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Anno 10 - numero 1901 di lunedì 17 marzo 2008

La protezione dei lavoratori dai rischi di esposizione ad agenti fisici


Due schemi di decreto legislativo per tutelare i lavoratori all’esposizione a radiazioni ottiche artificiali e ai campi elettromagnetici. Le novità di questi decreti contenuti anche nel titolo VIII del Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro.

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Il 27 febbraio 2008 il Consiglio dei Ministri ha approvato due schemi di decreti che danno attuazione alle norme contenute in alcune direttive europee relative alla tutela dei lavoratori dai rischi di esposizione ad agenti fisici:
 
- Schema di decreto legislativo recante: «Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 257 di attuazione della direttiva 2004/40/CE sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all’esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (campi elettromagnetici)»;
 
- Schema di decreto legislativo recante: «Attuazione della direttiva 2006/25/CE sulle prescrizioni minime di sicurezza e salute relative all’esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (radiazioni ottiche artificiali) durante il lavoro».
 
I due decreti, sottoposti alla Presidenza del Senato rispettivamente il 6 marzo e il 3 marzo, dovranno ora essere esaminati dalle commissioni parlamentari di competenza.
 
Riguardo ai campi elettromagnetici il testo del decreto apporta alcune modifiche testuali al decreto legislativo del 19 novembre 2007 n. 257 che dà già  attuazione alla Direttiva 2004/40/CE, emanata il 29 aprile 2004.
Questo decreto, che è entrato in vigore il 26 gennaio e obbliga all’applicazione delle nuove disposizioni dal 30 aprile 2008, arricchisce il nostro sistema di norme sulla sicurezza e salute nei luoghi di lavoro determinando i requisiti minimi per la protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti dall'esposizione ai campi elettromagnetici da 0 Hz a 300 GHz.
 
Le disposizioni riguardano la “protezione dai rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori dovuti agli effetti nocivi a breve termine conosciuti nel corpo umano derivanti dalla circolazione di correnti indotte e dall'assorbimento di energia, nonché da correnti di contatto”. Non riguardano invece la protezione da eventuali effetti a lungo termine e i rischi risultanti dal contatto con i conduttori in tensione.
 
Tra le modifiche operate dallo schema di decreto approvato recentemente dal Consiglio dei Ministri, gli obblighi per il datore di lavoro nel caso che la sorveglianza sanitaria riveli in un lavoratore l’esistenza di un danno alla salute.
Nel decreto 257/07 era indicata la necessità di effettuare una nuova valutazione del rischio, ora si sottolinea l’obbligo di:
- sottoporre a revisione la valutazione del rischio;
- sottoporre a revisione le misure predisposte per eliminare o ridurre i rischi;
- tener conto del parere del medico competente nell’attuazione delle misure necessarie per eliminare o ridurre il rischio;
- prendere le misure affinché sia effettuato un controllo medico per tutti gli altri lavoratori che hanno subito un’esposizione simile.
 
 
Il testo del secondo schema di decreto legislativo è invece più corposo in quanto recepisce direttamente la direttiva europea 2006/25/CE del 5 aprile 2006 che contiene le prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dalle radiazioni ottiche artificiali. Le sue disposizioni, se il decreto seguirà positivamente l’iter legislativo, entreranno in vigore il 27 aprile del 2010.
 
Riassumiamo brevemente alcune degli elementi più importanti del testo.
 
Tipi di Radiazioni
Il decreto tutela i lavoratori da qualsiasi radiazione ottica elettromagnetica nella gamma di lunghezze d'onda comprese tra 100 nm e 1 mm, il cui spettro si suddivide in radiazioni ultraviolette, radiazioni visibili e radiazioni infrarosse.
Di conseguenza, non sono compresi nel campo d'applicazione, le radiazioni ionizzanti come i raggi X o gamma, né i campi elettromagnetici del tipo microonde o frequenze radio.
Non è presente alcun riferimento alle radiazioni naturali, pertanto il campo d'applicazione deve considerarsi limitato alle sole radiazioni artificiali.
I valori limiti di esposizione per i lavoratori sono riportati negli allegati (VI–ter e VI-quater del decreto).
 
Valutazione dei rischi
Il datore di lavoro individua e valuta le sorgenti di radiazioni ottiche artificiali presenti nell’ambiente di lavoro e, quando necessario, misura o calcola i livelli delle radiazioni ottiche a cui possono essere esposti i lavoratori, in modo da identificare e mettere in pratica le misure richieste per ridurre l'esposizione ai limiti applicabili.
 
In occasione di queste valutazioni, che devono essere realizzate a intervalli «idonei», deve essere prestata particolare attenzione al livello, alla gamma di lunghezze d'onda e alla durata dell'esposizione a sorgenti artificiali di radiazioni ottiche e ai valori limite di esposizione. Ma anche a qualsiasi effetto sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori appartenenti a gruppi a rischio particolarmente esposti, nonché a qualsiasi eventuale effetto sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori risultante dalle interazioni sul posto di lavoro tra le radiazioni ottiche e le sostanze chimiche fotosensibilizzanti e a qualsiasi effetto indiretto come l'accecamento temporaneo, le esplosioni o il fuoco.
 
