici siano progettati ed installati a regola
d’arte, verificando, se non già fatto, la documentazione di progetto e le
dichiarazioni di conformità rilasciate dagli installatori o facendo periziare
l’impianto richiedendo il rilascio della dichiarazione di rispondenza (DIRI) ai
sensi del D.M. 37/08;
b) accertarsi che i fabbricati
risultino protetti dalle scariche atmosferiche (art. 84 del D.Lgs. 81/08), come
da verifica tecnica effettuata, ovvero dotati di idonei sistemi di protezione
contro le scariche
atmosferiche in conformità alle norme tecniche, in particolare norma CEI EN
62305-2;
c) assoggettare gli impianti a
regolare manutenzione e verifica in base ad un programma di controlli
predisposto tenendo conto delle disposizioni legislative vigenti, delle
indicazioni contenute nei manuali d'uso e manutenzione delle apparecchiature
ricadenti nelle direttive specifiche di prodotto e di quelle indicate nelle
pertinenti norme tecniche (ad es. guida CEI 0-10), comprovando con idonee
registrazioni l’effettuazione di tale attività di manutenzione;
d) assoggettare gli impianti alle
previste verifiche periodiche di cui al D.P.R. 462/01 (attività documentata per
mezzo dei verbali rilasciati dal soggetto verificatore).
Sulla base delle precedenti considerazioni, la valutazione
del rischio elettrico dovrà concentrarsi sui rischi residui, ovvero sui
rischi non già prevenuti o protetti da una progettazione e realizzazione a
regola d’arte, ed in particolare dai rischi connessi:
- ad una
non idonea manutenzione e verifica degli apparecchi ed impianti elettrici;
- ad una
carente informazione dei lavoratori sui rischi di natura elettrica;
- ad una
insufficiente formazione sul corretto utilizzo degli apparecchi ed impianti
elettrici.
La
valutazione del rischio elettrico per gli “utilizzatori”
I lavoratori che “impiegano” semplicemente l’impianto e le
apparecchiature elettriche sono soggetti a rischi sostanzialmente diversi
rispetto a quei lavoratori che effettuano ad esempio operazioni di manutenzione
degli impianti, ossia “lavori elettrici” (come definito dalla norma CEI 11-27):
se nel primo caso la sostanziale “intrinseca” sicurezza di impianti ed
apparecchi a norma garantisce un lavoratore, correttamente informato sui
concetti basilari del rischio elettrico, nel secondo caso solo una puntuale
definizione dell’ambito di intervento del lavoratore (ossia la definizione di
una precisa procedura d’intervento), associata ad una specifica formazione e
addestramento in merito al rischio elettrico, nonché alla fornitura ed utilizzo
di D.P.I. idonei, consente di garantire il raggiungimento di livelli
di sicurezza “accettabili”.
Esemplifichiamo di seguito una valutazione del rischio elettrico per un
lavoratore che non effettua lavori elettrici (che possiamo definire “utente
generico”) e che opera in luoghi definibili “ordinari” dal punto di vista
elettrico. Applicando quanto previsto dalla normativa tecnica in merito al
processo di valutazione del rischio (norma UNI 11230 “Gestione del rischio –
Vocabolario”), si terranno distinte la misurazione del rischio dalla
ponderazione del rischio. Utilizzando i criteri indicati nella norma BS
18004:2008, verrà effettuata la stima del rischio sulla base di una
correlazione tra probabilità di accadimento e danno atteso, mentre la fase di
ponderazione del rischio sarà finalizzata a determinare se il rischio è da
considerarsi “Accettabile”, oppure no. Tali passaggi possono essere formalizzati attraverso
delle schede analoghe a quelle sotto riportate, relative al rischio da contatti diretti e contatti
indiretti per un utente generico.
La
valutazione del rischio elettrico per gli “addetti ai lavori elettrici”
Il datore di lavoro, per effettuare la valutazione dei rischi a cui
sono soggetti gli addetti ai lavori elettrici e per la scelta delle misure di
sicurezza, dovrà considerare come riferimento le indicazioni rintracciabili
nella norma CEI 11-27.
