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Anno 12 - numero 2370 di mercoledì 07 aprile 2010
La valutazione del rischio radiazioni ottiche artificiali In quali condizioni non è necessario procedere ad una valutazione del rischio ROA più dettagliata? Quali sono le situazioni lavorative che devono essere valutate ai fini della prevenzione del rischio per i lavoratori?
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Il 26 Aprile 2010 sarà pienamente in vigore e quindi sanzionabile, il Capo V
del Titolo VIII del DLgs. 81/2008 sulla prevenzione del "Rischio da
esposizione alle radiazioni ottiche artificiali".
Pubblichiamo alcune FAQ che chiariscono la valutazione di questo rischio, presenti
nel documento “Decreto
Legislativo 81/2008, Titolo VIII, Capo I, II, III, IV e V sulla prevenzione e
protezione dai rischi dovuti all’esposizione ad agenti fisici nei luoghi di
lavoro - Indicazioni operative” a
cura del Coordinamento Tecnico delle Regioni in collaborazione con l’ISPESL.
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“Quali sono
le condizioni nelle quali la
valutazione del rischio può concludersi con la “giustificazione” secondo
cui la
natura e l’entità dei rischi non rendono necessaria una valutazione più
dettagliata ?
Costituisce esperienza condivisa che talune sorgenti di radiazioni
ottiche, nelle corrette condizioni d’impiego, non danno luogo ad
esposizioni tali da presentare rischi per la salute e la sicurezza. In
questi
casi è giustificato non dover procedere ad una valutazione del rischio
più
dettagliata.
Richiamato che inizialmente occorre sempre individuare (censire) ogni
sorgente
di radiazione ottica artificiale, il termine “giustificazione” riportato
dal
legislatore nell’art. 181, comma 3, si riferisce a tutte quelle
situazioni
espositive per le quali non è necessario effettuare un approfondimento
della
valutazione. D’altra parte l’approfondimento della valutazione è
necessario in
tutti quei casi di esposizione a ROA i cui effetti negativi non possono
essere
ragionevolmente esclusi.
Sono giustificabili tutte le apparecchiature che emettono radiazione
ottica non
coerente classificate nella categoria 0 secondo lo standard UNI EN
12198:2009,
così come le lampade e i sistemi di lampade, anche a LED, classificate
nel
gruppo “Esente” dalla norma CEI EN 62471:2009 (note 1, 2).
Esempio di sorgenti di gruppo “Esente” sono l’illuminazione standard per
uso
domestico e di ufficio, i monitor dei computer, i display, le
fotocopiatrici,
le lampade e i cartelli di segnalazione luminosa. Sorgenti analoghe, anche in assenza della suddetta
classificazione,
nelle corrette condizioni di impiego si possono “giustificare”.
Tutte le sorgenti che emettono radiazione laser
classificate nelle classi 1 e 2 secondo lo standard IEC 60825-1 sono
giustificabili. Per le altre sorgenti occorrerà effettuare una
valutazione del
rischio più approfondita.
E’ disponibile un elenco di situazioni
lavorative che devono essere certamente valutate?
La Tabella 8.1 (vedi documento pag. 62) riporta le principali
sorgenti non
coerenti di radiazione ottica che vanno valutate ai fini della
prevenzione del
rischio per i lavoratori. Le sorgenti di radiazioni UV sono tratte dalla
pubblicazione edita dall’ICNIRP dal titolo Protecting workers from
ultraviolet
radiation (ICNIRP 14/2007):
- Arco elettrico (saldatura
elettrica)
- Lampade germicide per sterilizzazione e disinfezione
- Lampade per fotoindurimento di polimeri, fotoincisione, “curing”
- “Luce Nera” usata nei dispositivi di test e controllo non distruttivi
(eccetto lampade classificate nel gruppo “Esente” secondo CEI EN
62471:2009)
- Lampade/sistemi LED per fototerapia
- Lampade ad alogenuri metallici
- Fari di veicoli
- Lampade scialitiche da sala operatoria
- Lampade abbronzanti
- Lampade per usi particolari eccetto lampade classificate nel gruppo
“Esente”
- Lampade per uso generale e lampade speciali classificate nei gruppi
1,2,3 ai
sensi della norma CEI EN 62471:2009
- Corpi incandescenti quali metallo o vetro fuso, ad esempio nei
crogiuoli dei
forni di fusione con corpo incandescente a vista e loro lavorazione
- Riscaldatori radiativi a lampade
- Apparecchiature con sorgenti IPL per uso medico o estetico
Per quanto riguarda la radiazione laser, tutte le apparecchiature che
emettono
radiazione ottica coerente classificate nelle classi 1M, 2M 3R, 3B e 4
(nella
nuova classificazione) o nelle classi 3A, 3B e 4 (nella vecchia
classificazione) secondo lo standard IEC 60825-1 vanno valutate.
In alcuni casi, ad esempio nella lavorazione di materiali con sorgenti
laser,
possono essere prodotte emissioni secondarie non coerenti, che devono
essere
valutate.”
Coordinamento Tecnico delle Regioni, “Decreto
Legislativo
81/2008, Titolo VIII, Capo I, II, III, IV e V sulla prevenzione e
protezione dai rischi dovuti all’esposizione ad agenti fisici nei luoghi
di
lavoro - Indicazioni operative”, in
collaborazione con l’ISPESL, Documento n° 1-2009, Revisione 02,
approvata il
11/03/2010.
Note:
1. Dato che
i criteri su
cui si basano le norme possono in alcuni casi non essere sovrapponibili a
quelli del DLgs.81/2008,
può accadere che apparecchiature in categoria 0 o lampade esenti possano
far
superare i valori limite di esposizione (vedi banda UVA e danno termico
retinico).
2. Poiché le norme tecniche citate in questo capoverso sono di recente
emanazione, per tutte le sorgenti antecedenti ad esse si consiglia di
rivolgersi al fabbricante
per ottenere le necessarie informazioni. In mancanza di queste,
occorrerà procedere
con una valutazione del rischio più approfondita.
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