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Anno 11 - numero 2269 di mercoledì 28 ottobre 2009

Le sanzioni per le violazioni delle disposizioni del Regolamento REACH


Emanato un decreto contenente la disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1907/2006 relativo alla valutazione e gestione dei rischi delle sostanze chimiche per la salute e l’ambiente. Le violazioni sanzionate.



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È stato emanato  il Decreto Legislativo 14 settembre 2009 n. 133, relativo alla “Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1907/2006 che stabilisce i principi ed i requisiti per la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche” relativi al regolamento REACH.

 

Ricordiamo che il REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and restriction of Chemicals - Registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizione delle sostanze chimiche) è il regolamento UE che impone ai fabbricanti e agli importatori di sostanze chimiche di valutare sistematicamente e gestire i rischi che le sostanze chimiche possono comportare per la salute e l'ambiente. Le prime fasi di tale processo sono costituite dalla pre-registrazione e dalla registrazione.

 



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In particolare il recente decreto 133/2009 nasce dall’esigenza di fornire disposizioni applicative del suddetto regolamento (CE) n. 1907/2006 per quanto concerne in particolare le sanzioni applicabili alle violazioni delle disposizioni del citato regolamento e l'individuazione delle misure necessarie affinché esse siano attuate in applicazione degli articoli 125 e 126 del regolamento medesimo.

 
D. LGS 81

Il quadro sanzionatorio si presenta con pesanti sanzioni amministrative: la mancata registrazione è punita con una sanzione da 15.000 fino a 90.000 Euro, la mancata fornitura della Scheda di sicurezza (Safety Data Sheets, SDS) da 10.000 a 60.000 Euro così come per la mancata redazione dei Rapporti di sicurezza chimica (Chemical Safety Report, CSR) da parte dell’utilizzatore a valle.

Un interessante sanzione è stata inserita a favore dei lavoratori: da 15.000 a 90.00 Euro per il datore di lavoro che non rende accessibili ai lavoratori SDS e informazioni equivalenti.

 

La vera novità del decreto è l'introduzione di reati penali in violazione alle disposizioni sulle restrizioni all'uso e sull'autorizzazione che prevede da 40.000 a 150.000 Euro o 3 mesi di arresto per immissione sul mercato o uso non consentito di una sostanza soggetta ad autorizzazione.

 

Il decreto, che è in vigore dal 10/10/2009, stabilisce sanzioni amministrative per la violazione di diversi obblighi:

 

- Art. 3: Violazione degli obblighi derivanti dagli articoli 6, 7, 8, 12, 17 e 18 del regolamento in materia di registrazione e notifica delle sostanze;

- Art. 4: Violazione degli obblighi derivanti dall'articolo 9 del regolamento in materia di richiesta di esenzione dall'obbligo generale di registrazione all'Agenzia per le attività di ricerca e sviluppo;

- Art. 5: Violazione degli obblighi derivanti dagli articoli 12, 22 e 24 del regolamento in materia di informazioni da comunicare in relazione alla fascia di tonnellaggio;

- Art. 6: Violazione degli obblighi derivanti dall'articolo 14 del regolamento in materia di relazione sulla sicurezza chimica e sulle misure di riduzione dei rischi;

- Art. 7: Violazione degli obblighi derivanti dall'articolo 21 del regolamento in materia di fabbricazione ed importazione di sostanze da parte del dichiarante;

- Art. 8: Violazione degli obblighi derivanti dagli articoli 25 e 26 del regolamento in materia di condivisione dei dati e disposizioni destinate ad evitare sperimentazioni superflue su animali vertebrati;

- Art. 9: Violazione degli obblighi derivanti dall'articolo 30 del regolamento in materia di condivisione dei dati che comportano test sperimentali;

- Art. 10: Violazione degli obblighi derivanti dagli articoli 7, 31, 32, 33, 34, 35 e 36 del regolamento in materia di informazioni all'interno della catena d'approvvigionamento;

- Art. 11: Violazione degli obblighi derivanti dagli articoli 37, 38 e 39 del regolamento concernente gli adempimenti per gli utilizzatori a valle;

- Art. 12: Violazione degli obblighi derivanti dagli articoli 46 e 49 del regolamento concernente le informazioni sulla valutazione delle sostanze;

- Art. 13: Violazione degli obblighi derivanti dall'articolo 50 del regolamento in materia di informazioni del dichiarante che ha cessato di fabbricare o importare;

- Art. 14: Violazione degli obblighi derivanti dall'articolo 56 del regolamento in materia di immissione sul mercato e sull'utilizzo di una sostanza destinata ad un determinato uso;

- Art. 15: Violazione degli obblighi derivanti dagli articoli 60, 65 e 66 del regolamento in materia di rilascio delle autorizzazioni;

- Art. 16: Violazione degli obblighi derivanti dall'articolo 67 del regolamento in materia di restrizione;

- Art. 17: Violazione degli obblighi derivanti dall'articolo 113 del regolamento concernente le informazioni da notificare all'Agenzia.

 

Ad esempio in relazione alla registrazione il comma 1 dell’articolo 3 riporta:

 

1. Salvo che il fatto costituisca reato, il fabbricante o l'importatore o il rappresentante esclusivo di una sostanza in quanto tale o in quanto componente di uno o piu' preparati in quantitativi pari o superiori a 1 tonnellata all'anno, nonche' di monomeri utilizzati come intermedi isolati in sito o trasportati che non ottempera all'obbligo di registrazione all'Agenzia di cui all'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 15.000 a 90.000 euro.

 

 

In conclusione riportiamo interamente l’articolo 14 - relativo all’immissione sul mercato e all’utilizzo di sostanze incluse  nell’allegato  XIV del Regolamento  REACH (sostanze  soggette ad  autorizzazione) o quelle soggette a restrizioni – che riporta anche sanzioni di tipo penale.

 

Art. 14.

Violazione degli obblighi derivanti dall'articolo 56 del regolamento in materia di immissione sul mercato e sull'utilizzo di una sostanza destinata ad un determinato uso.

 

   1. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, il fabbricante, l'importatore, il rappresentante esclusivo o l'utilizzatore a valle che immette sul mercato o utilizza una sostanza inclusa nell'allegato XIV al di fuori dei casi di cui all'articolo 56 del regolamento, e' punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da 40.000 a 150.000 euro.

    2. Alla stessa sanzione di cui al comma 1, soggiace l'utilizzatore a valle che non ottempera a quanto previsto dall'articolo 56, paragrafo 2, del regolamento.

 

 

 

Presidente della Repubblica - Decreto Legislativo 14 settembre 2009, n. 133 - Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1907/2006 che stabilisce i principi ed i requisiti per la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche. (REACH).

 

 
 



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