Per quanto riguarda i lavori elettrici sotto tensione è necessario evidenziare
che l’art. 82 stabilisce innanzitutto che tali lavori sono innanzitutto
vietati, tuttavia, quando inevitabilmente necessari per ragioni
tecnico-organizzative, consentiti su impianti con tensione di sicurezza, o su
impianti di categoria 0 e I, purché il lavoratore sia formato e addestrato ad
operare rispettando i requisiti indicati nella norma CEI 11-27 e il datore
di lavoro abbia attribuito formalmente l’idoneità allo svolgimento delle specifiche attività effettivamente svolte
dal lavoratore (intendendo con ciò che l’idoneità non può essere generica,
ossia per qualunque lavoro elettrico), e nel rispetto di procedure di lavoro
previste dalle vigenti norme tecniche. L’esecuzione di lavori elettrici sotto
tensione in modo non conforme alle disposizioni previste nella norma tecnica
(CEI 11-27) è punita con la pena dell’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda
da 2.500 a 6.400 euro.
La norma CEI 11-27 prevede che il datore di lavoro attribuisca per iscritto la
qualifica ad operare sugli impianti elettrici: tale qualifica può essere di
“persona esperta” (PES), “persona avvertita” (PAV) e di persona “idonea ai
lavori elettrici sotto tensione” (nel gergo PEI). La norma CEI 11-27 fornisce
quindi sia prescrizioni che linee guida al fine di individuare i requisiti
minimi di formazione, in termini di conoscenze tecniche, nonché di capacità
organizzativa e d’esecuzione pratica di attività nei lavori elettrici.
Pertanto, per i lavoratori addetti ai lavori elettrici, la valutazione
del rischio elettrico potrà determinare un giudizio “accettabile” se si
verifica che:
a) i lavoratori sono formati e
addestrati all’effettuazione di lavori elettrici secondo la norma CEI 11-27;
b) i lavoratori sono formalmente
qualificati ai sensi della norma CEI 11-27 dal datore di lavoro per le
specifiche attività effettivamente svolte dagli stessi;
c) i lavoratori dispongono e
adottano precise procedure di lavoro, conformi con quelle previste dalla norma
CEI 11-27;
d) i lavoratori sono dotati ed
addestrati ad utilizzare attrezzature di lavoro e dispositivi di protezione
individuali idonei e regolarmente verificati, in particolare conformi alle
indicazioni della norma CEI 11-27, oltre che a quanto stabilito dal datore di
lavoro a seguito della valutazione del rischio.
Dal punto di vista organizzativo i punti precedenti non sono ancora sufficienti
per la corretta esecuzione in sicurezza dei lavori elettrici: infatti, il punto
6 della norma CEI 11-27 ed il punto 4.3 della norma CEI EN 50110-1 prescrivono
di identificare le due figure seguenti:
a) la persona preposta alla
conduzione dell'impianto elettrico (Responsabile dell'Impianto - RI), definito
nelle norme CEI 11-27 e CEI EN 50110-1 come: “Persona designata alla più alta
responsabilità della conduzione dell’impianto
elettrico. All’occorrenza, parte di tali compiti può essere delegata ad
altri”;
b) la persona preposta alla
conduzione dell'attività lavorativa (Preposto ai lavori - PL), definito nella
norma CEI 11-27 come: “Persona designata alla più alta responsabilità della
conduzione del lavoro. All’occorrenza, parte di tali compiti può essere
delegata ad altri”; alle quali saranno assegnati precisi ruoli e responsabilità
in merito all’esecuzione dei lavori, chiaramente individuate dal datore di
lavoro.
Alla luce di tutte queste
considerazioni, in modo analogo a quanto già illustrato precedentemente per la
valutazione del rischio elettrico per gli utilizzatori, nelle schede allegate
si riporta un esempio di valutazione per un addetto ai lavori elettrici fuori
tensione e in tensione.
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