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Anno 11 - numero 2269 di mercoledì 28 ottobre 2009
Le sanzioni per le violazioni delle disposizioni del Regolamento REACH
Emanato un decreto contenente la disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1907/2006 relativo alla valutazione e gestione dei rischi delle sostanze chimiche per la salute e l’ambiente. Le violazioni sanzionate.
Ricordiamo che il REACH
(Registration, Evaluation, Authorisation and restriction of Chemicals - Registrazione,
valutazione, autorizzazione e restrizione delle sostanze chimiche) è il regolamento
UE che impone ai fabbricanti e agli importatori di sostanze chimiche di
valutare sistematicamente e gestire i rischi che le sostanze
chimiche possono comportare per la salute e l'ambiente. Le prime fasi di
tale processo sono costituite dalla pre-registrazione
e dalla registrazione.
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In particolare il recente decreto
133/2009 nasce dall’esigenza di fornire
disposizioni applicative del suddetto regolamento
(CE) n. 1907/2006 per quanto concerne in particolare le sanzioni applicabili
alle violazioni delle disposizioni del citato regolamento e l'individuazione
delle misure necessarie affinché esse siano attuate in applicazione degli
articoli 125 e 126 del regolamento medesimo.
D. LGS 81
Il quadro sanzionatorio si
presenta con pesanti sanzioni amministrative: la mancata registrazione è punita
con una sanzione da 15.000 fino a 90.000 Euro, la mancata fornitura della
Scheda di sicurezza (Safety Data Sheets, SDS) da 10.000 a 60.000 Euro così come per la mancata
redazione dei Rapporti di sicurezza chimica (Chemical Safety Report, CSR) da parte dell’utilizzatore a valle.
Un interessante sanzione è stata
inserita a favore dei lavoratori: da 15.000 a 90.00 Euro per il datore di lavoro
che non rende accessibili ai lavoratori SDS e informazioni equivalenti.
La vera novità del decreto è l'introduzione
di reati penali in violazione alle disposizioni sulle restrizioni all'uso e
sull'autorizzazione che prevede da 40.000 a 150.000 Euro o 3 mesi di arresto
per immissione sul mercato o uso non consentito di una sostanza soggetta ad
autorizzazione.
Il decreto, che è in vigore dal 10/10/2009, stabilisce
sanzioni amministrative per la violazione
di diversi obblighi:
- Art. 3: Violazione degli obblighi derivanti dagli articoli 6, 7, 8,
12, 17 e 18 del regolamento in materia di registrazione e notifica delle
sostanze;
- Art. 4: Violazione degli obblighi derivanti dall'articolo 9 del
regolamento in materia di richiesta di esenzione dall'obbligo generale di registrazione
all'Agenzia per le attività di ricerca e sviluppo;
- Art. 5: Violazione degli obblighi derivanti dagli articoli 12, 22 e
24 del regolamento in materia di informazioni da comunicare in relazione alla
fascia di tonnellaggio;
- Art. 6: Violazione degli obblighi derivanti dall'articolo 14 del
regolamento in materia di relazione sulla sicurezza chimica e sulle misure di
riduzione dei rischi;
- Art. 7: Violazione degli obblighi derivanti dall'articolo 21 del
regolamento in materia di fabbricazione ed importazione di sostanze da parte
del dichiarante;
- Art. 8: Violazione degli obblighi derivanti dagli articoli 25 e 26
del regolamento in materia di condivisione dei dati e disposizioni destinate ad
evitare sperimentazioni superflue su animali vertebrati;
- Art. 9: Violazione degli obblighi derivanti dall'articolo 30 del
regolamento in materia di condivisione dei dati che comportano test
sperimentali;
- Art. 10: Violazione degli obblighi derivanti dagli articoli 7, 31,
32, 33, 34, 35 e 36 del regolamento in materia di informazioni all'interno
della catena d'approvvigionamento;
- Art. 11: Violazione degli obblighi derivanti dagli articoli 37, 38
e 39 del regolamento concernente gli adempimenti per gli utilizzatori
a valle;
- Art. 12: Violazione degli obblighi derivanti dagli articoli 46 e 49
del regolamento concernente le informazioni sulla valutazione
delle sostanze;
- Art. 13: Violazione degli obblighi derivanti dall'articolo 50 del
regolamento in materia di informazioni del dichiarante che ha cessato di
fabbricare o importare;
- Art. 14: Violazione degli obblighi derivanti dall'articolo 56 del
regolamento in materia di immissione sul mercato e sull'utilizzo di una
sostanza destinata ad un determinato uso;
- Art. 15: Violazione degli obblighi derivanti dagli articoli 60, 65
e 66 del regolamento in materia di rilascio delle autorizzazioni;
- Art. 16: Violazione degli obblighi derivanti dall'articolo 67 del
regolamento in materia di restrizione;
- Art. 17: Violazione degli obblighi derivanti dall'articolo 113 del
regolamento concernente le informazioni da notificare all'Agenzia.
Ad esempio in relazione alla registrazione il comma 1 dell’articolo
3 riporta:
1. Salvo che il fatto
costituisca reato, il fabbricante o l'importatore o il rappresentante
esclusivo di una sostanza in quanto tale o in quanto componente di uno o piu'
preparati in quantitativi pari o superiori a 1 tonnellata all'anno, nonche'
di monomeri utilizzati come intermedi isolati in sito o trasportati che non
ottempera all'obbligo di registrazione all'Agenzia di cui all'articolo 6,
paragrafo 1, del regolamento, e' punito con la sanzione amministrativa
pecuniaria da 15.000 a 90.000 euro.
In conclusione riportiamo interamente l’articolo 14 - relativo
all’immissione sul mercato e all’utilizzo di sostanze
incluse nell’allegato XIV del Regolamento REACH (sostanze soggette ad autorizzazione) o quelle soggette a restrizioni – che riporta anche sanzioni di tipo
penale.
Art. 14.
Violazione degli obblighi
derivanti dall'articolo 56 del regolamento in materia di immissione sul
mercato e sull'utilizzo di una sostanza destinata ad un determinato uso.
1. Salvo che il fatto costituisca piu'
grave reato, il fabbricante, l'importatore, il rappresentante esclusivo o
l'utilizzatore a valle che immette sul mercato o utilizza una sostanza
inclusa nell'allegato XIV al di fuori dei casi di cui all'articolo 56 del regolamento,
e' punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da 40.000 a 150.000
euro.
2. Alla stessa sanzione di cui al comma
1, soggiace l'utilizzatore a valle che non ottempera a quanto previsto
dall'articolo 56, paragrafo 2, del regolamento.