Si individuano
due soggetti verificatori,
la cui azione sinergica è fondamentale per una buona prevenzione:
- la Pubblica Amministrazione: con
compiti notarili (“verifica periodica ordinaria dei contenuti
autorizzativi”) e
di controllo (“il rispetto della norma autorizzativa”);
- il gestore: ha gli “stessi compiti, ma in aggiunta è tenuto ad
adoperarsi
sempre secondo criteri del processo del
miglioramento continuo”.
Continuando a segnalare i mutamenti del quadro della prevenzione del
rischio
chimico, l’intervento riporta che il Regolamento europeo REACH
impone “una
rilettura della valutazione del rischio
chimico che viene strettamente
collegato agli scenari nella filiera produttiva, di commercializzazione
e di impiego delle
sostanze
chimiche”. Dove lo
scenario
è “l’insieme delle condizioni che descrivono il modo in cui la sostanza è
fabbricata o utilizzata durante il suo ciclo di vita e il modo in cui il
fabbricante o l’importatore controlla o raccomanda agli utilizzatori a
valle di
controllare l’
esposizione
delle persone e dell’ambiente”.
Vengono insomma spostati i “termini delle problematiche
dall’accertamento degli
impatti effettuato a posteriori, alla previsione degli impatti (globali e
residui a seguito delle mitigazioni introdotte)”.
Nel processo REACH la valutazione dell’esposizione “ha lo scopo di
stabilire
una stima quantitativa o qualitativa
della dose/concentrazione della sostanza rilasciata nei vari comparti
ambientali e una identificazione delle probabili vie attraverso le quali
l’uomo
o l’ambiente possono essere esposti”.
Inoltre – sottolinea l’autore – “
principio
fondamentale, di riferimento in ogni circostanza e alla base della
valutazione, è quello di
precauzione, che si iscrive nel quadro generale dell’analisi di
rischio
(valutazione, gestione e comunicazione del rischio)”, principio che
permette
scelte e decisioni “che considerano gli effetti potenzialmente negativi
della
esposizione, la valutazione dei dati scientifici disponibili,
l’incertezza
decisionale sottesa”.
L’intervento, che vi invitiamo a leggere, affronta anche l’uso di
modelli
matematici e algoritmi, la sinergia possibile tra parte pubblica e
gestore, le
fasi operative di cui tener conto e indica che il
processo di
valutazione “è ben definito in fasi conseguenti:
- identificazione degli agenti di rischio;
- definizione della dose/risposta;
- valutazione quali- e quantitativa dell’esposizione;
- caratterizzazione del rischio”.
Si indica inoltre che i “risultati di valutazione dei
rischi
chimici di tipo qualitativo lasciano ovviamente un certo – a volte
peraltro
ancora elevato – margine di incertezza essendo tutti processi
discrezionali dei
valutatori”. Sono dunque preferibili “
processi
valutativi il più possibile standardizzati che minimizzino tali
discrezionalità oggettive e portino a conclusioni più ampiamente riproducibili”.
Ricordando che il “quadro diviene più complesso in presenza di sostanze
attive
biologicamente” e in particolare, ad esempio, per sostanze come i PBT
(sostanze
pericolose considerate persistenti, bio-accumulabili, tossiche) e i
cancerogeni.
In definitiva la
valutazione del rischio
chimico - ai sensi del
Decreto
legislativo
81/2008 - “può essere effettuata sia con misure (percorso
tradizionale) sia e più appropriatamente per molti casi con processo induttivo utilizzando metodi statistici,
modelli e algoritmi”. La effettuazione di misure “deve portare alla
valutazione
delle condizioni lavorative con un numero di misure adeguato,
statisticamente
significativo e rappresentativo per pervenire a valutazioni
spazio-temporali”.
L’autore riporta poi alcuni esempi, ad esempio in merito alla
prevenzione dei
rischi nell’uso di solventi, e parla della
esposizione
cutanea, nel processo di valutazione, come “una grande novità nello
scenario delle azioni da intraprendere per comprendere il livello di
rischio”.
Conclude, infine, ricordando che con gli
anni 2000 compaiono
nuovi rischi,
fra questi “quelli correlati alle
nanotecnologie
sui quali ancora piuttosto limitate sono le esperienze: tali rischi si
affiancano a rischi professionali che rimangono comunque presenti nei
luoghi di
lavoro e fra questi silice, polveri e polveri di legno”.
Tuttavia ora i processi di valutazione permettono “maggiore
standardizzazione
delle azioni con indici maggiormente affidabili e anche nuove vie di
accertamento fra cui quella dell’esposizione cutanea”.
"
Evoluzione
e
valutazione dei rischi chimici per la salute e la sicurezza"
(ATTENZIONE: È SEGNALATO COME SITO NON AFFIDABILE: SE NE CONSIGLIA L'ACCESSO SOLO CON UN EFFICACE PROGRAMMA DI PROTEZIONE ATTIVO), G.
Sesana (ARPA, Brescia), intervento nella seconda sessione scientifica
del
convegno “Progettare il futuro per la salute e la sicurezza”.