Il 27 febbraio 2008 il Consiglio dei Ministri ha approvato due schemi di decreti che danno attuazione alle norme contenute in alcune direttive europee relative alla tutela dei lavoratori dai rischi di esposizione ad agenti fisici:
- Schema di decreto legislativo recante: «Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 257 di attuazione della direttiva 2004/40/CE sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all’esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (campi elettromagnetici)»;
- Schema di decreto legislativo recante: «Attuazione della direttiva 2006/25/CE sulle prescrizioni minime di sicurezza e salute relative all’esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (radiazioni ottiche artificiali) durante il lavoro».
I due decreti, sottoposti alla Presidenza del Senato rispettivamente il 6 marzo e il 3 marzo, dovranno ora essere esaminati dalle commissioni parlamentari di competenza.
Questo decreto, che è entrato in vigore il 26 gennaio e obbliga all’applicazione delle nuove disposizioni dal 30 aprile 2008, arricchisce il nostro sistema di norme sulla sicurezza e salute nei luoghi di lavoro determinando i requisiti minimi per la protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti dall'esposizione ai
campi elettromagnetici da 0 Hz a 300 GHz.
Le disposizioni riguardano la “protezione dai rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori dovuti agli effetti nocivi a breve termine conosciuti nel corpo umano derivanti dalla circolazione di correnti indotte e dall'assorbimento di energia, nonché da correnti di contatto”. Non riguardano invece la protezione da eventuali effetti a lungo termine e i rischi risultanti dal contatto con i conduttori in tensione.
Tra le modifiche operate dallo schema di decreto approvato recentemente dal Consiglio dei Ministri, gli obblighi per il datore di lavoro nel caso che la sorveglianza sanitaria riveli in un lavoratore l’esistenza di un danno alla salute.
Nel decreto 257/07 era indicata la necessità di effettuare una nuova valutazione del rischio, ora si sottolinea l’obbligo di:
- sottoporre a revisione la valutazione del rischio;
- sottoporre a revisione le misure predisposte per eliminare o ridurre i rischi;
- tener conto del parere del medico competente nell’attuazione delle misure necessarie per eliminare o ridurre il rischio;
- prendere le misure affinché sia effettuato un controllo medico per tutti gli altri lavoratori che hanno subito un’esposizione simile.
Il testo del secondo schema di decreto legislativo è invece più corposo in quanto recepisce direttamente la
direttiva europea 2006/25/CE del 5 aprile 2006 che contiene le prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dalle
radiazioni ottiche artificiali. Le sue disposizioni, se il decreto seguirà positivamente l’iter legislativo, entreranno in vigore il 27 aprile del 2010.
Riassumiamo brevemente alcune degli elementi più importanti del testo.
Tipi di Radiazioni
Il decreto tutela i lavoratori da qualsiasi radiazione ottica elettromagnetica nella gamma di lunghezze d'onda comprese tra 100 nm e 1 mm, il cui spettro si suddivide in radiazioni ultraviolette, radiazioni visibili e radiazioni infrarosse.
Di conseguenza, non sono compresi nel campo d'applicazione, le radiazioni ionizzanti come i raggi X o gamma, né i campi elettromagnetici del tipo microonde o frequenze radio.
Non è presente alcun riferimento alle radiazioni naturali, pertanto il campo d'applicazione deve considerarsi limitato alle sole radiazioni artificiali.
I valori limiti di esposizione per i lavoratori sono riportati negli allegati (VI–ter e VI-quater del decreto).
Valutazione dei rischi
Il datore di lavoro individua e valuta le sorgenti di radiazioni ottiche artificiali presenti nell’ambiente di lavoro e, quando necessario, misura o calcola i livelli delle radiazioni ottiche a cui possono essere esposti i lavoratori, in modo da identificare e mettere in pratica le misure richieste per ridurre l'esposizione ai limiti applicabili.
In occasione di queste valutazioni, che devono essere realizzate a intervalli «idonei», deve essere prestata particolare attenzione al livello, alla gamma di lunghezze d'onda e alla durata dell'esposizione a sorgenti artificiali di radiazioni ottiche e ai valori limite di esposizione. Ma anche a qualsiasi effetto sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori appartenenti a gruppi a rischio particolarmente esposti, nonché a qualsiasi eventuale effetto sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori risultante dalle interazioni sul posto di lavoro tra le radiazioni ottiche e le sostanze chimiche fotosensibilizzanti e a qualsiasi effetto indiretto come l'accecamento temporaneo, le esplosioni o il fuoco.
Deve, inoltre, tenersi conto dell'esistenza di attrezzature di lavoro alternative progettate per ridurre i livelli di esposizione alle radiazioni ottiche artificiali e, per quanto possibile, delle informazioni adeguate raccolte nel corso della sorveglianza sanitaria. Vanno poi considerate le sorgenti multiple di esposizione alle radiazioni ottiche artificiali e le informazioni fornite dai fabbricanti delle sorgenti di radiazioni ottiche e delle relative attrezzature di lavoro.