Deve, inoltre, tenersi conto dell'esistenza di attrezzature di lavoro alternative progettate per ridurre i livelli di esposizione alle radiazioni ottiche artificiali e, per quanto possibile, delle informazioni adeguate raccolte nel corso della sorveglianza sanitaria. Vanno poi considerate le sorgenti multiple di esposizione alle radiazioni ottiche artificiali e le informazioni fornite dai fabbricanti delle sorgenti di radiazioni ottiche e delle relative attrezzature di lavoro.
 
 


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Disposizioni miranti ad eliminare o a ridurre i rischi
I datori di lavoro, sulla base della valutazione dei rischi devono quindi definire e attuare dei piani d'azione che riguardano misure tecniche e/o organizzative destinate ad evitare che l'esposizione superi i valori limite.
Questi piani, più in particolare devono tenere conto della progettazione e della struttura dei luoghi e delle postazioni di lavoro, di altri metodi di lavoro che riducono i rischi derivanti dalle radiazioni ottiche, della scelta di attrezzature che emettano meno radiazioni ottiche e delle misure tecniche per ridurre l'emissione delle radiazioni ottiche, incluso se necessario l'uso di dispositivi di sicurezza, schermatura o analoghi meccanismi di protezione della salute. Ma andrebbero anche definiti degli opportuni programmi di manutenzione delle attrezzature di lavoro, dei luoghi e delle postazioni di lavoro e andrebbe presa in considerazione la limitazione della durata e del livello dell'esposizione.
 
Segnaletica
In base alla valutazione dei rischi, i luoghi di lavoro in cui i lavoratori potrebbero essere esposti a livelli di radiazioni ottiche che superino i valori di azione devono essere indicati con un'apposita segnaletica. Dette aree sono inoltre identificate e l'accesso alle stesse è limitato, laddove ciò sia tecnicamente possibile.
 
Informazione e formazione
Il datore di lavoro provvede affinché i lavoratori esposti a rischi derivanti dalle radiazioni ottiche artificiali sul luogo di lavoro e i loro rappresentanti vengano informati e formati in relazione al risultato della valutazione dei rischi.
 
Sorveglianza sanitaria
La sorveglianza sanitaria viene effettuata periodicamente, di norma una volta l'anno o con periodicità inferiore decisa dal medico competente con particolare riguardo ai lavoratori particolarmente sensibili al rischio, tenuto conto dei risultati della valutazione dei rischi trasmessi dal datore di lavoro. La sorveglianza sanitaria è effettuata con l'obiettivo di prevenire e scoprire tempestivamente effetti negativi per la salute, nonché prevenire effetti a lungo termine negativi per la salute e rischi di malattie croniche derivanti dall'esposizione a radiazioni ottiche.
 
Qualora sia scoperta un'esposizione ai valori limite, il lavoratore interessato è tempestivamente sottoposto a controllo medico.
Se poi i valori limite sono superati, oppure sono identificati effetti nocivi sulla salute:
- il medico o altra persona debitamente qualificata comunica al lavoratore i risultati che lo riguardano e le informazioni relativi al controllo sanitario cui dovrebbe sottoporsi;
- il datore di lavoro è informato di tutti i dati significativi emersi dalla sorveglianza sanitaria tenendo conto del segreto professionale.
 
Il contenuto dello schema di decreto dedicato alle radiazioni ottiche e le modifiche proposte dal decreto relativo ai campi magnetici si ritrovano, con poche differenze testuali, nel cosiddetto “Testo Unico” approvato dal Consiglio dei Ministri il 10 marzo 2008.
 
Questo schema di decreto legislativo, che dà attuazione alla delega conferita al Governo dalla legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di salute e sicurezza del lavoro, dedica infatti il TITOLO VIII ai rischi derivanti da “agenti fisici”, come il rumore, gli ultrasuoni, gli infrasuoni, le vibrazioni meccaniche, i campi elettromagnetici, le radiazioni ottiche, le atmosfere iperbariche, di origine artificiale.
 
La parte dedicata ai rischi di esposizione a radiazioni ottiche occupa nel Testo il CAPO V con sei articoli (dal 213 al 218) e quella dedicata ai campi elettromagnetici il CAPO IV con sette articoli (dal 206 al 212).
 
Ricordiamo che la Conferenza Stato Regioni, che ha espresso il 12 marzo 2008 parere favorevole al Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro, ha proposto alcune modifiche al CAPO V del Testo Unico, ad esempio cambiandone il titolo e sottolineando il riferimento alle sole “radiazioni ottiche artificiali”.
 
 
Tiziano Menduto
 
 
 

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